Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31839 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 18502/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
-intimata –
avverso la sentenza n. 649/2021 della Corte d’appello di Reggio Calabria, depositata il 22/11/2021;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31839 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME:
Rilevato che:
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza non definitiva del 13 ottobre 2015 in ordine alle domande proposte da NOME COGNOME avverso RAGIONE_SOCIALE quale struttura nazionale e RAGIONE_SOCIALE con sede di Reggio Calabria per il risarcimento per un preteso danno di 241.092,90 euro (o della diversa somma di giustizia) per non avere egli ottenuto, quale affidatario e comodatario rispettivamente di due fondi agricoli, un importo da un Fondo denominato Riserva Nazionale per il cui conseguimento aveva conferito mandato alle convenute, accoglieva la domanda attorea nei confronti di RAGIONE_SOCIALE quale struttura nazionale e la dichiarava invece inammissibile nei confronti di RAGIONE_SOCIALE con sede in Reggio Calabria, disponendo per il resto la rimessione in istruttoria con separata ordinanza. RAGIONE_SOCIALE quale struttura nazionale proponeva appello, cui il COGNOME resisteva.
Il 20 novembre 2017 il Tribunale pronunciava sentenza definitiva, condannando la convenuta a risarcire il danno all’attore nella misura di euro 67.378,90 oltre interessi legali. Anche questa sentenza veniva gravata d ‘ appello da parte di RAGIONE_SOCIALE, resistendo il COGNOME, che presentava pure appello incidentale. Intervenivano le sue figlie NOME e NOME COGNOME, che presentavano ulteriore appello incidentale assumendo che il padre aveva loro ceduto nelle more l’azienda agricola.
Riunite le cause, la Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza dal 22 novembre 2021, accoglieva gli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE – frattanto entrata in liquidazione – rigettando la domanda presentata nei suoi confronti e respingeva gli appelli incidentali.
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi, da cui l’ intimata non si è difesa.
In data 22 marzo 2023 il Presidente di Sezione delegato ha emanato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 380bis , primo comma, c.p.c., nel senso della inammissibilità del ricorso. Essendo stata comunicata la proposta il 29 marzo 2023, il difensore del ricorrente ha depositato il 28 aprile 2023 tempestiva istanza di decisione del ricorso. È stata pertanto disposta la trattazione ex articolo 380bis. 1., terzo comma, c.p.c. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; in data 4 settembre 2023 il difensore del ricorrente ha depositato ‘ note conclusive ‘, contenenti le precisate conclusioni nel senso dell’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato che:
Deve anzitutto rilevarsi che, in ordine all’istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, l’articolo 380bis c.p.c. esige due requisiti: in primo luogo, il deposito dell’istanza da parte del ricorrente tramite proprio difensore che per sottoscrivere l’istanza deve essere ‘ munito di una nuova procura speciale ‘; in secondo luogo, che l ‘ istanza così sottoscritta venga depositata entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione del giudizio emessa ai sensi del primo comma dell’articolo.
Nel caso in esame l’istanza, pur facendo nel testo un espresso riferimento ad una procura speciale (‘ giusta procura speciale in calce al presente atto ‘ ), in realtà non risulta munita di una siffatta procura. Occorre pertanto accertare se tale carenza ‘ blocchi ‘ , e definitivamente, questa progressiva fattispecie di raggiungimento, per così dire, della collegialità di decisione, inibendo appunto la fase collegiale e in sostanza rendendo improcedibile il giudizio di legittimità (si tratterebbe peraltro di un istituto non rinvenibile in alcuna specifica norma, non essendo sostenibile neppure che possa desumersi da un’ applicazione analogica del paradigma di cui agli articoli 390 e 391 c.p.c., in quanto non si tratta di rinuncia (nemmeno tacita) bensì, all’opposto, di una – per quanto erronea manifestazione della volontà di prosecuzione; e peraltro l’articolo 390 esige espressamente, a sua volta, che, qualora la rinuncia non sia sottoscritta anche dalla parte, il difensore deve essere munito di un mandato speciale, proprio quel che qui manca); oppure, al contrario, se l’istanza sprigioni comunque,
oggettivamente, un effetto giuridico di impulso al passaggio nella fase collegiale, pur dovendo poi il giudice collegiale, pervenutagli così la cognizione, per rispettare il dettato dell’articolo 380bis , secondo comma, dichiarare l’inammissibilità della istanza di giudizio, e quindi -nel caso in esame – del ricorso al quale l ‘ istanza si rapporta, per essere stato l’impulso superante la proposta monocratica privo dell ‘ apposita procura speciale.
2. La riforma che ha investito l’articolo 380bis c.p.c. -e precisamente l’articolo 3 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 -parrebbe avere introdotto in effetti una cognizione monocratica nell’ambito della giurisdizione di legittimità. Come è ben noto, nella normativa previgente ( nell’ultima versione del d.l. 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modifiche, in l. 25 ottobre 2016 n. 197) la struttura diretta a identificare, raccogliere e dirimere i ricorsi di contenuto manifesto – tanto per questioni di diritto processuale quanto per questioni di diritto sostanziale, e parimenti tanto per le fattispecie di accoglimento quanto per quelle di disattendimento – era affidata comunque ad una apposita Sezione, la Sesta, la quale effettuava tale controllo mediante un procedimento che aveva sì una manifestazione monocratica, espressa nella proposta di definizione, ma le attribuiva solo il valore di un mero opinamento, insuscettibile di gravare il ricorrente di alcunché. Una volta formulata la proposta, infatti, veniva fissata automaticamente adunanza camerale collegiale ed il Collegio procedeva alla decisione, mantenendo il pieno potere di vagliare il ricorso non solo eventualmente disattendendo l’opinamento , ma potendolo fare anche a prescindere dallo svolgimento di attività di contestazione con memoria da parte del ricorrente (ed in epoca ancor più anteriore, quando i difensori erano ammessi a discutere oralmente, a prescindere da una contraria presa di posizione mediante la discussione).
Considerazioni non dissimili meritava la fattispecie procedimentale precedente, com’è noto imperniata sulla c.d. relazione .
La collegialità nel decidere connotante la Suprema Corte, certamente imposta dalla stessa Costituzione, che la delinea sine dubio nella struttura di organo collegiale (non imponendo semmai un numero preciso di componenti che
esprima la collegialità, il che ha consentito in passato, com’è noto, di ridurre i componenti del Collegio, sia per le Sezioni Semplici, sia per le Sezioni Unite), era manifestamente assicurata dalla necessarietà della fissazione dell’adunanza collegiale a seguito della proposta (e precedentemente a seguito della relazione).
Il nuovo istituto dell’art icolo 380bis c.p.c. si connota per una logica procedimentale innovativa e diversa, ma anche questa -nonostante la lettera, svincolandola dal quadro sistemico, potrebbe apparire compatibile con il contrario non incide sull’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità.
La proposta di c.d. definizione accelerata del giudizio, non diversamente dalla previgente proposta (e altresì dalla relazione, che, ut supra rammentato, l ‘ aveva preceduta nel tessuto normativo), continua, infatti, a rappresentare un mero opinamento del relatore proponente, privo di valore decisionale, il novum essendo rappresentato unicamente dalla richiesta del legislatore di una interlocuzione della parte. Questa rimane domina effettiva dell ‘impulso di definizione del giudizio secondo due alternative:
la prima è quella che consegue all’ omessa richiesta di decisione della Corte, così compiendosi, con il silenzio serbato nel termine previsto, una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell’ordinaria manifestazione di rinuncia espressa disciplinata negli artt.390 e 391 c.p.c. e comporta la definizione del giudizio non come indicato nella proposta, bensì appunto per sostanziale rinuncia tacita al ricorso, certamente indotta dal tenore della proposta stessa ma altrettanto certamente non considerabile come ‘decisione’ sul ‘merito’ del ricorso e, dunque, come decisione monocratica;
la seconda è invece rappresentata da una mera istanza, non motivata, di decisione, la quale di per sé provoca la decisione della Corte.
È vero che questa istanza deve essere compiuta entro un termine perentorio ed accompagnata dal rilascio di una nuova procura, ma queste sono condizioni della sua ritualità, che, qualora non si osservino, conducono il ricorso a una sorte che
non può essere quella normativamente assegnata al silenzio della parte, cioè alla mera assenza d ‘istanza di definizione , per quel che ora si verrà a rilevare.
Il secondo inciso dell’articolo 380 -bis , comma secondo, dopo che il primo inciso prescrive che l’istanza va effettuata nei quaranta giorni dalla comunicazione e corredata di nuova procura speciale, stabilisce che il ricorso si intende rinunciato ‘ in mancanza ‘ della richiesta di decisione . E’ pur vero che il primo inciso ricollega la richiesta di decisione al termine di quaranta giorni indicato nel comma precedente, ma il valore determinante dell’espressione ‘ si intende rinunciato ‘, impone, seguendo il sentiero di un’esegesi teleologica, di intendere la ‘ mancanza ‘ non come mancanza di una richiesta di definizione rituale – cioè nel termine fissato e con la nuova procura, in modo da estendere la definizione con il decreto di estinzione presidenziale anche a tali ipotesi – bensì come mancanza assoluta .
Ne consegue che una istanza tardiva o un’istanza non corredata da nuova procura – come nel caso di specie – o accompagnata dalla stessa procura originaria impongono alla Suprema Corte di fissare l’adunanza ai sensi dell’art icolo 380bis e nettamente escludono che il giudizio di cassazione possa definirsi con il decreto di estinzione. Una simile definizione postula, invero, che il ricorrente manifesti un ‘inerzia assoluta , perché solo questa integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione.
Qualora si aderisse al l’esegesi opposta , ravvisando un potere valutativo della ritualità della condotta del ricorrente nella fase precollegiale in luogo di una mera constatazione della mancata richiesta di definizione id est di un silenzio significativo della rinuncia alla decisione (e non altrimenti interpretabile), allora si introdurrebbe un potere di decisione non collegiale, ovvero monocratica, su una manifestazione di volontà della parte, che è comunque tale sebbene irrituale in quanto compiuta con il suo difensore – anche se sulla base della originaria procura -, in una situazione in cui la Corte è stata investita del ricorso.
Peraltro, anche il criterio dell’esegesi conforme allo scopo perseguito dal legislatore impone di avallare l’opzione qui sostenuta, in quanto, qualora si
ritenesse che nei casi di irrituale istanza di decisione il giudizio debba dichiararsi estinto dal Presidente con decreto ai sensi dell’art icolo 391 c.p.c., il ricorrente sarebbe sempre indotto, pur se consapevole della correttezza della proposta di definizione – sempre a lui avversa nell a configurazione operata dall’ attuale novella , a formulare l’istanza irrituale (tardiva, senza nuova procura e quindi sulla base della stessa procura, come nella specie), giacché in tal modo non potrebbe trovare applicazione il regime del terzo comma dell’art icolo 380bis quanto all’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c. , dovendosi invece trovare disciplina ne ll’art. 391 secondo comma c.p.c., che prevede solo la possibilità di liquidare le spese. Lo stesso funzionamento del nuovo istituto quanto ai profili sanzionatori verrebbe in tal modo agevolmente eluso.
Il Collegio ritiene, dunque, di affermare il seguente principio di diritto: <> .
Si pone a questo punto il problema della formula decisoria che, all’esito dell’adunanza camerale il Collegio deve adottare.
Le alternative possibili sono due.
Il Collegio, accertato che l’istanza di decisione era tardiva o non accompagnata da nuova procura o accompagnata dalla procura originaria, cioè ritenuta la irritualità della istanza, potrebbe definire il giudizio come se fosse mancata l’istanza e, dunque, dichiararlo estinto. Pertanto non sarebbe applicabile la norma dettata da ll’art icolo 380bis terzo comma, attenendo questa alla definizione del giudizio ‘ in conformità alla proposta ‘ .
L’altra alter nativa -da preferire per la medesima ragione in precedenza indicata che un’istanza irrituale esige la decisione collegiale -, è invece che il Collegio, ritenuta l’irritualità dell’istanza, dichiari il giudizio definito sulla base della proposta e, dunque, gli assegni l’esito che aveva indicato la proposta, sebbene per l’esistenza di ragioni impedienti di rito sulla discussione della fondatezza di essa e prescindendo dalla condivisibilità dell’esito indicato dalla proposta . Il Collegio dà rilievo in questo caso alla irritualità dell’istanza di decisione e la fattispecie non può essere trattata come la mancanza dell’istanza e determinare l’estinzione sia pure per ordinanza collegiale , perché l’istituto correla l’estinzione solo alla mancanza di istanza quale tacita rinuncia al ricorso.
In pratica, questa soluzione tratta allo stesso modo la situazione in cui la proposta non è discutibile perché condivisa nel merito , e quella in cui non è discutibile per ragioni di rito . Nell’uno e nell’altro caso ricorre il presuppo sto per cui il giudizio viene definito ‘ in conformità alla proposta ‘.
Il Collegio rileva che la prima alternativa, stante la formula decisoria estranea al dictum dell’art. 380 -bis precluderebbe, di fronte ad un comportamento del ricorrente irrituale nel provocare la decisione collegiale, l’applicazione automatica, cioè basta su detta norma, dell’art. 96, terzo comma e quarto comma, c.p.c. E semmai lascerebbe ferma la possibilità, ma appunto solo la possibilità, di applicare direttamente l’art. 96, terzo e quarto comma. Non solo: la formula dichiarativa dell’estinzione introd urrebbe un tertium genus di estinzione, basato non già sulla rinuncia effettiva alla decisione, bensì su una richiesta di decisione irrituale.
Né potrebbe essere argomento favorevole all’adozione della prima alternativa almeno per il caso di richiesta di decisione senza nuova procura, il rilievo che, applicando la formula supposta dall’art. 380 -bis e così giustificandosi l’applicazione automatica dell’art. 96, terzo comma, e dell’art. 96, quarto comma, si finirebbe per sanzionare un comportamento non imputabile alla parte, ma al suo difensore. In tanto, questa eventualità, che suppone che il difensore non abbia richiesto volutamente alla parte la procura è solo un’eventualità , ben potendo il difensore avere agito senza nuova procura perché richiesto dalla
parte, pur avvertita della necessità di una procura nuova. Inoltre il difensore che avesse agito senza interpellare la parte e chiederle una nuova procura, ne dovrebbe rispondere nei confronti del suo assistito, come di norma per lo svolgimento del rapporto processuale.
Né potrebbe pensarsi che la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, dovrebbe essere disposta a carico del difensore, in quanto ha agito senza la nuova procura. Tanto non sarebbe giustificabile, tenuto conto che il difensore dispone sempre della procura originaria e non può pertanto essere considerato sic et simpliciter alla stregua di un difensore che ricorre per cassazione senza procura: invero, la definizione del giudizio sulla base della proposta è pur sempre correlata al ricorso, che il difensore ha redatto sulla base della procura originaria.
L’ulteriore principio di diritto che si deve, dunque, affermare è in conclusione il seguente: <>.
Scrutinando allora il caso concreto in esame, risulta evidente che l’istanza di cui all’articolo 380 bis, secondo comma, è stata presentata in difetto di uno dei requisiti, ovvero della ‘ nuova procura speciale ‘ : requisito ontologicamente innestato nella struttura di questo subprocedimento di legittimità, se si tiene in conto che, nel caso in cui il ricorso venga poi collegialmente deciso in modo conforme, il ricorrente patisce in modo automatico e ormai sanzionatorio gli effetti originariamente dissuasori dell’ultimo comma dell’articolo 380bis .
Il che comporta, assorbito ogni altro profilo, l ‘ inammissibilità del presente ricorso, rientrando sine dubio nel paradigma dell’articolo 365 in ordine alla necessità per il ricorso per cassazione di conferire procura speciale all’avvocato cassazionista, poiché la fattispecie in esame a sua volta genera impulso per la prosecuzione di un ricorso che altrimenti sarebbe già definito.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in quanto l’intimata non si è difesa; e ciò inibisce anche l’applicazione dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c.
In applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma c.p.c., si deve invece condannare il ricorrente a pagare una sanzione di 2000 euro a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Questa condanna, invero, non può gravare sul difensore, in quanto, pur senza nuova procura, egli ha effettuato un atto riconducibile comunque all’ambito del giudizio per cui era stato nominato dal ricorrente; e d’altronde pur e il trasferimento (qui inattuabile, per quel che si è appena rilevato) dell’onere RAGIONE_SOCIALE spese correlate al ricorso dal cliente/mandante al difensore/mandatario non può non essere configurato stricto sensu , senza subire espansioni confliggenti con la struttura dell’istituto della difesa tecnica.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, infine, si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a pronuncia sulle spese.
Condanna il ricorrente al pagamento della sanzione di euro 2000 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Si dà atto altresì che il Presidente del Collegio ha sostituito come estensore il Cons. COGNOME al relatore Cons. COGNOME.
Così deciso in Roma il 14 settembre 2023 nella camera di consiglio della Terza