Istanza di Correzione: Quando Diventa Inammissibile per Mancanza di Interesse?
Nel complesso mondo del diritto processuale, i dettagli sono fondamentali. Un errore materiale in un’ordinanza può avere conseguenze significative, specialmente per quanto riguarda la liquidazione delle spese legali. Tuttavia, cosa succede quando una parte presenta una istanza di correzione per un errore che, nel frattempo, è già stato corretto dalla stessa Corte con un altro provvedimento? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre una risposta chiara, basata sul principio della sopravvenuta mancanza di interesse.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una precedente ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato estinto un ricorso per rinuncia della parte ricorrente. In tale provvedimento, la Corte aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sulle spese legali a favore della parte resistente, motivando che quest’ultima non avesse svolto attività difensiva.
La parte resistente, ritenendo tale affermazione non veritiera e lesiva del proprio diritto al rimborso delle spese, presentava una istanza di correzione per emendare quello che considerava un palese errore materiale. L’obiettivo era ottenere la liquidazione delle spese legali, sostenendo di aver pienamente partecipato al giudizio.
La Duplicazione della Correzione e la Mancanza di Interesse
Un elemento cruciale emerge durante il procedimento: la parte istante depositava una memoria in cui dava atto che la Corte, con una diversa e precedente ordinanza, aveva già accolto l’istanza e corretto l’errore segnalato. Nonostante ciò, la parte insisteva affinché la Corte si pronunciasse nuovamente, questa volta per provvedere in modo specifico alla liquidazione delle spese in base al principio della soccombenza virtuale del ricorrente che aveva rinunciato.
Questo scenario ha posto alla Corte una questione prettamente procedurale: può essere esaminata nel merito una istanza di correzione quando il suo oggetto è già stato deciso?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la nuova istanza inammissibile. La motivazione è netta e si fonda sul concetto di “sopravvenuta mancanza di interesse”. I giudici hanno osservato che, dal momento che la Corte si era già pronunciata sulla medesima istanza con l’ordinanza n. 4779/2025, la parte istante aveva di fatto già ottenuto una risposta alla sua richiesta.
L’interesse ad agire, requisito fondamentale per qualsiasi domanda giudiziale, deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma per tutta la durata del processo. Nel caso specifico, una volta emesso il primo provvedimento di correzione, l’interesse a ottenerne un secondo, identico nel suo scopo, era venuto meno. Continuare il procedimento sarebbe stato superfluo e contrario ai principi di economia processuale.
La Corte, pertanto, ha ritenuto di non dover esaminare ulteriormente la richiesta, rinviando integralmente al contenuto della precedente ordinanza, anche per quanto concerneva la pronuncia sulle spese. Inoltre, citando un precedente delle Sezioni Unite, ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del presente (e ormai inutile) procedimento di correzione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: non si può chiedere al giudice di pronunciarsi su una questione che ha già trovato soluzione. La “sopravvenuta mancanza di interesse” agisce come un meccanismo di sbarramento che impedisce la duplicazione di procedimenti e garantisce l’efficienza del sistema giudiziario. Per i legali e le parti, ciò sottolinea l’importanza di verificare lo stato del procedimento e l’esistenza di provvedimenti già emessi prima di insistere in ulteriori azioni che, come in questo caso, rischiano di essere dichiarate inammissibili.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione?
La Corte ha dichiarato l’istanza inammissibile per “sopravvenuta mancanza di interesse”, poiché aveva già emesso una precedente ordinanza che accoglieva e risolveva la medesima richiesta di correzione, rendendo la nuova istanza superflua.
Cosa si intende per “sopravvenuta mancanza di interesse” in questo contesto?
Significa che la ragione originaria per cui la parte aveva presentato l’istanza (ottenere la correzione di un errore) è venuta meno durante il procedimento, in quanto un’altra decisione aveva già soddisfatto tale necessità.
La Corte si è pronunciata sulle spese di questo specifico procedimento di correzione?
No, la Corte ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, dichiarandolo inammissibile e richiamando un precedente delle Sezioni Unite in materia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24842 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24842 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
nel procedimento tra le parti :
COGNOME elettivamente domiciliato in NOVARA BALUARDO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-già ricorrente-
COGNOME elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
relativamente alla pronuncia di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24890/ 2024 pronunciata nel procedimento n. 25377/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
COGNOME NOME ha chiesto la correzione dell’errore materiale in relazione all’ordinanza di questa Corte n. 24890/2024 con cui è stato dichiarato estinto il ricorso e in merito alle spese di lite si è statuito ‘7. Per quanto sopra esp osto, il giudizio va dichiarato estinto preso atto della rinuncia della parte ricorrente. Non occorre adottare alcun provvedimento che regoli le spese di lite , dato che l’intimata non ha svolto difese’. Ha in particolare sostenuto che avere svolto difese e ha insistito per la liquidazione delle spese ritenendo l’omessa pronuncia su di esse frutto di mera distrazione emendabile con la correzione dell’errore materiale.
2.Con memoria illustrativa depositata il 22.5.2025 l’istante ha dato atto che con ordinanza 05.02.202515, pubblicata il 24.02.2025, la Corte ha accolto l’istanza di correzione ma ha dichiarato inammissibile la stessa con riguardo alla richiesta di condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese ed ha concluso ‘ affinché la Suprema Corte adita, dato atto che il procedimento risulta già stato definito con Ordinanza n. Sezionale 3215/2024, n. Raccolta Generale 24890, così come corretta con Ordinanza n. Sezionale 553/2025, n. Raccolta Generale 4779/2025, provveda in ordine alle spese di lite, in considerazione della soccombenza virtuale del ricorrente rinunciatario, come da nota spese allegata ‘.
CONSIDERATO CHE:
3.Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse avendo la Corte già provveduto sull’istanza con
l’ordinanza n. 4779/2025, cui deve integralmente rinviarsi anche per la pronuncia relativa alle spese.
4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass.Sez. Un. 29432/2024; id.9430/2002).
P.Q.M.
La Corte di chiara la presente istanza di correzione dell’errore materiale inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 18/06/2025.