Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19768 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19768 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24447-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 25/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 80/2020;
Oggetto
Gestione separata RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Potenza accertava il debito contributivo nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE relativo al reddito da lavoro autonomo percepito da NOME COGNOME negli anni 2005 e 2006, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ ente.
Riteneva la Corte d’appello che COGNOME, chimico iscritto all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dovesse essere iscritto alla Gestione separata, per il principio di universalizzazione della copertura assicurativa e non bastando ad escludere l’ iscrizione d’ufficio il versamento del contributo integrativo.
Avverso la sentenza, ricorre NOME COGNOME per un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95 e dell’art.18, co.2 l. n.98/11, conv. con modif. dalla l. n.111/11. La Corte non avrebbe considerato che per i chimici l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE è obbligatoria, così come
è obbligatorio il pagamento del contributo soggettivo, a prescindere da una soglia minima di reddito annuo.
Il motivo è fondato.
La sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte resa con riguardo soprattutto al caso degli avvocati e degli ingegneri. Tale orientamento (v. ad es. Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21, Cass.24047/22) ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste nel caso in cui l’avvocato non sia iscritto alla relativa cassa professionale per limiti di reddito inferiori al minimo previsto per l’iscrizione, e ugualmente nel caso in cui l’ingegnere o l’architetto non sia iscritto alla cassa per svolgere altra attività implicante l’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria; si è precisato che il solo versamento del contributo integrativo, non essendovi obbligo del versamento del contributo soggettivo in base alla norme statutarie della rispettiva cassa, non fa venir meno l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata. L’obbligo del versamento del contributo integrativo non implica la costituzione di alcuna posizione previdenziale, sicché opera la copertura residuale della Gestione separata, nel rispetto del rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge che, contrariamente a quanto ritenuta dalla sentenza impugnata, non va applicata la copertura residuale della Gestione separata, poiché già esiste per i chimici la copertura assicurativa dell’RAGIONE_SOCIALE cui vengono versati i contributi.
In particolare, dispone il Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto ministeriale del 1999, e successive modifiche -riprodotto nel ricorso -che: a) l’iscritto all’RAGIONE_SOCIALE professionale (l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE chimici nel cas o di specie) è obbligatoriamente iscritto anche all’RAGIONE_SOCIALE (art.1); b) l’iscritto all’RAGIONE_SOCIALE è tenuto a pagare il contributo soggettivo e non solo quello integrativo, qualunque sia l’ammontare del reddito ann uo prodotto in dipendenza dell’attività professional e abitualmente svolta (art.3); c) il contributo soggettivo minimo, comunque dovuto ogni annuo, è pari a €413,00 per l’anno 1996 (art.3).
In base a tali previsioni, non può dirsi che mancasse in capo al ricorrente una copertura assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, cui egli era iscritto d’ufficio essendo iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, e con obbligo di versare i contributi integrativo e soggettivo senza alcun limite minimo di reddito prodotto. Il carattere residuale della copertura previdenziale presso la Gestione separata implica che, in un caso simile, detta copertura non opera per la presenza di altra gestione previdenziale obbligatoria che già assicura il ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione e di somme aggiuntive relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006.
L’assenza di precedenti pronunce di questa Corte relativamente al caso dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE induce a compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.
dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione e di somme aggiuntive relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006.