Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23560 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23560 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25799-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 164/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/02/2019 R.G.N. 373/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
R.G. 25799/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 28.02.2019 n. 164, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Prato che aveva accolto il ricorso promosso da COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, volto a chiedere l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del suo obbligo di iscrizione nella gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, perciò, la non debenza degli importi pretesi dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per tale titolo.
Il tribunale aveva dichiarato infondata la pretesa contributiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto non sussistevano i presupposti ad avviso del tribunale previsti dalla legge per l’iscrizione nella gestione separata, perché la professionista già versava alla propria cassa professionale i contributi previsti dal relativo regolamento, senza che rilevasse il fatto che si trattava del solo contributo integrativo.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur condividendo la tesi che erano obbligati ad iscriversi alla gestione separata coloro che non versando presso altra gestione i contributi idonei a costituire in loro favore una prestazione previdenziale, esercitassero abitualmente l’attività professionale per cui erano iscritti all’Albo, oppure perché esercitassero tale attività occasionalmente, ma producendo un reddito superiore al limite di € 5.000,00 annui, rilevava nella presente vicenda che non vi era la prova che la COGNOME, nel periodo in contestazione, avesse esercitato abitualmente l’attività di AVV_NOTAIO ed anzi tale circostanza doveva escludersi, visto che all’epoca il regolamento RAGIONE_SOCIALEa Cassa professionale prevedeva come obbligatoria l’iscrizione sol o se l’attività professionale era esercitata con carattere di continuità,
circostanza esclusa, come nella specie, in caso di produzione di redditi sotto una certa soglia stabilita tempo per tempo dal Comitato dei delegati (art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 576/1980).
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base un motivo, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del D L n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il professionista non fosse tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata, in quanto percettore di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale RAGIONE_SOCIALE‘attività esercitata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 del DL n. 269/03 ; invero, ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettato a partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività professionale per la quale è
prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione ‘ (Cass. n. 4419/21) .
Nella specie, la Corte d’appello ha svolto uno specifico, seppur sintetico accertamento (‘Ora nella specie, non vi è in causa alcuna prova che l’appellata nel periodo in contestazione abbia esercitato abitualmente l’attività di AVV_NOTAIO …’, cfr. p. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ) con il quale l’I stituto previdenziale, non si confronta e che non contesta, sostenendo invece che non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità (cfr. p. 16 del ricorso), ma in tal modo contrapponendo la propria ricostruzione dei fatti a quella accertata dalla Corte del merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a COGNOME NOME le spese di lite che liquida nell’importo di € 700,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.4.24