Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10626/2019 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l ‘Avvocatura centrale, rappresentato e difes o da ll’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 477/2018 pubblicata il 24/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n.477/2018 pubblicata il 24 settembre 2018, accoglieva il gravame proposto dall’IRAGIONE_SOCIALE nella controversia con l’ing. NOME COGNOME
La controversia (opposizione ad avviso di addebito) ha per oggetto la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione d’ufficio nella gestione separata RAGIONE_SOCIALE per la produzione di redditi da lavoro autonomo oltre a quelli da lavoro dipendente.
Il tribunale di Salerno accoglieva l’opposizione proposta dal COGNOME, ritenendo sia la insussistenza dei presupposti sia la prescrizione della pretesa contributiva.
La corte territoriale ha ritenuto che pur essendo esclusa la abitualità e prevalenza del lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente, per evitare l’iscrizione alla gestione separata l’ing. COGNOME avrebbe dovuto provare di aver versato la contribuzione soggettiva su tutti i redditi posseduti, compreso quello da lavoro autonomo; e che il versamento della sola contribuzione integrativa sul reddito da lavoro autonomo non è sufficiente per escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione separata. La corte territoriale ha poi ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, computando il termine quinquennale a far tempo dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi alla agenzia delle entrate.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’ing. COGNOME con ricorso affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria. L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 22 legge n.335/1995 e 18 comma 12 d.l. n. 98/2011, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.
Deduce che secondo la norma di interpretazione autentica dettata dall’art.18 comma 12 d.l. n. 98/2011 sono tenuti alla iscrizione presso la gestione separata solo i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali. Sostiene che nel periodo oggetto di causa era iscritto all’albo degli ingegneri, con versamento del contributo integrativo, e conclude che solo la cassa previdenziale di categoria era titolare della potestà impositiva.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2934 e segg. cod. civ. Deduce che il termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal momento in cui i contributi dovevano essere versati, e non dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi. Sostiene che in forza del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 novembre 1995 e dell’art.17 d.P.R. 7/12/2001, n.435, il dies a quo fosse quello previsto per il saldo delle imposte dell’anno 2008, ossia il 16 giugno 2009, con la conseguente prescrizione del diritto in quanto la notifica dell’avviso di addebito è avvenuta il 1 luglio 2014, quando il termine quinquennale era già scaduto.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.44 comma 2 d.l. n. 269/2003, in riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. . Deduce che tale disposizione prevede l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale solo nel caso in cui il reddito annuo derivante sia superiore ad euro 5.000,00. Allega che il reddito annuo da lui posseduto era inferiore
al limite di legge, con la conseguente insussistenza di alcun obbligo di iscrizione.
Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.116 comma 8 lett.b) della legge n.388/2000, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.. Deduce la insussistenza dell’elemento psicologico per l’applicazione della sanzione civile o, in subordine, la sua erronea quantificazione.
Il primo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa di categoria, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti al rispettivo albo, sono tenuti, comunque, ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_SOCIALE (da ultimo, Cass. Sez. Lav. 17/07/2024 n.19768 e precedenti ivi richiamati).
La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art.2 comma 26 legge n.335/1995, come interpretato da questa Corte, e dunque il motivo è infondato.
Anche il secondo motivo è infondato. Sulla censura sollevata dal ricorrente si intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte in materia di decorrenza ex art.2934 cod. civ. del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi previdenziali oggetto di causa (ingegneri iscritti alla gestione separata RAGIONE_SOCIALE e di sospensione del termine medesimo, nei termini che seguono «come più volte riconosciuto dalla Corte (tra le tante, Cass. nr. 27950 del 2018, nr. 19403 del 2019, nr. 1557 del 2020), l’obbligazione contributiva nasce in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, in quanto mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è
rispetto all’obbligazione tributaria. 10. Tuttavia, pur sorgendo il debito contributivo in ragione della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione del corrispondente credito INPS dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il pagamento dei contributi. Si è, quindi, affermato il principio di diritto per cui «la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa» (Cass. nr. 27950 del 2018 e successive conformi: ex multis: Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr. 5578 del 2022) (…) 11. A chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successive conformi). 11.1. L’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997 devolve, infatti, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. 11.2. Il D.P.C.M. (tempo per tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsioni del D.Lgs. nr. 241 cit. e, pertanto, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha pure, in diverse pronunce, affermato (di recente, Cass. nr. 32685 del 2022, punti 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati) (…) 14. Nel caso in esame, viene in considerazione il D.P.C.M. del 4
giugno 2009 che ha prorogato il termine per il pagamento dei contributi, relativi all’anno 2008, al 6 luglio 2009» (Cass. Sez. Lav. 01/09/2023 n. 25615; id. 2987/2023, id. 9586/2023).
Dalla prospettazione della parte ricorrente risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione sia stato compiuto il 01/07/2014, quando il termine quinquennale non era ancora scaduto. A questo proposito deve considerarsi che, in forza del principio di diritto sopra richiamato, con riferimento al versamento dei contributi per l’anno 2008 il termine era stato prorogato al 06/07/2009 dal D.P.C.M. del 04/06/2009.
La corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale decorresse dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nondimeno il dispositivo è conforme a diritto, per le ragioni sopra spiegate e dunque così corretta la motivazione ex art.384 ultimo comma cod. proc. civ. il motivo deve essere rigettato.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il possesso di redditi da lavoro autonomo occasionale in misura inferiore al limite stabilito dall’art.44 comma 2 d.l. n.269/2003 ha natura di eccezione in senso stretto, siccome fatto impeditivo rispetto alla pretesa contributiva vantata dall’ente previdenziale. Dal ricorso per cassazione non risulta che tale eccezione sia mai stata proposta nel ricorso in opposizione ad avviso di addebito, né reiterata avanti alla corte territoriale.
Secondo il costante orientamento di questa Corte i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. Sez. II 24/01/2019 n.2038).
Facendo applicazione di questo principio di diritto deve concludersi per l’inammissibilità del motivo, in quanto ha per oggetto la decisione su una eccezione mai proposta nel corso del giudizio di merito.
È invece fondato il quarto motivo di ricorso. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «la sentenza della Corte Costituzionale n.55/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 del d.l. n.87 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 l. n.6 del 1981, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto» (Cass. Sez. Lav. 14/05/2024 n.13336).
Nel caso in esame le sanzioni afferiscono a contributi previdenziali dell’anno 2008, e dunque non sono dovute per il principio di diritto sopra richiamato.
Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del quarto motivo di ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che l’ing. NOME COGNOME non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2008.
Le spese dell’intero processo sono compensate in relazione alla sopravvenienza della decisione della Corte Costituzionale n.55 del 2024 nel processo.
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta i primi due e dichiara inammissibile il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo la causa nel merito dichiara che NOME COGNOME non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili oggetto di causa. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 30/10/2024.