Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 912 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 912 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17661-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
PASTORE NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2181/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 23/10/2019 R.G.N. 72/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE separata
avvocato
R.G.N. 17661/2020 Cron. Rep. Ud. 11/12/2025 CC
La Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’AVV_NOTAIO volta ad ottenere l’annullamento di un avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a seguito d’iscrizione d’ufficio della professionista alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE separata per l’anno 2009.
Riteneva la Corte che, essendo il reddito percepito nel 2009 inferiore a €5000, dovesse affermarsi la natura occasionale dell’attività. Né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, su cui incombeva la prova, aveva offerto alcun elemento a supporto della natura abituale dell’attività.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2, co.26-31, l.n.335/95, 18, co.1 e 2, d.l. n.98/11, conv. con modif. in l. n.111/11, 53 d.P.R. n.917/86, 10, 11 e 22 l. n.576/80, 21, co.10, l. n.247/12, 44, co.2, d.l. n.269/03, conv. con modif. in l. n.326/03, per non avere la Corte d’appello reputato l’obbligo di iscrizione della professionista in presenza di reddito inferiore a €5000.
Il motivo è infondato.
La Corte non ha violato il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass.4419/21, seguita da varie altre, tra cui Cass.37546/21, Cass.19834/22, Cass.12880/24)
secondo cui l’obbligo iscrizione è dovuto anche per redditi inferiori a €5000 ove derivino da attività abituale, semmai potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore a tale soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.
La Corte d’appello ha ritenuto che il reddito prodotto, al di sotto della soglia di €5000, fosse indice di occasionalità dell’attività, in mancanza di altri indizi addotti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a sostegno dell’abitualità (v. Cass.37544 e 37546 del 2021).
Trattasi di un accertamento in fatto che non può essere rimesso in discussione in questa sede, se non nei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pur deducendo che non sarebbero stati esaminati altri dati acquisiti al processo, ovvero la titolarità di partita iva o l’iscrizione all’albo, non ha proposto motivo ai sensi del n.5, né ha argomentato in modo specifico sulla decisività di tali elementi di fatto, capaci da soli di superare l’elemento indiziario opposto, dato dal reddito inferiore a €5000.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.