Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 328 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 328 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36137-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 2790/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/05/2019 R.G.N.3161/2017;
Oggetto
R.G.N. 36137/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
CONSIDERATO CHE
1. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto dall’istituto previdenziale, ha riformato la sentenza di primo grado, respingendo le domande proposte da COGNOME NOME, ingegnere iscritto al corrispondente Albo professionale, già iscritto ad Inarcassa a cui versava il solo contributo integrativo, e dipendente di ente pubblico a tempo determinato, volte a conseguire la dichiarazione di illegittimità dell ‘iscrizione d’ufficio alla gestione separata ex art. 2 comma 26 L.335/1995 per l’anno 2006 e l’accertamento dell’indebita richiesta di pagamento contributivo ricevuta il 12/6/2012 per complessivi Euro 14.991,87. In particolare, la Corte territoriale, a sostegno della legittimità della iscrizione alla gestione separata per coloro che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione in appositi albi professionali privatizzati, ovvero attività non soggette ad un versamento contributivo in base ai rispettivi statuti e ordinamenti suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, richiama l’orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito della pronuncia di questa Corte n.30344/17, sì da legittimare, nei predetti casi, l’iscrizione obbligatoria in linea con la finalità universalistica dell’istituzione della gestione separata; il versamento del contributo integrativo indipendentemente dalla iscrizione alla cassa di appartenenza ha finalità solidaristica e non costituisce una posizione previdenziale, e, nel caso di svolgimento di ulteriore attività lavorativa nell’ambito di
rapporto di lavoro subordinato ed in presenza di esercizio abituale non esclusivo di attività professionale, il professionista non è esonerato dalla iscrizione alla gestione separata INPS senza che ciò comporti una duplicazione di contribuzione. In definit iva, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Il professionista ricorrente impugna la sentenza affidandosi ad un unico motivo di ricorso, ribadito in memoria illustrativa, a cui l’intimato istituto non ha interposto rituale controricorso.
La Corte, discussa la causa nell’adunanza camerale del 30 ottobre 2024, si è riservata di decidere.
RILEVATO CHE
Il ricorrente deduce , nell’unico ed articolato motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 26 L.335/1995 e de ll’art. 18 comma 12 DL 98/2011, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c. , nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che l’iscrizione alla gestione separata costituisce un’ipotesi residuale per coloro che svolgono un’attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali, e non ha correttamente applicato la norma interpretativa, che non troverebbe applicazione nell’ipotesi del ricorrente , esercente l’attività professionale iscritto all’albo degli ingegneri ed appartenente alla Cassa professionale di categoria a cui aveva versato il contributo integrativo, come documentato per l’anno 2006, con la conseguenza che non poteva essere automatica
l’iscrizione anche alla Gestione Sperata INPS. Inoltre, in qualità di dipendente di un ente pubblico non era privo di forme specifiche di previdenza e assistenza obbligatoria e rientrava nei casi di esclusione dall’iscrizione in dipendenza di rapporto di l avoro subordinato. Deduce quindi che l’iscrizione alla gestione separata può avvenire solo in assenza totale di una specifica Cassa di appartenenza, circostanza non integrata nel caso in esame; il professionista non può dunque essere obbligato all’iscrizio ne alla gestione separata INPS quando si disponga di una specifica Cassa di categoria che peraltro impone il pagamento di un contributo integrativo. Nella memoria illustrativa la parte riferisce che in un caso analogo la Corte di cassazione ha accolto la domanda attorea per altre annualità.
L’INPS, regolarmente intimato, non si costituisce con controricorso.
Il ricorso è infondato e va respinto: esso tende complessivamente a contestare la legittimità dell’ obbligo di iscrizione del professionista alla gestione separata dell’RAGIONE_SOCIALE. Il motivo non è fondato per le medesime ragioni evidenziate, con orientamento ormai consolidato di questa Corte, in plurime pronunce rese in fattispecie analoghe a quelle oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ord. n.36251/2022, n.11322/2022, 33399/2021, n.334/2021, n.35366/2021, 35672/2021). Ivi è rimasto affermato il principio secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’ Inarcassa (esclusione dall’iscrizione prevista dall’art. 21 L.6/1981 e dall’art. 7 co.5 dello Statuto Inarcassa per gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto
di lavoro subordinato), rimanendo obbligati verso quest’ ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi professionali (come previsto dall’art. 10 della Legge n.6/1981), sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’IRAGIONE_SOCIALE, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’ obbligo di iscrizione di cui alla norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. con mod. in L. n.111 del 2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. Altrettanto non può dirsi, invece, con riguardo al cd. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (in particolare, Cass. Sez. L. 18/12/2017, n. 30344, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. Sez. 12/12/2018, n. 32166, Cass. Sez. 6-L. 22/11/2019, n. 30605, Cass. Sez. L. 3/03/2021, n.5826). Con i richiamati arresti -in parti colare con l’ultimo richiamato – si è ulteriormente ribadito che la disciplina dettata dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 25 (che, com ‘è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall’obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra
gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all’interpretazione della L. n.335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.).
4. Si aggiunga, che sul principio universalistico delle tutele previdenziali e della rilevanza della costituzione di una tutela previdenziale per il lavoratore autonomo si è espressa anche l’ordinanza interlocutoria n.22056/2023 (di rimessione alla Corte Costituzionale per la sola parte relativa alla legittimità delle sanzioni); sul tema del rispetto del principio di divieto di duplicazione di coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale laddove il professionista iscritto all’Albo sia tenuto al versamento della contribuzione alla gestione separata INPS ancorché non iscritto all’Inarcassa a cui versa il solo contributo di solidarietà, stante la funzione solidaristica della contribuzione integrativa dovuta alla Cassa di categoria in r agione della mera iscrizione all’albo, si veda Cass. n.25605/2023, che sul rapporto fra i due sistemi di copertura previdenziale si è così espressa ‘ Secondo tale orientamento (quello della sentenza 30344/17), il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della gestione separata si pone non in termini di alternatività bensì di complementarietà (ex plurimis cfr. Cass. n. 20288 del 2022). A ciò deve aggiungersi che, con sentenza n. 104 del 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto esente da pro fili d’irragionevolezza, illogicità e incoerenza col sistema normativo la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, co.26 l. n. 335 del 1995
(art. 18, co.12, D.L. n.98 del 2011). La Corte Costituzionale ha, infatti, attribuito a tale disposizione il valore di norma di chiusura del sistema, rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori. Il bagaglio di principi che presiede all’applicazione della normativa richiamata è, perciò, idoneo a fornire risposte a ciascuna delle censure prospettate nei primi sette motivi di ricorso, i quali, in definitiva, non pongono questioni rispetto alle quali questa Corte non abbia già dato risposta ‘.
Per contro, si precisa che il professionista iscritto all’Albo, benché tenuto al contributo integrativo, è esonerato dal versamento contributivo alla propria cassa se ha un rapporto di lavoro dipendente per il quale è previsto il regime previdenziale ob bligatorio, ma se svolge con abitualità un’attività di lavoro autonomo, ancorché non in via esclusiva, è tenuto a versare in gestione separata una contribuzione utile a costituire una correlata prestazione previdenziale presso INPS; in sintesi, non è esonerato colui che è iscritto all’Albo bensì il professionista che è anche lavoratore dipendente e non svolge attività per la quale esegua versamenti suscettibili di una correlata prestazione previdenziale. Inoltre, sull’uso della congiunzione ‘ovvero’, riportata all’art. 18 co.12 DL 98/2011, dal tenore alternativo e non esplicativo, si rimanda a quanto argomentato nella pronuncia n.30344/17 richiamata nella impugnata sentenza.
Riguardo al profilo della delega al Governo di cui all’art. 2 comma 25 L.335/95 ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore di soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione,
il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in appositi albi, la normativa non ha escluso ma ha definito il perimetro di tutela previdenziale, da assicurare anche in favore di coloro per i quali non è possibile procedere a forme autonome di gestione, donde la successiva disposizione del comma 26 sui soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, ivi inclusi i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, come autenticamente interpretato dall ‘art. 18 comma 12 DL. 98/2011.
7. Non è poi rilevante il pagamento del contributo integrativo all’Inarcassa per ritenere l’esenzione dall’iscrizione alla gestione separata quale conseguenza dell’integrale assolvimento degli obblighi verso la cassa previdenziale di categoria, non riscontrandosi una funzione previdenziale del contributo integrativo, bensì solidaristica. E neppure si ravvisa una violazione del principio di esclusività ed unicità del regime previdenziale vigente per la medesima attività professionale, come dedotto al quinto motivo, avendo natura residuale la cassa di gestione separata INPS, e disponendo il professionista di proprie cognizioni tecniche nell’esercizio di attività abituale non esclusiva di lavoro autonomo, dando ad essa continuità ed effettività nei suoi contenuti tipici, in una prospettiva dinamica e non statica della professione a servizio della quale abbia fornito la propria competenza e le cognizioni tecnico-scientifiche acquisite. E neppure è ravvisabile alcuna prevalenza della Cassa professionale nella disciplina del regime previdenziale spettante, in presenza di norme di rango primario e secondario che precludono l’iscrizione alla cassa agli ingegneri ed architetti che siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in
dipendenza di rapporto di lavoro subordinato (art. 21 L.6/81 ed art. 7 dello Statuto).
Si aggiunga pure che, nel rispetto della necessaria copertura previdenziale del lavoratore a mente dell’art. 38 Cost., va rammentato quanto già osservato in sent. n. 25605/23 che, di seguito alla sent. n. 30344/17, ha argomentato con esplicito riferimento a ragionevolezza, logicità e coerenza della norma di interpretazione autentica con il sistema normativo, divenendone norma di chiusura e ‘ rinvenendone il fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie sancito nei confronti di tutti i lavoratori ‘.
Ancora, con riguardo alla lettura sistematica della norma di interpretazione autentica, si osserva che dalle citate norme (art. 26 co.2 L.335/95 e art. 18 co.12 D.L. 98/2011) si evince che il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata va costruito non già in termini di alternatività, bensì di complementarità, atteso che, ai sensi dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), che è norma di chiusura del sistema (come riporta Corte Cost. n.104/2022), anche coloro che sono iscritti ad albi ed elenchi hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata quando non effettuino agli enti della categoria professionale di appartenenza alcun ‘versamento contributivo’ suscettibile di dar luogo ad una posizione previdenziale (così, tra le più recenti, Cass. nn. 5826/2021, 20288/2022 e 10286/2023, tutte sulla scorta delle già citate sent. Cass. nn. 30344/2017 e 32166/2018).
Infine, quanto alla precedente pronuncia espressa in senso favorevole per le annualità 2005 e 2008 (ord. n.19683/2022) va rilevato che in quel giudizio si affrontava altra tematica,
inerente alla mancanza di prova della abitualità dell’esercizio dell’attività libero -professionale sulla base di una soglia reddituale (infra 5.000 euro) valevole come indizio di per sé solo non idoneo a fondare il giudizio presuntivo di abitualità od occa sionalità dell’attività svolta, meritevole di un accertamento di fatto a cura del giudice di merito che, ad esclusione di ogni automatismo valutativo, in quella sede non era stato svolto. Tale tematica, nel caso di specie, non risulta affatto devoluta.
11. Tutte le questioni sollevate nell’unico motivo di ricorso sono pertanto infondate. Segue il rigetto, con spese a carico del ricorrente non essendosi costituito l’ente previdenziale.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2024.