Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2653 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13199-2017 proposto da:
NOMECOGNOMENOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 13199/2017
COGNOME
Rep. Ud.30/10/2024
CC
– controricorrenti –
e sul RICORSO SUCCESSIVO proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti principali successivi –
contro
NOMECOGNOMENOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso successivo –
avverso la sentenza n. 984/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/11/2016 R.G.N. 23/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE
La Corte d’Appello di L’Aquila ha ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, con versamento dei relativi contributi (anni 2005, 2006, 2008), dell’ attuale ricorrente principale, professionista ingegnere contemporaneamente
imprenditore agricolo (come tale iscritto presso l’ INPS, gestione coltivatori diretti ) per l’attività libero professionale svolta.
La Corte ha dichiarato estinta l’ obbligazione contributiva, per gli anni 2005 e 2008, per essere l’ atto interruttivo dell’INPS pervenuto al professionista quando il termine era ormai spirato. La Corte ha poi applicato le sanzioni.
Ricorre avverso tale sentenza il professionista con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a nove motivi: i primi sette motivi vertono sull’an debendi, l ‘ottavo impinge la statuizione sulla prescrizione per i contributi relativi al 2006, il nono attinge il capo relativo al regime sanzionatorio.
Resiste l’INPS con controricorso e propone ricorso incidentale attingendo la decisione sull’estinzione dei crediti per gli anni 2005 e 2008, per non avere la Corte merito tenuto conto dei D.P.C.M. di sospensione termini per sisma.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento parziale del nono motivo del ricorso principale, rigettati gli altri e per l ‘ accoglimento del ricorso incidentale dell’ INPS.
CONSIDERATO CHE
Le censure contenute dal primo al settimo motivo del ricorso principale sono manifestamente infondate, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica
contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022).
Essendo stata la legittimità costituzionale di tale interpretazione riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022, non pare davvero il caso di immorare oltre.
Quanto ai profili di censura illustrati con l’ottavo motivo del ricorso principale e con il ricorso incidentale dell’INPS che devolvono il tema della prescrizione, censurando l’esito al quale è pervenuta la Corte di merito, vale ricordare che la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell’estinzione, si configura come una quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza n. 10955 del 2002, cit.).
Valgono, pertanto, gli snodi argomentativi già svolti da Cass. n.2987 del 2023 che si ha qui integralmente richiamata, in riferimento a controversia simile innanzi alla medesima Corte territoriale, e al principio per cui dalla controvertibilità della prescrizione dell’obbligo contributivo, ritualmente devoluta a questa Corte di legittimità, in tutti i suoi elementi, che investono anche le cause di sospensione, deriva che della sospensione del termine di prescrizione della pretesa contributiva, per effetto della disciplina speciale dettata per fronteggiare il sisma aquilano, il giudice sia tenuto a conoscere in virtù del principio ‘ iura novit curia ‘ .
La citata decisione n.2987/2023 illustra, funditus, la successione di interventi d’urgenza, di proroghe e di fonti per fronteggiare il sisma aquilano del 6 aprile 2009 e ne viene dato atto nel precedente di questa Corte, n.2987/2023 cit. (ed ivi ulteriori precedenti) con riferimento alle previsioni dettate a ridosso del sisma, con ordinanze presidenziali (D.P.C.M.) confermate dal legislatore che ne ha prorogato la vigenza al 15 dicembre 2010 (d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)”, che ha poi sancito, fra l’altro, la graduale ripresa dell’attività di riscossione dei contributi).
Tale normativa si rivela d’importanza cruciale per stabilire se si sia compiuto il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.), indispensabile per il maturare della prescrizione; sulla legge che determina il tempo della prescrizione, elemento che il giudice è chiamato a verificare d’ufficio, incidono i provvedimenti sopra richiamati e confermati e prorogati dal legislatore.
Il succedersi di interventi, che hanno prorogato i termini per l’adempimento degli obblighi contributivi, dimostrano che l’attività di riscossione dei contributi ha segnato una battuta d’arresto e il legislatore, con la L. n. 183 del 2011, ne ha disposto la graduale ripresa.
Poiché il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può esser fatto valere, la sospensione dell’attività di riscossione, sancita in termini generali dalle ordinanze del 2009 e dalle disposizioni del D.L. n. 78 del 2010, si frappone come ostacolo non di mero fatto all’attività dell’Istituto, volta a far valere le
pretese, con conseguente incidenza anche sul decorso del termine di prescrizione.
Ne’ si può sostenere che tale sospensione si applichi soltanto ai soggetti già iscritti alla Gestione separata.
La sospensione dell’attività di riscossione dei contributi, proprio per la sua portata generale, incide anche sull’esercizio delle pretese che l’INPS avrebbe potuto vantare sul presupposto dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in concreto inadempiuto (Cass. n.2987/2023 cit.).
Conclusivamente, assorbito il nono motivo del ricorso principale, inerente il regime sanzionatorio, sono accolti l’ottavo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell’INPS, e la sentenza è cassata per quanto di ragione.
La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la questione controversa della prescrizione, tenendo conto, ai fini del decorso del relativo termine, della sospensione prevista dalla disciplina speciale richiamata nei paragrafi che precedono.
Al giudice del rinvio è demandato anche il compito di regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l’ottavo motivo de l ricorso principale e il ricorso incidentale dell’ INPS, rigettati i primi sette e assorbito il nono, cassa la sentenza impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024
Il Presidente NOME COGNOME