Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24799/2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
TANI LAURA;
– intimata – avverso la sentenza n. 107/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 1166/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza del 13.2.2019 n. 107, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva accolto il ricorso presentato da NOME COGNOME, libero professionista iscritta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volto ad accertare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione d’ufficio alla gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).
Il tribunale accoglieva la domanda ritenendo sufficiente, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, il versamento alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del solo contributo integrativo.
La Corte d’appello, da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che i recenti pronunciamenti di legittimità erano nel senso RAGIONE_SOCIALE‘universalizzazione RAGIONE_SOCIALEe tutele, per cui era obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata chi, iscrit to in Registri o Albi, svolgeva in forma abituale l’attività professionale, ma senza corrispondere un contributo soggettivo alla RAGIONE_SOCIALE professionale. Nella specifica vicenda, la Corte d’appello ha però accertato (‘non vi è prova’) che l’avvocato COGNOME nel 2 009 non svolgeva attività professionale, in forma continuativa e/o professionale (cfr. foglio 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre NOME COGNOME non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 26 -31 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 20 11, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 20 10, RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva riconosci uto il diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE alla contribuzione pretesa, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione RAGIONE_SOCIALEa partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto RAGIONE_SOCIALEa sua attività, potendo la
percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione’ (cfr. Cass. n. 4419 del 2021).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato, anche se in maniera sintetica, che non vi era prova RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abituale RAGIONE_SOCIALE‘attività di avvocato da parte RAGIONE_SOCIALEa professionista (cfr. foglio 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non si è confrontato con tale ragione RAGIONE_SOCIALEa decisione (mentre nelle pronunce di cui a Cass. nn. 25481 del 2023 e 25816 del 20 23, fu accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, essendo mancato l’accertamento sull’abitualità da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte del merito).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte di NOME COGNOME, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M .
La Corte rigetta ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.4.2024