Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21682 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24709-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente e ricorrente incidentale -per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 99 del 2019 del la CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA, depositata il 12 febbraio 2019 (R.G.N. 552/2018).
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 11/04/2024
giurisdizione Iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Prescrizione. Sanzioni.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 99 del 2019, depositata il 12 febbraio 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto in parte il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Ferrara, ha respinto le domande RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, volte a ottenere la declaratoria d’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2010 e il rigetto RAGIONE_SOCIALEe pretese RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
1.1. -La Corte d’appello di Bologna ha affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abituale RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale di AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALEa produzione di un reddito superiore ad Euro 5,000,00, che non si accompagna alla costituzione di un’autonoma posizione previdenziale.
È l’universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa il criterio che presiede all’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Il versamento del contributo integrativo non riveste alcun rilievo, in quanto persegue soltanto una finalità solidaristica ed è privo di ricadute sul piano previdenziale.
1.2. -La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto applicabile il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione e non quello RAGIONE_SOCIALE‘evasione, in difetto RAGIONE_SOCIALE‘intento fraudolento del professionista, che ha regolarmente denunciato alla RAGIONE_SOCIALE di appartenenza l’attività svolta e i compensi percepiti, in un contesto normativo contraddistinto da notevoli difficoltà interpretative.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, con un motivo, contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna .
–AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi, illustrati da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lettere a ) e b ), RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388, e lamenta che la Corte territoriale abbia applicato erroneamente il regime RAGIONE_SOCIALE‘omissione, in luogo di quello, più severo, RAGIONE_SOCIALE‘evasione.
Il professionista avrebbe omesso di denunciare il rapporto di lavoro, «avendolo appreso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo indirettamente a seguito di quanto dichiarato a fini fiscali dagli obbligati stessi, dopo le scadenze previste per il pagamento» (pagina 5 del ricorso per cassazione).
-L’AVV_NOTAIO propone ricorso incidentale, affidato a due motivi.
2.1. -Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità nelle sole ipotesi in cui, per l’esercizio concomitante di un’altra attività di lavoro dipendente, l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE professionale sia preclusa. Particolarità che, nel caso di specie, non si ravvisa.
Solo la RAGIONE_SOCIALE di categoria, peraltro, sarebbe «legittimata ad esercitare la propria potestà impositiva sugli iscritti all’Albo ed esercenti attività libero professionale di AVV_NOTAIO, rappresentando la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una forma previdenziale residuale per le sole attività (e non redditi) prive di qualsiasi collegamento con alcun ente previdenziale» (pagine 25 e 26 del controricorso).
2.2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e/o RAGIONE_SOCIALE‘omessa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995.
La sentenza impugnata meriterebbe censura anche per non avere rilevato d’ufficio la prescrizione quinquennale del credito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Difatti, per l’annualità 2011, il termine per il pagamento dei contributi scadrebbe il 16 giugno 2011 e, considerando tale dies a quo , sarebbe tardiva la richiesta spedita dall’RAGIONE_SOCIALE il 22 giugno 2016 e ricevuta il primo luglio 2016 (pagina 36 del controricorso).
-Hanno priorità logica le censure formulate con il ricorso incidentale, in quanto contestano in radice l’obbligo contributivo, cui si correlano le sanzioni trattate nel ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
-Inammissibile è il secondo motivo, che verte sulla prescrizione RAGIONE_SOCIALEe pretese.
4.1. -La rilevabilità d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione in materia previdenziale presuppone che siano stati acquisiti tutti i dati pertinenti, poiché in sede di legittimità non si possono esperire nuove indagini. Il profilo in esame dev’essere suffragato dalla specifica allegazione di tutti gli elementi di fatto necessari per scrutinarne la fondatezza, tanto più quando la questione sia sollevata in sede di legittimità (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3360, punti 9 e 10 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
4.2. -A tale onere di puntuale allegazione il ricorrente incidentale non ha ottemperato.
4.2.1. -Anzitutto, si deve rilevare che la prospettazione muove dalla premessa che il dies a quo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decorra dal 16 giugno 2011 e che sia dunque tardiva una costituzione in mora ricevuta il primo luglio 2016 (così, esplicitamente, sulla collocazione temporale RAGIONE_SOCIALE‘atto, pagina 36 del controricorso contenente il ricorso incidentale).
La tesi, propugnata nel ricorso incidentale, non tiene conto del differimento al 6 luglio 2011, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2011 e applicabile, con valenza generale, per il termine di versamento dei contributi, in relazione a tutte le attività per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla concreta vincolatività RAGIONE_SOCIALEe risultanze degli studi (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; di recente, Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, punti 4.1. e 4.2. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Questa Corte è costante nell’applicare tale differimento, che si riverbera sul termine necessario per il compimento RAGIONE_SOCIALEa prescrizione (art. 2934 cod. civ.), anche ai contributi dovuti dagli avvocati alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (fra le molte, Cass., sez. lav., 5 settembre 2023, n. 25818 e n. 25775).
Già in considerazione del differimento al 6 luglio 2011 e RAGIONE_SOCIALEa sequenza temporale che lo stesso motivo di ricorso raffigura, con una ricezione collocata il primo luglio 2016, la censura appare priva di valenza dirimente.
4.2.2. -La genericità RAGIONE_SOCIALEa critica si apprezza anche da un distinto, parimenti decisivo, punto di vista.
Il ricorrente incidentale, anche nella memoria illustrativa (pagine 14 e 15), nel ribadire l’eccezione di prescrizione, si limita a osservare che le date d’invio e di ricezione RAGIONE_SOCIALE‘atto di costituzione sono documentate e pacifiche tra le parti.
Tuttavia, il ricorso incidentale, pur sollecitando a questa Corte il rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e ponendo un tema che non era stato
mai introdotto nel dibattito processuale, non contiene i dati essenziali per verificare ex actis la veridicità RAGIONE_SOCIALEe asserzioni e per suffragare l’adombrata tardività RAGIONE_SOCIALE‘atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘operatività del differimento al 6 luglio 2011.
I dati salienti del documento, su cui l’eccezione si fonda, non sono riprodotti nel controricorso nelle parti imprescindibili che attengono all’invio e alla ricezione.
Quanto alla natura incontroversa di tali circostanze, il motivo non offre ragguagli di sorta e non ricostruisce compiutamente la dialettica processuale. Non si può dunque riscontrare quella inequivocabile ‘non contestazione’, che le censure delineano alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ.
Neppure si può ravvisare, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe deduzioni del controricorso, un espresso accertamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, che consenta di rilevare ex actis la prescrizione, sgombrando il campo da tutti i possibili fatti idonei a condizionarne il corso. Solo per questa via si potrebbe dare consistenza al rilievo d’ufficio evocato in sede di legittimità, che postula dati puntualmente accertati e un quadro esaustivo riguardo a tutti i profili astrattamente rilevanti.
5. -Coglie nel segno, invece, il primo motivo, nei limiti di seguito esposti.
5.1. -Nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i redditi privi di autonoma copertura previdenziale, la sentenza impugnata è conforme a diritto e non si discosta dall’orientamento costante RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, che inquadra la finalità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in un disegno di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa (per gli avvocati, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047).
Tale interpretazione del dato normativo è stata condivisa anche dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi (sentenza n. 104 del 2022), che ha respinto le
censure formulate in ordine alla legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo.
L’istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si prefigge di salvaguardare « l’estensione RAGIONE_SOCIALE‘assicurazione generale obbligatoria (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti) alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti» e rappresenta l’approdo « di una linea evolutiva tendenziale RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico previdenziale verso la progressiva estensione RAGIONE_SOCIALEa tutela assicurativa sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte le categorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelle ipotesi di pluralità di attività svolte» (punto 4.1. del Considerato in diritto ).
Nel l’indirizzarsi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, le previsioni menzionate assolvono a «una funzione di chiusura del sistema stesso» e rinvengono il proprio fondamento costituzionale « nell’obbligo RAGIONE_SOCIALEo Stato di dare concretezza al principio RAGIONE_SOCIALEa universalità RAGIONE_SOCIALEe tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a ‘ organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ‘ )» (punto 7.1. del Considerato in diritto ).
Anche la Corte costituzionale, nel ripercorrere il diritto vivente, rammenta che «Sono obbligati ad iscriversi alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di RAGIONE_SOCIALE professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo
contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale ( ex plurimis , Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 14 gennaio 2021, n. 544)» (punto 5.2. del Considerato in diritto ).
L’interpretazione così prospettata non svilisce l’autonomia regolamentare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e «non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l’operatività al fine RAGIONE_SOCIALE‘attuazione di una più ampia finalità mutualistica» (punto 7.2. del Considerato in diritto ), secondo una prospettiva improntata all’integrazione e alla complementarità.
Il punto nodale è la mancanza di tutela previdenziale per i redditi prodotti dall’attività professionale, che, a fronte del versamento del solo contributo integrativo, non danno luogo ad alcuna prestazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di appartenenza. Tanto basta, in un disegno di espansione RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, a far sorgere l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al ricorrere degli altri presupposti di legge, ampiamente riscontrati dalla sentenza d’appello.
5.2. -L’impugnazione, volta a contrastare la sussistenza del debito contributivo, preclude il formarsi del giudicato riguardo al profilo dipendente RAGIONE_SOCIALEe sanzioni e, a tal proposito, impedisce di configurare il rapporto controverso come ‘esaurito’ e dunque impermeabile all’incidenza RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina (Cass., sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25653, punto 20 del Considerato , in linea con quanto già affermato da Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691).
La Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l ‘ art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata RAGIONE_SOCIALE‘ art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335 del 1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, in
questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale » (punto 9.2. del Considerato in diritto ).
In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 12, del decreto -legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEe soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale RAGIONE_SOCIALE), tenuti all’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, siano esonerati dal pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, RAGIONE_SOCIALEe sanzion i civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».
Nel caso di specie, trova applicazione la pronuncia di accoglimento, diffusamente richiamata dal ricorrente incidentale nella memoria illustrativa: si controverte, invero, sulle sanzioni riguardanti un’annualità precedente (20 10 ) alla legge d’interpretazione autentica .
-Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo, dev ‘ essere accolta la prima censura del ricorso incidentale.
Resta assorbito il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che attiene al profilo consequenziale RAGIONE_SOCIALEa concreta modulazione di un regime sanzionatorio che risulta inapplicabile per effetto RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’illegittimità costituzionale.
7. -La sentenza d’appello è cassata in parte qua .
-Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili sui contributi attinenti al l’anno 2010.
-La complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca recente, con la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, hanno trovato assetto definitivo, induce a compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale nei termini indicati in motivazione; dichiara inammissibile il secondo mezzo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; cassa la sentenza impugnata in parte qua ; decidendo nel merito, dichiara che non sono dovute le sanzioni civili sui contributi relativi al l’anno 20 10 ; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione