Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23773 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
Oggetto contributi
R.G.N. 7222/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 08/07/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 7222-2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 656/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/09/2022 R.G.N. 470/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del 15.9.2022 n. 656, la Corte d’appello di Messina accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva accolto l’opposizione di NOMECOGNOME a professionista iscritta
all’Albo degli Avvocati, all’avviso di addebito, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.897,58, a titolo di contributi dovuti per l’anno 2010, alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).
Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, il conseguimento di un reddito, nell’anno 2010, inferiore alla soglia di € 5.000,00.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto, mediante un accertamento in concreto, che la professionista, iscritta all’Albo professionale, avesse svolto l’attività con carattere di abitualità, quindi , fosse tenuta all’iscrizione alla Gestione Separata, anche se aveva prodotto un reddito sotto la soglia di € 5.000,00.
La Corte territoriale rigettava, altresì, l’appello incidentale proposto dalla COGNOME, in punto di prescrizione, in quanto l’inizio del decorso del termine, partiva dalla scadenza dei termini per il versamento del saldo, come prorogata per tutti gli operatori economici soggetti agli studi di settore (e, quindi, anche per gli avvocati) ed alla data dell’atto di messa in mora (22.6.2016), il termine quinquennale di prescrizione dei contributi non era ancora decorso.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.
Il Collegio si è riserva to il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per inesistenza dell’abitualità nell’esercizio della professione, in quanto gli elementi sintomatici dell’abitualità nell’esercizio della professione, per come indicati dalla Corte d’appello, non fondavano invece alcun indizio, grave, preciso e concordante della suddetta abitualità, n é l’Inps aveva provato nulla in proposito.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo
– per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione’ (Cass. n. 4419 del 2021).
Nel caso di specie, la ricorrente contesta l’accertamento in fatto della Corte del merito che ha verificato l’ abitualità e continuità dell’esercizio della professione sulla base della presunzione tratta dal l’iscrizione all’Ordine professionale, accompagnata anche dalla circostanza de ll’a pertura della partita Iva e confermata dall ‘ avvenuta predisposizione d i un’ organizzazione materiale di mezzi che il professionista aveva predisposto a supporto della propria attività.
In conclusione, la censura che si risolve nella sostanza in una proposta di un diverso apprezzamento dei medesimi fatti è inammissibile.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’
8 luglio 2025 Il Presidente NOME COGNOME