Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19627-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1614/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/11/2021 R.G.N. 1488/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME
Oggetto
PREVIDENZA
PROFESSIONISTI
R.G.N.19627/2022
Ud.08/04/2025 CC
COGNOME avverso la sentenza n. 1614/2021 della Corte di Appello di Bari -Sezione lavoro depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME Pio NOME COGNOME, avvocato, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo accertarsi nei confronti dell’INPS l’il legittimità del la pretesa dell’Istituto riguardante i contributi per l’anno 2010, formalizzata con avviso di addebito, frutto dell’iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione separata. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Foggia, sezione lavoro, accoglieva la domanda affermando che il ricorrente, in qualità di avvocato, era già iscritto ad una Cassa di previdenza senza obbligo di iscrizione alla gestione separata.
L’INPS proponeva appello. NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 1614/2021 depositata il 02/11/2021 la Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, rigettava l’impugnazione dichiarando l’insussistenza del l’obbligo di iscrizione alla gestione separata del Facchino per l’anno 2010 perché questi aveva fruito di un reddito di euro 1.115,00 per il medesimo anno, inferiore al limite di euro 5.000,00.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’INPS. NOME COGNOME ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’8/4/2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso la difesa dell’INPS deduce l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. L’Istituto rappresenta che la sentenza impugnata, nel respingere l’appello dell’INPS e confermare l’annullamento della iscrizione di ufficio per l’anno 2010 dell’avvocato COGNOME alla gestione separata, avrebbe considerato quale decisivo presupposto di fatto che per l’anno in questione il contribuente aveva dichiarato redditi per euro 1.115,00 ai fini Irpef e, pertanto, al di sotto del limite di euro 5.000,00, così omettendo di considerare che, in realtà, per l’anno in questione il reddito indicato ai fini Irpef era pari ad euro 7.414,00 e per questa via superiore al limite previsto per l’iscrizione alla gestione separata.
Il ricorso è fondato. La sentenza della Corte di Appello, nell’ affermare che il reddito di rilievo per l’anno in questione era inferiore alla somma di euro cinquemila si riferisce ai «prospetti allegati nel fascicolo di parte ricorrente in primo grado», non fa alcun riferimento e, per questa via, omette di considerare che dalla dichiarazione dei redditi del professionista, prodotta e invocata dall’INPS fin dalla prima difesa innanzi al Tribunale, risultava un reddito superiore.
2.1. Per questa via è stato trascurato un fatto secondario emergente dalla dichiarazione dei redditi prodotta dall’ Istituto e potenzialmente decisivo ai fini di definire alla definizione della quaestio facti principale, e cioè l’accertamento del reddito prodotto nell’anno, e di condurre a un possibile, diverso esito della lite.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari che, in diversa
composizione, dovrà provvedere anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta