Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23717 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2427-2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2972/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 3110/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
R.G. 2427/23
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 7.7.2022 n. 2972, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da COGNOME NOME, avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto l’opposizione all’avviso di addebito con il quale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 222,08, in riferimento a omissioni contributive, relative sanzioni e interessi di mora, dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ex art, 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, per redditi da quest’ultima percepiti nell’anno 2010, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esercizio abituale RAGIONE_SOCIALEa professione di avvocato.
La Corte d’appello si pronunciava sull’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (confermando la decisione del tribunale), in base al principio di universalizzazione RAGIONE_SOCIALEe tutele; precisava inoltre, la medesima Corte del merito, che il tema posto dall’a ppellante, RAGIONE_SOCIALEa mancata valutazione del profilo RAGIONE_SOCIALE‘abitualità era un tema nuovo e, pertanto, inammissibile, mentre sulla doglianza volta a dedurre la prescrizione del credito contributivo per decorrenza del termine, la Corte territoriale l’ha ritenuta infondata, alla luce del differimento dei termini per il versamento dei contributi, operato dal D.P.C.M. 10.5.11 che aveva spostato la scadenza dal 16.6.11 al 6.7.11, mentre, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva inviato l’avviso bonario il 4.7.16, quindi, prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito dalla legge n. 111/11, RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del DL n. 269/03 , convertito dalla legge n. 326/03, RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 comma 1 c.p.c., degli artt. 345 comma 1, 414 c.p.c., e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sotto un primo profilo, perché la Corte d’appello non aveva affrontato il requi sito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, così come il giudice di primo grado; sotto un secondo profilo, perché la Corte di appello non aveva tenuto conto che il reddito RAGIONE_SOCIALEa professionista era ben sotto la soglia di € 5.000,00.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 26 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/95, RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, convertito dalla legge n. 111/11, RAGIONE_SOCIALE‘art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, degli artt. 116 comma 2 e 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. ed in subordine per violazione anche RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva motivato sul requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità e neppure sul mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia reddituale di € 5.000,00.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati nei termini che seguono.
La Corte d’appello non ha accertato il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità che è un presupposto per l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa professionista presso la
RAGIONE_SOCIALE separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, allorquando quest’ultima sia iscritta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE professionale ma non alla Cassa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per mancato raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa soglia prevista dalla delibera del Comitato dei Delegati RAGIONE_SOCIALEa Cassa stessa; infatti, secondo la giuris prudenza di questa Corte, il requisito RAGIONE_SOCIALE‘abitualità nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione deve, comunque, essere accertato in punto di fatto anche mediante presunzioni sufficientemente univoche e concordanti, potendo, altrimenti, la percezione di un reddito annuo di importo inferiore all’importo di € 5.000,00, rilevare quale indizio, da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo, per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione (Cass. n. 4419/21).
In accoglimento del ricorso, nei termini indicati, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma,