Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23337 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23337 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 36828-2019 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall’avvocata COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 81 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il 23 luglio 2019 (R.G.N. 245/2018).
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/5/2025
giurisdizione Iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Presupposti. Prova.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 81 del 2019, depositata il 23 luglio 2019, la Corte d’appello di Campobasso ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Larino, ha respinto l’opposizione proposta dalla signora NOME COGNOME contro l’avviso di addebito riguardante la contribuzione dovuta alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il periodo gennaio 2009-dicembre 2009, per l’importo complessivo di Euro 1.663,75.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha osservato che sussistono i presupposti per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 203, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662), avvalorati dalla percezione di redditi da partecipazione societaria e dalla qualità di socia accomandataria RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In senso contrario, non sono decisive le risultanze RAGIONE_SOCIALEe prove testimoniali esperite.
-La signora NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando sei motivi di censura.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. e addebita alla sentenza d’appello di non aver esaminato l’eccezione d’inammissibilità del gravame: l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe confutato in maniera specifica, in ossequio all’art. 434 cod. proc. civ., le argomentazioni del Tribunale sulla carenza di prova RAGIONE_SOCIALE ‘effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività di gestione.
2. -Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 202 e 203, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 662 del 1996, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 febbraio 1986, n. 45, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel riconnettere l’obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al mero dato RAGIONE_SOCIALEa percezione del reddito da partecipazione societaria, senza svolgere alcun approfondimento sul l’imprescindibile requisito del la partecipazione diretta al lavoro aziendale, con caratteri di abitualità e di prevalenza. Partecipazione che le testimonianze acquisite avrebbero negato.
3. -Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dei criteri di ripartizione degli oneri probatori, che porrebbero a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE la prova RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla Ges tione RAGIONE_SOCIALE. Prova che, nel caso di specie, non sarebbe stata in alcun modo offerta. Né il fatto storico RAGIONE_SOCIALEa percezione dei redditi societari rappresenterebbe elemento grave, preciso e concordante (art. 2729 cod. civ.), per evincere quell o svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività commerciale , che i testi NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME avrebbero, peraltro, puntualmente smentito.
4. -Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 157 e 161 cod. proc. civ. e lamenta che la sentenza d’appello, in difetto di ogni eccezione sul punto, abbia considerato generici i capitoli di una prova ritualmente ammessa ed espletata.
5. -Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 253 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per avere ritenuto generici i capitoli di prova, che pure avrebbero enucleato gli
elementi essenziali dei fatti rilevanti, collocandoli in un preciso contesto spazio-temporale.
6. -Con il sesto motivo, la ricorrente denuncia, infine, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e, in relazione all’art. 360, p rimo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza decisiva del mancato svolgimento di attività commerciale da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
7. -Le censure investono tutte, sotto profili tra loro connessi, il tema dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e si prestano, pertanto, a un esame congiunto.
-Occorre esaminare, anzitutto, l’eccezione d’inammissibilità che l’RAGIONE_SOCIALE solleva nel controricorso, rimarcando che le doglianze si risolvono, in ultima analisi, nella richiesta di rivalutare il compendio probatorio.
L’eccezione non coglie nel segno.
Il ricorso denuncia, con dovizia di richiami, l’erronea sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e la violazione dei princìpi di diritto affermati a più riprese da questa Corte, che reputa insufficiente la mera qualità di socio accomandatario, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘insorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo d’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e pone l’accento sull’indefettibile requisito RAGIONE_SOCIALEa partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza . Requisito che spetta all’RAGIONE_SOCIALE dimostrare (Cass., sez. lav., 26 febbraio 2016, n. 3835).
9. -Come ha rilevato la ricorrente, una controversia in larga parte sovrapponibile a quella odierna, concernente le medesime parti e un diverso periodo contributivo, è stata già vagliata da questa Corte (Cass., sez. VI-L, 27 marzo 2019, n. 8611), che ha cassato una
sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Campobasso incentrata su un analogo percorso argomentativo.
10. -Nella pronuncia richiamata, questa Corte ha puntualizzato che «per giurisprudenza ormai consolidata […] ‘ ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l ‘ art. 29 L. n. 160/1975, e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 L. n. 45/1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l ‘ obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto assicuratore ‘ (Cass. 23360 del 16 novembre 2016; […] Cass. n. 3835 del 26/02/2016; vedi anche Cass. n. 5210 del 28/2/2017 in cui la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l ‘ obbligo di iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE la sola dichiarazione RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all ‘i nterno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui era socio accomandatario). È stato anche chiarito che in tema di iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione RAGIONE_SOCIALE ‘ onere RAGIONE_SOCIALEa prova a carico del contribuente, dovendo sempre l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE provare la sussistenza dei presupposti per l ‘ iscrizione (Cass. n. 21511 del 31/08/2018, in cui questa Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all ‘ attività RAGIONE_SOCIALEa società in forza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi presentata da quest ‘ ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione). Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha attribuito valore decisivo alle dichiarazioni dei redditi da cui emergeva la percezione da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità dei redditi societari, elemento questo inidoneo, da solo, a far ritenere assolto
l ‘ onere gravante sull ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all ‘ interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di cui era socia accomandataria da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; peraltro, nella impugnata sentenza non risulta essere stata tenuta in alcun conto la prova testimoniale espletata» (ordinanza n. 8611 del 2019, cit., pagine 4 e 5).
11. -Come emerge ictu oculi dal raffronto tra le due vicende, tali considerazioni si attagliano anche alla soluzione del caso di specie e non sono stati addotti elementi persuasivi, che scalfiscano la pertinenza RAGIONE_SOCIALEe valutazioni espresse nella pronuncia menzionata.
Anche nel presente giudizio, la Corte di merito ha enfatizzato l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa «percezione da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALEa quasi totalità dei redditi societari», in quanto compatibile con la «diretta gestione RAGIONE_SOCIALEa società da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, come indicato nella visura camer ale in atti» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello), e ha disatteso le dichiarazioni testimoniali, in ragione RAGIONE_SOCIALEa «estrema genericità RAGIONE_SOCIALEe circostanze» menzionate nella prova ammessa (pagina 6).
La ratio decidendi s’incardina, nella sua parte saliente, sulle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 244 del 2017 RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte, richiamata per relationem , sentenza cassata con la più volta citata ordinanza n. 8611 del 2019.
12. -Nell’accogliere il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘elemento RAGIONE_SOCIALEa percezione dei redditi societari e nel valorizzare così un aspetto di per sé sprovvisto di valenza significativa, negando apoditticamente ogni rilevanza ai contrari e univoci dati di fatto desumibili dalle prove testimoniali, debitamente riprodotte nel ricorso, la Corte di merito ha violato la disciplina di legge che regola la pretesa contributiva dedotta in causa.
Tale disciplina impone il puntuale accertamento RAGIONE_SOCIALEa partecipazione personale, abituale e prevalente del socio al lavoro
aziendale , sulla base dei dati di fatto che spetta all’RAGIONE_SOCIALE allegare e dimostrare.
I giudici d’appello, nel pretermettere l’indispensabile disamina di un requisito costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa e nel polarizzare l’attenzione su dati ininfluenti e comunque disgiunti dal più ampio contesto dei fatti dotati di più immediata attinenza al tema del decidere, hanno dunque errato nel sussumere la fattispecie devoluta al loro esame.
-Dalle considerazioni esposte discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello, per quanto di ragione.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Campobasso che, in diversa composizione, procederà al necessario riesame RAGIONE_SOCIALEa fattispecie controversa e RAGIONE_SOCIALE‘indefettibile presupposto RAGIONE_SOCIALEa partecipazione personale RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Al giudice di rinvio è rimessa, infine, la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione