Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32566 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32566 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
SRAGIONE_SOCIALENZA
sul ricorso 21022-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 55/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/05/2023 R.G.N. 137/2021;
Oggetto
Iscrizione
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 21022/202
3
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/09/2024
PU
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME -dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE dal 2000 e fino alla sua soppressione con legge regionale n. 8 del 2016 e poi transitata alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE ente pubblico non economico istituito con la medesima legge convenne in giudizio la RAGIONE_SOCIALE alla quale era stata iscritta dal 2000 al 30.4.2016 quando era transitata all’RAGIONE_SOCIALE gestione ex RAGIONE_SOCIALE e ex INADEL ed era cessato il regime RAGIONE_SOCIALE), chiedendo la condanna RAGIONE_SOCIALE convenuta al pagamento di quanto accantonato in suo favore a titolo di ‘conto individuale’ ai sensi dell’art. 6 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE e, ai sensi dell’art. 3 dello specifico regolamento, a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Cagliari accolse la domanda e condannò l’RAGIONE_SOCIALE evidenziando che una volta cessato il rapporto assicurativo con la RAGIONE_SOCIALE -in mancanza di un obbligo di reiscrizione a seguito di prosecuzione del rapporto di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE cui era collegato invece un obbligo di iscrizione alla gestione pubblica dell’RAGIONE_SOCIALE la lavoratrice aveva diritto alla liquidazione di quanto accantonato sul conto individuale restando irrilevante il fatto che l’originario datore di lavoro non aveva provveduto al corretto inquadramento previdenziale dei suoi dipendenti (in particolare di quelli con mansioni RAGIONE_SOCIALEzie e dirigenziali) atteso che alla prosecuzione del rapporto di lavoro non conseguiva la prosecuzione del rapporto assicurativo ed era
perciò venuto meno il titolo per conservare le somme versate sul conto del dipendente ed anche di quanto trattenuto a titolo di Tfr.
La Corte di appello di Cagliari in parziale accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE ha accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE lavoratrice alla corresponsione delle somme depositate nel conto individuale ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di quanto depositato in suo favore sul conto individuale con gli accessori dovuti per legge, rigettando le altre domande avanzate dalla COGNOME.
Il giudice di appello, in esito all’esame RAGIONE_SOCIALE disciplina di legge e collettiva, ha accertato che l’RAGIONE_SOCIALE è un ente pubblico strumentale RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE ma non è impresa o azienda agricola ai sensi RAGIONE_SOCIALE lettera a) e RAGIONE_SOCIALE lettera f) dell’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 1655 del 1962 che disciplina l’ RAGIONE_SOCIALE.
Ha verificato che l ‘attività non ha carattere imprenditoriale essendo destinata senza finalità economica al mantenimento ed alla preservazione del patrimonio boschivo dell’isola (in questo senso gli artt. 35, 38 e 39 RAGIONE_SOCIALE legge istitutiva, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 8 del 2016).
Quindi, stante la natura pubblica del rapporto di lavoro, ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE del personale, la circostanza che lo stesso sia regolato da un contratto collettivo di diritto privato, recessivo essendo in contrasto con la disciplina del rapporto di lavoro pubblico.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte di merito il richiamo RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 124 del 1999 (istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 8 del 2016 (istitutiva dell’RAGIONE_SOCIALE) alla contrattazione collettiva che prevede l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE non sarebbe idoneo ad incidere sul regime previdenziale da applicare ad una pubblica amministrazione. Inoltre, il C.I.R.L., che prevede l’iscrizione nella sua parte
obbligatoria, non sarebbe vincolante non essendo stato contrattato tra la Regione e i sindacati con la conseguenza che obbliga solo le parti che lo abbiano realmente sottoscritto.
Il giudice di appello ha poi sottolineato che nessuna competenza specifica è stata attribuita alla Regione RAGIONE_SOCIALE in materia previdenziale atteso che l’art. 5 dello Statuto regionale (legge Cost. 28.2.1948) consente unicamente l’emanazione di norme integrative e di attuazione RAGIONE_SOCIALE normativa nazionale. Pertanto, nel preferire una lettura costituzionalmente orientata delle norme, la Corte ha escluso che con la previsione dell’applicazione del c.c.n.l. si sia inteso disciplinare in modo autonomo e differenziato il regime previdenziale del personale.
Si è chiarito che sarebbe irrilevante per ritenere perdurante l’obbligo di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, stabilire se il regime assicurativo applicabile sia quello pubblico o piuttosto quello privato atteso che, come detto, mancherebbero comunque gli altri presup posti necessari per l’iscrizione.
In conclusione, nell’escludere l’obbligo di iscrizione dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE, la Corte di merito ha ritenuto che fosse irrilevante la circostanza che, prima dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE nel periodo intermedio, l’RAGIONE_SOCIALE abbia continuato a versare i contributi alla RAGIONE_SOCIALE. Con riferimento alla sentenza n. 153 del 15.7.2021 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, la Corte di appello ha evidenziato che in tale decisione il giudice delle leggi non si è affatto occupato dell’inquadramento previdenz iale del personale dell’RAGIONE_SOCIALE né ha messo in discussione il diritto RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE di inserire tale personale tra i lavoratori del comparto regionale.
Tanto premesso la sentenza ha confermato il diritto del lavoratore a vedersi restituire quanto accantonato sul ‘conto individuale’ evidenziando che l’art. 6 del Regolamento RAGIONE_SOCIALE non autorizza a trattenere le somme versate in favore di un
soggetto che non è più iscritto né ha più diritto ad esserlo. Ha sottolineato che l’espressione ‘cessazione del rapporto’ deve essere intesa come cessazione del rapporto assicurativo con l’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al TFR, invece, la Corte di merito ha preso atto del fatto che il rapporto di lavoro non è definitivamente cessato ma è proseguito con l’RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto che le somme chieste in restituzione a tal titolo (di cui non v’era comunque pro va dell’avvenuta erogazione al lavoratore) dovessero essere invece trasferite al nuovo datore di lavoro.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE che articola quattro motivi.
NOME COGNOME ha resistito con tempestivo controricorso.
Il procuratore Generale ha rassegnato le sue conclusioni per iscritto chiedendo il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
All’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio il collegio si è riservato di depositare del provvedimento nel termine di novanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione delle leggi regionali n. 24 del 1999, art.9; n.8 del 2016, art.48; n.43 del 2018 art.48bis .
La Corte avrebbe errato nel non dare rilievo al RAGIONE_SOCIALE per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE agricoli cui rinviavano le leggi regionali e che prevedeva l’assoggettamento alla copertura assicurativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i dipendenti degli enti pubblici RAGIONE_SOCIALE a: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento; miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; difesa del suolo; valorizzazione ambientale e paesaggistica.
Con il secondo e terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art.3 l. n.1655 del 1962, dell’art. 2135 c.c., nonché degli artt.36 e 37 RAGIONE_SOCIALE l. regionale n. 8 del 20 16; infine, violazione o falsa applicazione dell’art.117, co.2, lett. o) Cost..
In essi si sostiene che già in base all’art.3, lett. f) l. n.1655 del 19 62, l’iscrizione dei lavoratori doveva avvenire presso l’RAGIONE_SOCIALE, poiché ai fini RAGIONE_SOCIALE norma rileva non la natura imprenditoriale dell’attività, bensì la natura agricola di tale attività ed essa, per come svolta in concreto, rientrava nella definizione dell ‘art.2135 c.c., che qualifica agricola anche l’attività volta alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.
Con il quarto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione dell’art.6 Regolamento di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, dell’art.12 delle Preleggi e degli artt. 1362 e ss. c.c. La Corte d’appello avrebbe male interpretato l’art.6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del ‘conto individuale’. Secondo parte ricorrente, la li quidazione del ‘conto individuale’ prima del raggiungimento dell’età pensionabile ha la funzione di sostegno al reddito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tale bisogno non ricorreva in capo alla dipendente poiché mai aveva perso il posto di lavoro.
Il primo motivo è infondato.
Ai sensi dell’art.117, co.2, lett. o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di RAGIONE_SOCIALE sociale. Lo Statuto RAGIONE_SOCIALE regione RAGIONE_SOCIALE (legge costituzionale n.3 del 1948) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di RAGIONE_SOCIALE sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione RAGIONE_SOCIALE legge
statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale -regime sostituivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e poi passato alla gestione RAGIONE_SOCIALE.
Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva.
Del pari sono infondati il secondo e terzo motivo di ricorso.
Come anticipato, il regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici regionali è attratto alla gestione dell’RAGIONE_SOCIALE. Rettamente la Corte d’appello ha escluso che agli stessi possa applicarsi il regime degli assicurati presso l’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.3, lett. f) l. n.1655 del 1962.
Con tale norma di dispone che i contributi all’RAGIONE_SOCIALE sono dovuti ‘dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed RAGIONE_SOCIALE tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio:
…
gli RAGIONE_SOCIALE di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate’.
Emerge dal chiaro tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione che gli enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’RAGIONE_SOCIALE solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti. Occorre cioè, come rilevato dalla sentenza, che l’attività ag ricola
svolta in via strumentale dall’ente pubblico abbia natura d’impresa. Diversamente da quanto sostengono i motivi di ricorso, non rileva la sola tipologia di attività -che deve essere agricola -ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c. .
Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell’attività agricola, come di quella commerciale, è richiesto (Cass. n.25478 del 2019, Cass. n. 6835 del 2014) non lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo).
Ciò non accade riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con i quali autofinanziarsi per sostenere costi di gestione. La stessa è definita dalla legge regionale n.6/16 (art.35, co.3) non come impresa o azienda, ma come mera ‘struttura tecnico -operativa RAGIONE_SOCIALE Regione’, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett. c), d), e).
Ne viene l’inapplicabilità dell’art.3, lett. f) l. n.1655 del 1962.
Infondato è infine anche il quarto motivo.
Dispone l’art.6 del regolamento RAGIONE_SOCIALE approvato con decreto interministeriale del 19.11.96 che la liquidazione del conto individuale è dovuta nei seguenti casi: ‘ 1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all’iscritto l’ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia
conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’RAGIONE_SOCIALE; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto’.
Rileva nel caso di specie l’ipotesi sub c), trattandosi di dipendenti non ancora titolari di trattamento pensionistico.
Sostiene il motivo che presupposto necessario RAGIONE_SOCIALE liquidazione del ‘conto individuale’ sia la cessazione del rapporto di lavoro, poiché la prestazione in questione mira ad assicurare un sostegno al reddito al dipendente che abbia perso il posto di lavoro.
In realtà così non è, poiché la liquidazione del ‘conto individuale’ non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’RAGIONE_SOCIALE. Se la funzione RAGIONE_SOCIALE tutela fosse u n sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso RAGIONE_SOCIALE o presso enti previdenziali diversi.
Al contrario, il dato dirimente è la continuità RAGIONE_SOCIALE copertura assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. Rettamente, quindi, la Corte d’appello ha affermato che alla locuzione ‘cessazione del rapporto’ si deve dare un’interpretazione estensiva, comprensiva di tutte le vicende che determinino la cessazione del rapporto previdenziale anche se non di quello lavorativo.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio devono essere compensate attesa l’assenza di precedenti di questa Corte.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre