Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3664  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2688-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in  ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  NOME COGNOME,  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente  all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE geometri
R.G.N.2688/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 583/2017; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del
15/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.363/18, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal geometra NOME COGNOME avverso due cartelle esattoriali emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e notificate dal concessionario RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto il pagamento della contribuzione dovuta in relazione all’attività di geometra svolta nel periodo 2008-2013.
Rilevava la Corte che l’autonomia riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati dall’art.5 dello Statuto, che andava perciò disapplicato. Inoltre, NOME COGNOME non aveva svolto attività di geometra diversa dalle mansioni di dipendente della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la quale aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato, essendo egli assicurato presso l’RAGIONE_SOCIALE secondo il regime dell’AGO.
Avverso  la  pronuncia  la  RAGIONE_SOCIALE  ricorre  per  due  motivi, illustrati da memoria.
NOME  COGNOME  resiste  con  controricorso,  illustrato  da memoria, mentre è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 ss. d.lgs. n.509/94, 3, co.12  l.  n.335/95,  1,  co.763  l.  n.296/06,  1,  co.488  l. n.147/13, nonché dell’art.5 Statuto della RAGIONE_SOCIALE, approvato  con  D.M.  27.2.2003,  per  avere  la  Corte territoriale  escluso  che  l’autonomia  riconosciuta  alla RAGIONE_SOCIALE consentisse alla stessa di fissare, quale presupposto  per  l’iscrizione  alla  RAGIONE_SOCIALE,  lo  svolgimento dell’attività RAGIONE_SOCIALE anche in modo saltuario.
Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  la  Casse  deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.22 l. n.773/82, 1 ss.  d .lgs. n.509/94, nonché  dell’art.5 Statuto della RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante  l’iscrizione  all’AGO  del  geometra  in  quanto lavoratore dipendente, quando invece tali elementi non erano preclusivi dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
I  due  motivi  possono  essere  trattati  congiuntamente data la loro intima connessione.
Essi sono infondati.
A  partire  da  Cass.4568/21  (in  seguito  v.  tra  le  altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della RAGIONE_SOCIALE, laddove ha affermato  l’obbligo  di  contribuzione  minima anche  in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE per tutti
coloro che sono iscritti all’RAGIONE_SOCIALE geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito.
Tan to premesso, va ricordato che ai sensi dell’art.5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE: “Sono obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE i geometri e geometri laureati iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. L’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE non è automatica per ogni iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come del resto prevede l’art.10, ult. co. l. n.773/82 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE ma non iscritti alla RAGIONE_SOCIALE. L’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE richie de che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. In tal senso è l’orientamento sopra richiamato di questa Corte.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato in fatto che, nel periodo 2008-2013, COGNOME non ha svolto attività riconducibile  a  quella  di  geometra  diversa  e  ulteriore rispetto a quella esercitata in qualità di dipendente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso non sottopone a censura, secondo lo schema del motivo a critica vincolata ex art.360 c.p.c., l’accertamento  in  fatto  svolto  dalla  Corte.  Il  secondo motivo si limita genericamente ad affermare che in realtà sarebbero stati compiuti 47 atti ricond ucibili all’attività di geometra, ma senza specificare se fossero atti compiuti nell’espletamento del rapporto di lavoro subordinato con l’istituto di credito, e nemmeno criticando tale accertamento di fatto nel rispetto dei limiti dell’art.360,
co.1, n.5 c.p.c. Ancora, il motivo si limita a sostenere che l’attività  di  geometra svolta dal lavoratore subordinato non sarebbe incompatibile con l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, ma non argomenta in base a quali disposizioni della stessa, diverse dall’art.5 dello Statuto, sarebbe dovuta l’iscrizi one nelle condizioni di fatto accertate dalla sentenza.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  della  ricorrente, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  dello  stesso  art.  13, comma 1 bis.