Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2688-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE;
– intimata –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE geometri
R.G.N.2688/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 583/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.363/18, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal geometra NOME COGNOME avverso due cartelle esattoriali emesse dalla RAGIONE_SOCIALE e notificate dal concessionario RAGIONE_SOCIALE, oggi RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto il pagamento della contribuzione dovuta in relazione all’attività di geometra svolta nel periodo 2008-2013.
Rilevava la Corte che l’autonomia riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati dall’art.5 dello Statuto, che andava perciò disapplicato. Inoltre, NOME COGNOME non aveva svolto attività di geometra diversa dalle mansioni di dipendente della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la quale aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato, essendo egli assicurato presso l’RAGIONE_SOCIALE secondo il regime dell’AGO.
Avverso la pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre è rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 ss. d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 1, co.763 l. n.296/06, 1, co.488 l. n.147/13, nonché dell’art.5 Statuto della RAGIONE_SOCIALE, approvato con D.M. 27.2.2003, per avere la Corte territoriale escluso che l’autonomia riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE consentisse alla stessa di fissare, quale presupposto per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, lo svolgimento dell’attività RAGIONE_SOCIALE anche in modo saltuario.
Con il secondo motivo di ricorso, la Casse deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.22 l. n.773/82, 1 ss. d .lgs. n.509/94, nonché dell’art.5 Statuto della RAGIONE_SOCIALE, per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante l’iscrizione all’AGO del geometra in quanto lavoratore dipendente, quando invece tali elementi non erano preclusivi dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione.
Essi sono infondati.
A partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della RAGIONE_SOCIALE, laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE per tutti
coloro che sono iscritti all’RAGIONE_SOCIALE geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito.
Tan to premesso, va ricordato che ai sensi dell’art.5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE: “Sono obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE i geometri e geometri laureati iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. L’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE non è automatica per ogni iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come del resto prevede l’art.10, ult. co. l. n.773/82 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’RAGIONE_SOCIALE ma non iscritti alla RAGIONE_SOCIALE. L’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE richie de che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. In tal senso è l’orientamento sopra richiamato di questa Corte.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato in fatto che, nel periodo 2008-2013, COGNOME non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra diversa e ulteriore rispetto a quella esercitata in qualità di dipendente della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso non sottopone a censura, secondo lo schema del motivo a critica vincolata ex art.360 c.p.c., l’accertamento in fatto svolto dalla Corte. Il secondo motivo si limita genericamente ad affermare che in realtà sarebbero stati compiuti 47 atti ricond ucibili all’attività di geometra, ma senza specificare se fossero atti compiuti nell’espletamento del rapporto di lavoro subordinato con l’istituto di credito, e nemmeno criticando tale accertamento di fatto nel rispetto dei limiti dell’art.360,
co.1, n.5 c.p.c. Ancora, il motivo si limita a sostenere che l’attività di geometra svolta dal lavoratore subordinato non sarebbe incompatibile con l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, ma non argomenta in base a quali disposizioni della stessa, diverse dall’art.5 dello Statuto, sarebbe dovuta l’iscrizi one nelle condizioni di fatto accertate dalla sentenza.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.