Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3664 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3664 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2688-2019 proposto da:
C.I.P.A.G. – RAGIONE_SOCIALE ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
Oggetto
Cassa geometri
R.G.N.2688/2019
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2018 R.G.N. 583/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n.363/18, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dal geometra NOME COGNOME avverso due cartelle esattoriali emesse dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) e notificate dal concessionario Equitalia RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE oggi Agenzia delle EntrateRiscossione (AdER), aventi ad oggetto il pagamento della contribuzione dovuta in relazione all’attività di geometra svolta nel periodo 2008-2013.
Rilevava la Corte che l’autonomia riconosciuta alla CIPAG dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla Cassa, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati dall’art.5 dello Statuto, che andava perciò disapplicato. Inoltre, NOME COGNOME non aveva svolto attività di geometra diversa dalle mansioni di dipendente della Cassa di Risparmio di Asti, con la quale aveva in essere un rapporto di lavoro subordinato, essendo egli assicurato presso l’Inps secondo il regime dell’AGO.
Avverso la pronuncia la Cassa ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre è rimasta intimata AdER.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 ss. d.lgs. n.509/94, 3, co.12 l. n.335/95, 1, co.763 l. n.296/06, 1, co.488 l. n.147/13, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, approvato con D.M. 27.2.2003, per avere la Corte territoriale escluso che l’autonomia riconosciuta alla Cassa consentisse alla stessa di fissare, quale presupposto per l’iscrizione alla Cassa, lo svolgimento dell’attività professionale anche in modo saltuario.
Con il secondo motivo di ricorso, la Casse deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.22 l. n.773/82, 1 ss. d .lgs. n.509/94, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, per avere la Corte d’appello ritenuto rilevante l’iscrizione all’AGO del geometra in quanto lavoratore dipendente, quando invece tali elementi non erano preclusivi dell’iscrizione alla Cassa.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente data la loro intima connessione.
Essi sono infondati.
A partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti
coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito.
Tan to premesso, va ricordato che ai sensi dell’art.5 dello Statuto della Cassa: “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. L’iscrizione alla Cassa non è automatica per ogni iscritto all’albo professionale, come del resto prevede l’art.10, ult. co. l. n.773/82 che regola la contribuzione minima per gli iscritti all’albo ma non iscritti alla Cassa. L’iscrizione alla Cassa richie de che sia pur sempre svolta la libera professione riconducibile all’attività del geometra, sebbene in modo anche solo occasionale e saltuario, non rilevando la produzione di reddito. In tal senso è l’orientamento sopra richiamato di questa Corte.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato in fatto che, nel periodo 2008-2013, COGNOME non ha svolto attività riconducibile a quella di geometra diversa e ulteriore rispetto a quella esercitata in qualità di dipendente della Cassa di Risparmio di Asti.
Il ricorso non sottopone a censura, secondo lo schema del motivo a critica vincolata ex art.360 c.p.c., l’accertamento in fatto svolto dalla Corte. Il secondo motivo si limita genericamente ad affermare che in realtà sarebbero stati compiuti 47 atti ricond ucibili all’attività di geometra, ma senza specificare se fossero atti compiuti nell’espletamento del rapporto di lavoro subordinato con l’istituto di credito, e nemmeno criticando tale accertamento di fatto nel rispetto dei limiti dell’art.360,
co.1, n.5 c.p.c. Ancora, il motivo si limita a sostenere che l’attività di geometra svolta dal lavoratore subordinato non sarebbe incompatibile con l’iscrizione alla Cassa, ma non argomenta in base a quali disposizioni della stessa, diverse dall’art.5 dello Statuto, sarebbe dovuta l’iscrizi one nelle condizioni di fatto accertate dalla sentenza.
Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.