Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6997 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20127/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 63/2022 depositata il 02/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 2.3.22 la corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza 11.11.20 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale per euro 15.033 per contributi alla cassa relativi al 2011, 2013 e 2014 e dichiarato che nulla doveva il geometra in epigrafe alla cassa.
In particolare, la corte territoriale ha considerato che il geometra iscritto all’albo aveva lavorato come tecnico progettista per una cooperativa e versato contributi nella gestione lavoratori dipendenti dell’Inps e compiuto solo quattro atti in tre anni riconducibili all’attività di geometra; ha ritenuto la corte territoriale altresì che la cassa fosse sfornita del potere di regolare l’iscrizione d’ufficio a prescindere dalla continuità ed esclusività dell’esercizio della professione.
Avverso tale sentenza ricorre la Cassa per due motivi, cui resiste con controricorso il geometra.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 1 decreto legislativo 509 del 94, 3 comma 12 legge 35 del 92, 6 decreto legislativo 103 del 96, 1 legge 637 del 67, 10 e 22 legge 77 dell’82 e 5 dello statuto della CIPAG, per avere la corte territoriale violato l’autonomia dell’ente.
Il secondo motivo deduce violazione delle disposizioni già richiamate e dell’articolo 12 preleggi e 1362 del codice civile, in relazione al diniego del presupposti per l’iscrizione alla cassa.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.
Questa Corte ha invero già affermato (Sez. L – , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 -01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale -essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito-, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Nel caso, è pacifico che il geometra fosse iscritto all’albo e non abbia osservato le modalità indicate dalla Cassa quanto alle comunicazioni relative ad attività svolte di potenziale rilievo per l’obbligo contributivo di cui si discute.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.