Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15738 Anno 2024
Oggetto
revocazione
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/02/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 15738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18128-2023 proposto da:
INDIRIZZO NOME, MINUTI DIEGO, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 6694/2023 della CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE di ROMA, depositata il 07/03/2023 R.G.N. 26317/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 6694 del 2023 la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE) ha cassato la sentenza della Corte di appello di Firenze con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che in accoglimento del l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME ha annullando le cartelle con le quali era stato chiesto il pagamento delle somme da ciascuno dovute a titolo di contribuzione minima ed oneri accessori perché insussistenti i presupposti per l’iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Decidendo sul ricorso principale della RAGIONE_SOCIALE e su quello incidentale condizionato dei due geometri la RAGIONE_SOCIALEzione ha accolto i due motivi del ricorso principale richiamandosi a precedenti su questioni del tutto analoghe nei quali si era affermato che ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima alla RAGIONE_SOCIALE è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale restando invece irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.
1.2. Ha ricordato che la mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria e che dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima- deriva l’applicazione delle norme regolamentari che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all’albo.
1.3. Ha rammentato che l’esistenza di altra attività esclusiva, con obbligo contributivo generale, può incidere sugli obblighi contributivi alla RAGIONE_SOCIALE nei limiti delle condizioni fissate dalla stessa in sede regolamentare e che a questa sono demandati i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
1.4. Ha ricordato che in base alla delibera n. 2 del 2003 del RAGIONE_SOCIALE.d.A. della RAGIONE_SOCIALE il geometra era tenuto a presentare un’autocertificazione nella quale dichiarare di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA. Inoltre, sulla base della successiva delibera n. 123 del 2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di un inquadramento nel ruolo professionale previsto dal c.c.n.l. e sempre che l’attività svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavororientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero in presenza di una dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
1.5. Ha rilevato che la prova delle condizioni previste dalla delibera deve essere data con le modalità dalla stessa previste poiché è solo così che la RAGIONE_SOCIALE può attivare i controlli sull’attività dichiarata dal professionista ed ha ritenuto che erroneamente la Corte di merito aveva ammesso la prova della ricorrenza delle condizioni di esonero in giudizio senza una sua previa documentazione con le forme previste dalla delibera n. 124 del 2009 della RAGIONE_SOCIALE.
1.6. Quanto al ricorso incidentale, lo ha rigettato avendo accertato che il regolamento della RAGIONE_SOCIALE ‘ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea coi principi di cui alla legge n. 335 del 1995 che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per revocazione NOME COGNOME e NOME COGNOME. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso. I ricorrenti
hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
RITENUTO CHE
Con il ricorso è chiesta la revocazione dell’ordinanza n. 6694 del 2023 in quanto, pur avendo statuito che il giudice di rinvio dovrà accertare se i due geometri rientravano in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE previsto dalla Delibera n. 123/2009, nel richiamare le previsioni della predetta Delibera n. 123/09, ha erroneamente attribuito a quest’ultima il contenuto di un’altra delibera della RAGIONE_SOCIALE, la n. 124/2009, che non è mai stata approvata con decreto ministeriale e, quindi, non ha alcun valore normativo, né tantomeno vincolante.
3.1. Deducono che tale errore emergerebbe documentalmente dal raffronto tra il contenuto dell’ordinanza e quello della Delibera n. 123/09 prodotta in atti.
3.2. Nel ricordare che entrambe le parti hanno comunque riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiede del pari la revocazione dell’ordinanza n. 6694/2023, nella parte in cui è stato statuito che la Corte di Appello di Firenze, come giudice di rinvio, dovrà accertare se i due geometri rientravano in uno dei casi di esclusione dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE previsto dalla Delibera n. 123/2009 (che ha espressamente menzionato) ma nel richiamarne le previsioni ha erroneamente attribuito a quest ‘ultima il contenuto di un’altra delibera della RAGIONE_SOCIALE, la n. 124/2009, che non è mai stata approvata con decreto ministeriale e, quindi, non ha alcun valore normativo, né tantomeno vincolante.
3.3. Sottolineano che la RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di cassazione da cui era scaturita l’ordinanza qui impugnata non aveva chiesto che si applicasse la delibera n. 124 e prima ancora non aveva impugnato la sentenza di primo grado per dolersi della mancata applicazione della stessa. La mancata approvazione
della delibera 124 accertata dal Tribunale era perciò coperta da un giudicato implicito. L’errore di fatto consiste rebbe quindi nell’aver invitato il giudice del rinvio a accertare l’esistenza delle condizioni di esonero in base alla delibera 123 del 2009 il cui contenuto però era stato travisato.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. Rileva il Collegio che, ove pure si ritenga che l’ordinanza sia incorsa in un errore percettivo attribuendo alla delibera n. 123 del 2009 il contenuto della delibera n. 124 del 2009, tuttavia tale errore non sarebbe decisivo.
4.2. L’ordinanza di cui è chiesta la revocazione muove dal principio affermato da questa Corte (v. Cass. n. 28188 del 2022) che ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo professionale mentre è irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. La mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall’obbligo di iscrizione consegue l’applicazione delle norme regolamentari della RAGIONE_SOCIALE che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all’albo. In quella sentenza si è chiarito quindi che l’iscrizione del contribuente alla RAGIONE_SOCIALE è legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione perché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, si tratta di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e l’altra, invece, quale libera professione. L’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima, comporta l’applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività
professionale da parte degli iscritti all’albo. L’esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla RAGIONE_SOCIALE nei limiti delle condizioni fissate dalla RAGIONE_SOCIALE, potendo in tal modo la RAGIONE_SOCIALE svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.
4.3. La Corte ha poi precisato che sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della RAGIONE_SOCIALE sussiste l’obbligo per il geometra di presentare l’autocertificazione per dichiarare di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA e che in base alla delibera 123 del 2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal c.c.n.l., sempre che l’attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
4.4. Infine, ha sottolineato che l’attribuzione – ad opera della corte territoriale – di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della RAGIONE_SOCIALE non importa alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.
4.5. In sostanza alla Corte del rinvio è stato demandato di verificare se sussistono i presupposti per l’ esclusione dall’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi della delibera n. 123 e potrà prescindere dall’affermazione (che si assume essere errata) che sarebbe riferibile, secondo la prospettazione del ricorrente, alla delibera n. 124.
4.6. Ne consegue che l’errore denunciato sarebbe comunque privo del carattere di decisività che è indispensabile ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revocazione.
Per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.0 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 15 febbraio 2024