Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE ed Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
Contributi
R.G.N. 27847/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
sul ricorso 27847-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 87/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/06/2018 R.G.N. 182/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del 7 giugno 20 18 n. 87, la Corte d’appello di Perugia respingeva il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE-avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva accolto l’opposizione di NOME COGNOME avverso due cartelle di pagamento, originariamente oggetto di due distinti giudizi poi riuniti, per contributi dovuti per gli anni 2011 e 2012 (per l’importo di € 8.983,13) e per l’anno 2013 (per l’importo di € 4.877,40), in seguito all’iscrizione del COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE, disposta d’ufficio, in ragione d ella iscrizione di NOME COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE, anche se, negli anni in contestazione, aveva esercitato l’attività in forma occasionale.
Il tribunale aveva accolto il ricorso, perché il requisito dell’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE con carattere di continuità ed esclusività, come previsto dall’art. 22 della legge 773 del 19 82, ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere derogato e/o abrogato da norme di rango statutario e regolamentare (pur se approvate da decreti ministeriali), quale l’art. 5 dello statuto della RAGIONE_SOCIALE che prevedeva, secondo quanto deliberato dal RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002, l’iscrizione automatica alla RAGIONE_SOCIALE, per il solo fatto dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (che costituiva presunzione di esercizio della professione), pur se l’attività era svolta in forma occasionale, salva la possibilità di
avvalersi delle ipotesi tassative di esenzione, contemplate dal medesimo statuto.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10, 17, 18 e 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/19 94, oltreché dell’art. 38 Cost. e dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1 l. 37/1967), non ritenendo ch e l’obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività RAGIONE_SOCIALE, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio della professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/19 94 e dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/ 20 06 e dall’art. 1 comma 488 della legge n. 413/20 13), in relazione all’art. 360
primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la previsione dell’art. 5 dello statuto RAGIONE_SOCIALE (in tema di automatismo, tra iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE) esulasse dall’alveo dei pote ri RAGIONE_SOCIALE agli enti previdenziali, ex art. 509/19 94, così che l’autonomia normativa delle Casse sarebbe circoscritta ai provvedimenti ‘nominati’ di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335/1995 ossia, relativamente agli interventi di variazione delle aliquote e di parametrazione dei coefficienti di rendimento).
Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall’obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari della predetta RAGIONE_SOCIALE che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE da parte degli iscritti all’albo’ (Cass. n. 28188/2022, 7820/2022, 4568/2021) .
Secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i RAGIONE_SOCIALE dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE di geometra previsto dal CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel
ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-RAGIONE_SOCIALE riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro RAGIONE_SOCIALE né sottoscrive atti nella medesima qualità.
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che il COGNOME era iscritto all’RAGIONE_SOCIALE e prestava lavoro subordinato alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE dall’agosto 2006 e dal punto di vista della professione di geometra aveva compiuto quattro atti di accatastamento concernenti beni immobili della datrice di lavoro senza percepire alcun compenso aggiuntivo, rispetto alla retribuzione ordinaria; tuttavia, in assenza delle condizioni di esenzione (come sopra indicate), correttamente la RAGIONE_SOCIALE gli aveva chiesto gli importi di cui alle cartelle oggetto di opposizione, per il pagamento dei contributi tra il 2011 e il 2013.
In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.4.2024