Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33504/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (ZCCMRC64L09E333N)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 281/2019 depositata il 21/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 21.8.19 la corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia del tribunale della stessa sede del 2018, che aveva rigettato l’opposizione a cartella per contributi del 2014 proposta dal geometra in epigrafe.
In particolare la corte ha affermato l’obbligo di iscrizione alla cassa di colui che, iscritto all’albo e, pur non avendo svolto attività di geometra, era socio in RAGIONE_SOCIALE, ritenendo irrilevante il versamento all’Inps di contributi per altra attività.
Avverso tale sentenza ricorre il geometra per due motivi, resiste la Cassa con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce ex numero 4 dell’art. 360 c.p.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione sulla illegittimità della norma regolamentare per contrasto con la legge:
il giudice in realtà ha ben motivato sul punto, soffermandosi specificamente, a pagina 10 ss. della decisione, sulla nozione estensiva di esercizio della professione in relazione alla gestione di società di costruzioni edili e di imprese edili quale requisito già rilevante secondo la legge e poi confermato anche dallo statuto della Cassa.
Il secondo motivo deduce vizio di motivazione ex numero 5 dell’art. 360 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c..
Intanto va escluso il vizio motivazionale dedotto, non essendo indicato un fatto non valutato dal giudice (che ha invece ben valutato l’iscrizione all’albo e lo svolgimento di attività edili).
Quanto alla violazione della norma del codice civile sull’onere della prova, essa non sussiste in presenza di iscrizione all’albo, avendo questa Corte già affermato (Sez. L – , Sentenza n. 4568 del 19/02/2021, Rv. 660620 – 01) che, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale -essendo irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.
Peraltro, in presenza di iscrizione all’albo, la prova dell’assenza di attività non è a carico della cassa, tanto più in mancanza di autodichiarazione fatta alla Cassa stessa circa di fatti eventualmente esonerativi dell’obbligo contributivo, circostanza questa che ha portata dirimente.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.