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Iscrizione Cassa Geometri: obbligatoria anche senza attività

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che l’iscrizione Cassa Geometri è obbligatoria per il solo fatto di essere iscritti all’albo professionale. La Suprema Corte ha chiarito che non rileva la mancanza di esercizio effettivo dell’attività di geometra o l’assenza di reddito professionale. Anche il versamento di contributi ad un’altra gestione previdenziale, come l’INPS, non esonera da tale obbligo. La decisione si fonda sul principio che la semplice iscrizione all’albo è condizione sufficiente per l’obbligatorietà della contribuzione minima, al fine di garantire l’equilibrio finanziario dell’ente previdenziale di categoria.

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Pubblicato il 18 settembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Iscrizione Cassa Geometri: Obbligatoria anche Senza Esercizio della Professione

L’obbligo di iscrizione Cassa Geometri e il conseguente versamento dei contributi rappresentano un tema cruciale per molti professionisti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la semplice iscrizione all’albo professionale è sufficiente a far scattare l’obbligo contributivo, anche in assenza di un esercizio effettivo e continuativo dell’attività e persino se si versano già contributi ad un’altra cassa previdenziale. Analizziamo questa importante decisione.

I fatti del caso

Un geometra, regolarmente iscritto al proprio albo professionale, si è visto recapitare una cartella di pagamento per i contributi previdenziali dovuti alla Cassa di categoria per l’anno 2014. Il professionista ha impugnato la richiesta, sostenendo di non dover pagare tali contributi in quanto, pur essendo iscritto all’albo, non aveva svolto attività di geometra. Specificava, inoltre, di essere socio di una società in nome collettivo e di versare già i contributi previdenziali all’INPS per tale diversa attività.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno respinto le sue ragioni, confermando la legittimità della pretesa della Cassa. Secondo i giudici di merito, l’obbligo di iscrizione e contribuzione sorge con la sola iscrizione all’albo, a prescindere dal reale svolgimento dell’attività professionale.

I motivi del ricorso in Cassazione

Il geometra ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su due motivi principali:

1. Omessa motivazione: A suo dire, i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato perché la norma regolamentare della Cassa, che impone l’obbligo, dovesse prevalere sulla legge.
2. Violazione dell’onere della prova: Il professionista contestava la violazione dell’articolo 2697 del codice civile, sostenendo che spettasse alla Cassa dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività professionale come presupposto per la richiesta dei contributi.

La decisione della Suprema Corte sull’iscrizione cassa geometri

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando le sentenze dei gradi precedenti e condannando il professionista al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su argomentazioni chiare e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Le motivazioni: Iscrizione all’Albo come presupposto sufficiente

La Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso. Sul primo punto, ha chiarito che i giudici di merito avevano in realtà ben motivato la loro decisione, facendo riferimento a una nozione estensiva di ‘esercizio della professione’ che, secondo lo statuto della Cassa, può includere anche la gestione di società edili.

Sul secondo e più importante motivo, quello relativo all’onere della prova, la Cassazione è stata netta. Richiamando un proprio precedente (Sentenza n. 4568/2021), ha ribadito che, nel sistema delle casse previdenziali privatizzate, l’iscrizione all’albo professionale è condizione necessaria e sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa di categoria e, di conseguenza, l’obbligo di versamento della contribuzione minima.

Secondo la Corte, sono del tutto irrilevanti:

* La natura occasionale dell’esercizio della professione.
* La mancata produzione di un reddito professionale.
* Il versamento di contributi per altre attività ad un altro ente (es. INPS).

L’onere di provare l’eventuale assenza di attività non è a carico della Cassa. Anzi, la Corte sottolinea che spetta al professionista, eventualmente, presentare un’autodichiarazione alla Cassa per segnalare fatti che potrebbero esonerarlo dall’obbligo contributivo, cosa che nel caso di specie non era avvenuta. Questo sistema è finalizzato a garantire l’equilibrio finanziario a lungo termine degli enti previdenziali, come previsto dalla Legge n. 335 del 1995.

Le conclusioni: Le implicazioni per i professionisti

Questa ordinanza consolida un principio di estrema importanza pratica per tutti i professionisti iscritti a un albo. L’iscrizione non è un atto formale privo di conseguenze, ma comporta automaticamente l’obbligo di contribuzione alla propria cassa di previdenza. Chi decide di mantenere l’iscrizione pur svolgendo altre attività o non esercitando affatto la professione, deve essere consapevole che l’obbligo di versare almeno i contributi minimi rimane valido. Per evitare addebiti, è fondamentale informarsi presso la propria Cassa sulle eventuali procedure di cancellazione o sulle specifiche condizioni di esonero previste dai regolamenti interni.

È obbligatoria l’iscrizione alla Cassa Geometri se non si esercita la professione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la sola iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente per rendere obbligatoria l’iscrizione alla Cassa e il pagamento della contribuzione minima, anche in assenza di esercizio effettivo dell’attività.

Pagare i contributi ad un altro ente previdenziale (come l’INPS) esonera dal pagamento alla Cassa Geometri?
No. La Corte ha ritenuto irrilevante il versamento di contributi ad altro ente previdenziale (nella fattispecie, l’INPS) per un’attività diversa. L’obbligo verso la cassa professionale di appartenenza rimane.

A chi spetta dimostrare l’assenza di attività professionale per evitare i contributi?
Non spetta alla Cassa dimostrare l’esercizio dell’attività. La Corte ha specificato che, in presenza di iscrizione all’albo, la prova dell’assenza di attività non è a carico della Cassa. È il professionista che, eventualmente, deve attivarsi con autodichiarazioni verso l’ente per segnalare cause di esonero.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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