Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26330 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26330 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21117-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 974/2017 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 1066/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 21117/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
Rilevato che
Con sentenza del 8.1.18 n. 974, la Corte d’appello di Torino respingeva il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME contro il provvedimento RAGIONE_SOCIALE sua iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dall’1.1.2009, perché dal 2008 al 2014 aveva compiuto cinque atti propri RAGIONE_SOCIALE professione di geometra (4 atti DOCFA e 1 atto Pregeo) a titol o gratuito, nell’interesse dell’azienda del marito presso cui era stata assunta ed essendo stata iscritta all’RAGIONE_SOCIALE, nella gestione speciale coltivatori diretti, con cancellazione dalla RAGIONE_SOCIALE dal 2003.
Il tribunale aveva accolto il ricorso, perché il requisito dell’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE con carattere di continuità ed esclusività, come previsto dall’art. 22 RAGIONE_SOCIALE legge 773/82, ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla RAGIONE_SOCIALE, non poteva essere derogato e/o abrogato da norme di rango statutario e regolamentare (pur se approvate da decreti ministeriali), quale l’art. 5 dello statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che prevedeva, secondo quanto deliberato dal RAGIONE_SOCIALE nelle riunioni del 27.5.2002 e del 27.11.2002, l’iscrizione automatica alla RAGIONE_SOCIALE, per il solo fatto dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE (che costituiva presunzione di esercizio RAGIONE_SOCIALE professione), pur se l’attività era svolta in forma occasionale, salva la possibilità di avvalersi delle ipotesi tassative di esenzione, contemplate dal medesimo statuto.
La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell’art. 3 comma 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 335/95 (come modificato e interpretato dall’art. 1 comma 763 RAGIONE_SOCIALE legge n. 296/06 e dall’art. 1 comma 488 RAGIONE_SOCIALE legge n. 413/13), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto che la previsione dell’art. 5 dello statuto RAGIONE_SOCIALE (in tema di automatismo, tra iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE e iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE) esulasse dall’alveo dei poteri RAGIONE_SOCIALE agli enti previdenziali, ex art. 509/94, così che l’autonomia normativa delle Casse sarebbe circoscritta ai provvedimenti ‘nominati’ di cui all’ art. 3 comma 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 335/95 ossia, relativamente agli interventi di variazione delle aliquote e di parametrazione dei coefficienti di rendimento.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 RAGIONE_SOCIALE legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94, oltreché dell’art. 5 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, approvato con DM 27/02/13, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva escluso l’automatismo dell’iscrizione (RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, ex art. 1 l. 37/67), non ritenendo che l’ obbligo di contribuzione minimo fosse dovuto anche nel caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell’attività RAGIONE_SOCIALE, secondo un meccanismo presuntivo di esercizio RAGIONE_SOCIALE professione, tipico degli ordinamenti mutualistici: nella specie, si trattava dell’obbligo di versare la contribuzione minima, in ragione
degli obblighi di solidarietà scaturenti dalla mera appartenenza alla categoria.
Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento RAGIONE_SOCIALE contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti RAGIONE_SOCIALE previdenza di categoria; dall’obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l’applicazione delle norme regolamentari RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività RAGIONE_SOCIALE da parte degli iscritti all’albo’ (Cass. n. 28188/22, 7820/22, 4568/21) .
Va precisato che, secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i RAGIONE_SOCIALE dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo RAGIONE_SOCIALE di geometra previsto d al CCNL e l’attività svolta nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività liberoRAGIONE_SOCIALE riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro RAGIONE_SOCIALE né sottoscrive atti nella medesima qualità.
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che non ricorrevano le condizioni di esenzione sopra indicate ma che COGNOME NOME era rimasta iscritta all’RAGIONE_SOCIALE, pur
avendo affermato di aver cessato la libera professione nell’anno 2000 ed aveva compiuto dal 2008 al 2014 cinque atti propri RAGIONE_SOCIALE professione di geometra; va, pertanto, rilevato che tali circostanze denotano un esercizio effettivo RAGIONE_SOCIALE professione, quand’anche sporadico e/o episodico e pur essendo coadiuvante nell’azienda agricola del marito ed iscritta anche alla RAGIONE_SOCIALE Separata RAGIONE_SOCIALE, correttamente (alla stregua dei superiori principi) la RAGIONE_SOCIALE l’aveva iscritta d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE richiedendole il contributo minimo a partire dal 2009.
In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito RAGIONE_SOCIALE controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.4.24