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Iscrizione cassa geometri: basta l’albo professionale

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’iscrizione all’albo professionale è una condizione sufficiente per l’obbligo di iscrizione cassa geometri e il pagamento dei contributi minimi. Nel caso esaminato, una professionista svolgeva attività sporadica e gratuita, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti la continuità dell’esercizio e la produzione di reddito. La sentenza di appello, che aveva escluso l’obbligo, è stata cassata con rinvio, affermando il principio dell’automatismo tra iscrizione all’albo e iscrizione alla cassa previdenziale.

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Pubblicato il 22 dicembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Iscrizione cassa geometri: la Cassazione conferma l’obbligo anche senza continuità

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di previdenza per i liberi professionisti: l’obbligo di iscrizione cassa geometri scatta automaticamente con la sola iscrizione all’albo professionale. Questa decisione chiarisce che la continuità dell’attività e la produzione di reddito sono elementi irrilevanti ai fini dell’obbligo contributivo minimo, rafforzando il principio di solidarietà alla base degli ordinamenti mutualistici.

I fatti del caso: attività professionale sporadica e iscrizione d’ufficio

Il caso ha origine dalla decisione della Cassa di previdenza dei geometri di iscrivere d’ufficio una professionista a partire dal 2009. La decisione era motivata dal fatto che, pur avendo cessato formalmente l’attività nel 2000, la geometra aveva compiuto, tra il 2008 e il 2014, cinque atti tipici della professione (pratiche catastali) a titolo gratuito per l’azienda del coniuge. La professionista, già iscritta a un’altra gestione previdenziale, si era opposta, sostenendo che la sua attività non avesse i caratteri di continuità ed esclusività richiesti dalla legge per l’iscrizione obbligatoria.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano dato ragione alla professionista, ritenendo che lo statuto della Cassa, che prevedeva un automatismo tra iscrizione all’albo e iscrizione all’ente previdenziale, non potesse derogare alla norma di legge che richiede un esercizio professionale continuativo. La Cassa di previdenza ha quindi presentato ricorso in Cassazione.

La decisione della Cassazione sull’iscrizione cassa geometri

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, ribaltando le decisioni dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l’iscrizione all’albo professionale è una condizione sufficiente per far sorgere l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza e, di conseguenza, il dovere di versare la contribuzione minima.

Il principio dell’automatismo tra Albo e Cassa

Il cuore della decisione risiede nel cosiddetto “automatismo”. La Corte ha specificato che questo meccanismo presuntivo di esercizio della professione è tipico degli ordinamenti mutualistici come quelli delle casse professionali. L’iscrizione all’albo crea una presunzione di esercizio dell’attività che può essere superata solo alle specifiche condizioni di esenzione previste dalla stessa Cassa, condizioni che nel caso di specie non erano state soddisfatte.

Le motivazioni della Corte

La Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza costante. Ha chiarito che l’autonomia normativa concessa alle casse di previdenza privatizzate (ex D.Lgs. 509/94) consente loro di stabilire le regole per l’iscrizione, basandosi sul principio di solidarietà di categoria. Gli obblighi contributivi minimi scaturiscono dalla mera appartenenza alla categoria professionale, rappresentata dall’iscrizione all’albo. La Corte ha sottolineato che sono irrilevanti:

* La natura occasionale o sporadica dell’esercizio della professione.
* La mancata produzione di reddito, come nel caso di prestazioni gratuite.
* La mera iscrizione ad altra gestione INPS, che di per sé non è ostativa all’insorgere degli obblighi verso la cassa di categoria.

Nel caso specifico, il fatto che la professionista fosse rimasta iscritta all’albo e avesse compiuto atti professionali, seppur episodici, è stato considerato sufficiente a dimostrare un esercizio effettivo della professione, legittimando l’iscrizione d’ufficio e la richiesta del contributo minimo dal 2009.

Conclusioni: le implicazioni per i professionisti

Questa ordinanza consolida un orientamento di grande importanza per tutti i liberi professionisti iscritti a un albo. La decisione implica che la cancellazione dall’albo professionale è l’unico modo sicuro per evitare l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla propria cassa di previdenza, a meno di non rientrare in specifiche e tassative ipotesi di esenzione previste dai regolamenti dell’ente. Anche un’attività minima, sporadica o gratuita non esonera dal legame previdenziale, che si fonda sull’appartenenza alla comunità professionale sancita dall’iscrizione all’albo.

L’iscrizione all’albo dei geometri comporta automaticamente l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, l’iscrizione all’albo professionale è una condizione sufficiente a determinare l’obbligatorietà dell’iscrizione alla relativa Cassa di previdenza e del pagamento della contribuzione minima.

Un’attività professionale svolta in modo occasionale e senza produrre reddito obbliga comunque al versamento dei contributi minimi?
Sì. La Corte ha chiarito che la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito sono irrilevanti ai fini dell’obbligo di iscrizione e del versamento della contribuzione minima, che si basa sulla mera appartenenza alla categoria professionale.

Essere iscritti a un’altra gestione previdenziale, come l’INPS, esonera dall’iscrizione alla cassa professionale?
No, la sentenza afferma che la mera iscrizione ad altra gestione INPS non è di per sé ostativa all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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