Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 321 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 321 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25521-2021 proposto da:
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controrícorrente –
avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la s emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato NOME COGNOME tenuto a versare all’Ente l’importo dei contributi previdenziali relativi al p 2012;
la Corte territoriale ha ritenuto non provato in giudizio il concreto svol parte del COGNOME di attività rientranti tra quelle riservate alla categoria pr geometri, condizione necessaria ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione a previdenza di categoria; ha, inoltre, escluso che la condizione gi socio/amministratore di società di capitali, dallo stesso rivestita all’int società di fatto operanti nel settore edilizio, fosse finalizzata allo dell’attività professionale, essendo la stessa piuttosto circoscriitta allo s attività di indirizzo e amministrazione delle attività imprenditoriali de società;
la cassazione della sentenza è domandata dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di COGNOME, hanno depositato tempestivo controricorso, illustrato da successiva me
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in c consiglio
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, I. 37/1967, 773/1982, della legge delega 537/1993 (art. 1, cc. 32 e 33) e degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, 2, c. 26, I. 335/1995, 1 e 2, d.lgs. 103/1996, 2, d.lgs. 30/20 dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE“, per avere la Corte di merito travis della contribuzione oggetto di causa, avendo considerato l’iscrizione all previdenziale come soggetta al concreto svolgimento, da parte del geomet attività rientranti tra quelle riservate agli esercenti la professione;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. contesta “Violazione e/o falsa applicazione della legge delega n. 537/1993 (a 32 e 33), degli artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994, degli artt. 3, c. 12, I. 3 modificato e interpretato dagli artt. 1, c. 763, I. 296/2006 e 1, c. 488, I. 147/2013) e 2, c. 26, degli artt. 1 e 2, d.lgs. 103/1996, nonché dell’art. 5 dello RAGIONE_SOCIALE“, per avere, la Corte territoriale ritenuto la illegittimil:à dei cri applicati dalla RAGIONE_SOCIALE (e, in particolare, dell’art. 5 dello Statuto), in quan limiti posti dal legislatore, il quale ha riconosciuto alle Casse previdenzial il solo potere di variare le aliquote contributive, di riparametrare i co rendimenti ovvero ogni altro criterio di determinazione del trattamento pens nel rispetto del principio del pro rata, escludendo ogni altra forma impositiva, ivi compresa quella del contributo di solidarietà oggetto di causa;
con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod denuncia “Violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 16, r.d. 724/1929, 22, I. 773/1982, 1 ss., d.lgs. 509/1994”, per avere la Corte di merito tr valorizzare adeguatamente la natura professionale della posizi socio/amministratore rivestita dal COGNOME, ritenendo che la predetta condizione anche se rivestita in società di capitali dedite ad attività edilizia, non tale da soddisfare il requisito soggettivo richiesto per l’iscrizione obb gestione previdenziale della RAGIONE_SOCIALE;
i tre motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono al riguardo deve richiamarsi il principio di diritto espresso da quest quale s’intende dare continuità, in base al quale “…l’iscrizione all’albo p condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’o dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima” (fra tante, c n.4568 del 2021, Cass. n.23630, n.23631, n.23633 del 2021);
la medesima giurisprudenza ha inoltre stabilito la legittimità dell’impo una contribuzione minima a carico degli iscritti all’albo professionale a p dall’entità del reddito, costituendo, tale previsione regolamentare, una espressione di autonomia della RAGIONE_SOCIALE conseguita all’esito della privatizzazion
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, la pronuncerà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i p processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ullteriore imp di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. RAGIONE_SOCIALE la sentenza impugnata e rinvia la c Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale si pronuncerà a merito alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 27 ottobre 2022
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