Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10883 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10662-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – nonché contro
R.G.N.10662/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già RAGIONE_SOCIALE);
– intimata –
avverso la sentenza n. 721/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 976/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di COGNOME NOME volta a contestare, in opposizione a tre cartelle di pagamento per annualità dal 2008 al 2013, la pretesa contributiva spiegata da RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, RAGIONE_SOCIALE) per l’automatica iscrizione alla previdenza di categoria derivante dall’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE essendo emerso in sede ispettiva il compimento di atti di natura RAGIONE_SOCIALE, del tipo DOCFA2.
In particolare, la Corte territoriale, enunciata la tesi difensiva del geometra che lamentava l’omessa applicazione in primo grado del regime di cui all’art. 22 L. n.773/1982 sul rilievo della indefettibile condizione impositiva concernente l ‘accertamento dell’esercizio continuativo della libera professione in assenza d ‘ iscrizione ad altra gestione obbligatoria e sulla illegittimità di fonti statutarie e regolamentari eccedenti i limiti della potestà normativa delegata, nonché l’assenza di prova dell’eserc izio della professione di geometra né continuativo né occasionale essendo stato trascurato che l’attività sarebbe stata espletata ad esclusivo interesse del datore di lavoro – ed enunciata altresì la posizione della RAGIONE_SOCIALE -sulla insorgenza di obblighi endocategoriali per chi abbia scelto di rimanere iscritto ad un
albo RAGIONE_SOCIALE avvalendosi del titolo RAGIONE_SOCIALE, essendo sufficiente lo svolgimento di qualsiasi attività di geometra con qualsiasi modalità e titolo – ha accolto il gravame riportandosi all’orientamento già espresso da quella stessa C orte d’appello, reso in conformità della sentenza Cass. n. 5375/2019. Quindi, rilevato che l’appellante aveva lavorato come dipendente di varie imprese operanti nel settore edilizia ed era pertanto iscritto ad RAGIONE_SOCIALE, ne conseguiva la illegittimità dell’iscrizione e l’ap plicazione del secondo comma del citato art. 22 sulla facoltatività dell’iscrizione alla cassa per i RAGIONE_SOCIALE iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio .
Il geometra COGNOME NOME resiste con controricorso. Non ha svolto attività difensiva in questa sede RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in adunanza camerale e, all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo (art. 360, co.1, n. 3, cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1 L.37/1967, degli artt. 10 e 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. n.509/1994, dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, per non avere la Corte di merito considerato che nella fattispecie si verte sull’obbligo di versamento della contribuzione minima, in funzione solidaristica e senza corrispettività sinallagmatica fra contribuzione e prestazioni previdenziali, essendo irrilevante la
mancanza di reddito, ed in collegamento con l’esercizio RAGIONE_SOCIALE, senza che la continuità costituisca un requisito per l’insorgenza dell’obbligo.
Con la seconda critica (art. 360, co.2, n. 3, cod. proc. civ.), la RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 1 L. 37/1967, dell’art. 22 L.773/1982, degli artt. 1 e ss. d.lgs. 509/94, e degli artt. 3 co. 12 e 2 co.26 della L.335/1995 (come modificato e interpretato dall’art. 1, co.763, L. 296/2006 ed art. 1 co. 488 L.147/2013), nonché degli artt. 1 co.2 e 6 del d.lgs. 103/96, e dell’art. 38 Cost, ed art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE quale norma di rinvio ai sensi del decreto n. 509/94, per non avere la Corte d’appello considerato che a seguito di privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, aventi autonomia gestionale organizzativa e contabile e dotati di statuti approvati dai Ministeri vigilanti, si è verificata una sostanziale delegificazione con attribuzione di poteri deliberativi tali da assicurare equilibrio finanziario di lungo termine e da prevedere un obbligo di contribuzione minima dovuto a fronte di un esercizio effettivo anche se saltuario della professione, compatibile con la contestuale iscrizione all’AGO dell’RAGIONE_SOCIALE nel quadro della universalizzazione RAGIONE_SOCIALE tutele.
I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, per l’inscindibile connessione che li lega, e si dimostrano fondati.
Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del 2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all’albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore
dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione). Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione RAGIONE_SOCIALE di per sé è d’ostacolo all’insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti alla RAGIONE_SOCIALE «i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE laureati iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione». Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
4.1 – A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l’imposizione di un contributo obbligatorio a carico degl i iscritti all’RAGIONE_SOCIALE che non svolgano attività RAGIONE_SOCIALE continuativa e l’individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l’estensione dell’obbligo d i iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE a nuove categorie di soggetti. L’irrilevanza della natura occasionale dell’a ttività e della mancata produzione di reddito e il carattere imprescindibile della sola iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, ai fini dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE e del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall’art. 22 della legge n . 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in
contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
Anche nel presente giudizio occorre dare continuità a tali princìpi, non efficacemente confutati dalla controricorrente e ribaditi in molteplici occasioni, come la parte ricorrente non manca di rammentare nella memoria illustrativa (a titolo esemplificativo si rammentino le ord. n. 4156, 4157, 4160, 4161, 4162 del 2023, per gli iscritti a cassa artigiani ord. n. 17823/2023 e 19508/2023, e le più recenti 26330/2024 e 30191/2024, e da ultimo 7366/2025 e 5338/2025).
Va inoltre osservato che l’impugnata pronuncia, apodittica nel generico richiamo al previgente orientamento giurisprudenziale, non ha approfondito la questione se gli atti di natura RAGIONE_SOCIALE di geometra siano stati compiuti nell’ambito dell’attività prestata all’interno RAGIONE_SOCIALE imprese edili di cui il contro ricorrente è stato dipendente, e quindi nell’interesse datoriale, oppure se siano stati svolti in modo autonomo come attività RAGIONE_SOCIALE in proprio.
Dai rilievi esposti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controversia alla stregua dei princìpi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta