Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25588/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che li rappresenta e difende
avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 8207/2022 depositata il 19/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME, di nazionalità ucraina, chiedeva al Giudice di Pace di Napoli il rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente versate per ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.5, c.2 ter d.lgs. n.286/1998 sulla base del D.M. del 6.10.2011, successivamente dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo e sostituito con altro D.M. del 5.5.2017.
Il giudice di pace, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva la domanda con sentenza impugnata dal RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Napoli che, con sentenza n.8207/2022, emessa in data 19.9.2022, nella contumacia RAGIONE_SOCIALE‘appellata, riformava la decisione impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e indicando il giudice tributario come competente a decidere sulla domanda, non risultando un riconoscimento esplicito rispetto alle somme pretese da parte dei Ministeri convenuti.
La NOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale hanno resistito con controricorso i due Ministeri. La ricorrente, dopo avere depositato istanza di sollecita trattazione RAGIONE_SOCIALEa lite in ragione RAGIONE_SOCIALEa pendenza del procedimento di opposizione all’esecuzione proposto dai Ministeri controricorrenti innanzi al Tribunale di Napoli ed ha altresì depositato memoria.
La causa è stata posta in decisione all’udienza del 7.3.2024.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE artt.348, 347 e 165 c.p.c. Il Tribunale avrebbe errato nel non
dichiarare l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, in assenza di tempestiva costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellante, in violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni che determinano senza possibilità di sanatoria il vizio di improcedibilità, non essendo stato lo stesso tempestivamente iscritto a ruolo.
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt.5 e 37 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE artt.2,19 e 21 d.lgs.n.546/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art.2033 c.c. prospettando l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata che, nel declinare la giurisdizione in favore del giudice tributario, avrebbe omesso di considerare che il successivo D.M. 5.5.2017 con il quale, in esito alla ritenuta illegittimità del D.M. 6.10.2011 erano stati ridotti gli importi necessari per ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno integrerebbe pienamente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura indebita RAGIONE_SOCIALEe somme originariamente corrisposte dalla NOME NOME, risultando il decreto ministeriale del 2017 emesso in attuazione del giudicato amministrativo reso per effetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Consiglio di Stato n.4487/2016 con la quale era stato espressamente previsto a carico RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni di determinare an, quomodo e quando dei rimborsi relativi alle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto dai richiedenti.
Secondo la ricorrente sarebbero state le stesse circolari emesse dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a disciplinare le modalità del rimborso -Circ.nn.26545/2016, 43896/2016, 40845/2017, 44790/2019-.
Il primo motivo è fondato e determina l’assorbimento del secondo.
Nel proporre appello alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.2199/2021 i Ministeri RAGIONE_SOCIALE notificavano l’atto di appello alla NOME NOME in data 6.12.2021 e, come assumono le stesse controricorrenti, tentava l’iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Napoli in data 6.12.2021, ottenendo un rifiuto dalla Cancelleria per la riscontrata esistenza di un appello già precedentemente iscritto in quanto alla nota di iscrizione a ruolo correttamente compilata era stato allegato un
atto di appello ed una sentenza diversi dall’appello notificato alla NOME NOME e dalla sentenza n.2199/2021, ancorché relativi a contenzioso del tutto sovrapponibile a quello definito dalla decisione del Giudice di Pace che si intendeva impugnata. Assumono ancora i Ministeri controricorrenti di avere effettuato una nuova iscrizione a ruolo, senza però indicare la data. Precisano ancora che, essendo stata corretta la compilazione RAGIONE_SOCIALEa prima nota di iscrizione a ruolo, indicante gli estremi RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata e solo per errore accompagnata dall’appello e dalla sentenza relativi ad altro procedimento, non dovrebbe derivare alcun vizio rispetto alla procedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, avendo peraltro proposto, anteriormente alla prima udienza, istanza di rimessione in termini.
Ora, giova rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’iscrizione nel ruolo generale civile di un atto di appello diverso da quello che si sarebbe dovuto iscrivere, pur non determinando l’improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, dà luogo ad una nullità non sanabile, risultando tale atto radicalmente inidoneo al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, con l’ulteriore conseguenza che, a tutela del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALEa controparte, nessuna efficacia sanante può accordarsi alla successiva “sostituzione” RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo originario con una versione emendata RAGIONE_SOCIALEo stesso.cfr.Cass.n.1160/2022-.
Ha quindi errato il Tribunale a ritenere ammissibile l’appello proposto in assenza di tempestiva iscrizione a ruolo da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante che ha provveduto alla iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘appello oltre il termine di cui all’art.165 c.p.c. – che, al primo comma, stabilisce che l’attore è tenuto a costituirsi nel termine di 10 giorni dalla notifica, applicabile in forza del richiamo operato dall’art.348 c.1, c.p.c.-cfr.Cass. n. 6369 del 13/03/2017, Cass.n.13887/2020-.
A tali principi questo Collegio intendere aderire, condividendoli, proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità in qualunque stato e grado del processo del vizio relativo alla tardiva costituzione in fase di
appello, anche rilevabile ex officio-cfr.Cass.n.15206/2005ed avuto anche riguardo alla circostanza che, in assenza di tempestiva iscrizione, la parte non si è attivata in alcun modo per procedere tempestivamente nel termine processuale previsto all’iscrizione regolare RAGIONE_SOCIALE‘appello , pur potendolo fare, tenuto conto del giorno in cui venne rifiutata l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria, coincidente con quello RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello.
Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere cassata senza rinvio, potendosi decidere nel merito con statuizione di improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.8207/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.9.2022.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei soccombenti, non occorrendo provvedere su quelle del giudizio di appello nel quale non si era costituita l’appellata.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo senza rinvio dichiara improcedibile l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.8207/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 19.9.2022.
Condanna i soccombenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio che liquida in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in euro 1.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi.
Così deciso il 7 marzo 2024 nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima