Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30201/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
-intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di TRIESTE n. 244/2022 depositata il 11/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO, per la cassazione della sentenza n. 244 2022 dell’11 maggio 2022 del Tribunale di Trieste, con la quale veniva confermata integralmente la decisione di primo grado che lo vedeva soccombente, con condanna ex art. 96 c.p.c. dell’appellante nei confronti dei due appellati.
-Resiste con controricorso la sola COGNOME. L’AVV_NOTAIO non ha svolto attività difensiva in questa sede. Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti ha depositato memoria.
-Questo il fatto, per quanto ancora di rilievo in questa sede:
-tra il COGNOME e la COGNOME, patrocinata dall’AVV_NOTAIO, si svolgeva un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si concludeva con l’accoglimento della opposizione della COGNOME, patrocinata dall’AVV_NOTAIO, e la revoca del decreto richiesto dal COGNOME;
-l’RAGIONE_SOCIALE notificava ad entrambi l’importo dovuto per l’imposta di registro. L’AVV_NOTAIO invitava il COGNOME a pagare e questi pagava. Dopo l’esecuzione del pagamento da parte del COGNOME, pagava anche l’COGNOME, vincitrice, l a quale poi chiedeva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del COGNOME per ripetere da lui l’importo dell’imposta di registro pagata;
il ricorrente proponeva opposizione, ed inviava la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo di parte all’Ufficio del Giudice di pace a mezzo del servizio postale; interveniva in giudizio anche l’AVV_NOTAIO. Il giudice di pace, svolta tutta l’attività istruttoria anche a mezzo dell’assunzione di prove orali, dichiarava improcedibile l’opposizione proposta dal COGNOME, con condanna del medesimo ex art. 96 c.p.c., dovendo escludersi, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la possibilità di iscrivere la causa a ruolo inviando il fascicolo di parte e i documenti per posta, in difetto di una previsione di legge che lo consentisse.
– Il Tribunale di Trieste, con la sentenza qui impugnata, confermava pienamente la pronuncia di prime cure, ribadendo che l’ordinamento non consente l’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione che introduca un giudizio ordinario in forme diverse da quelle previste dal codice di rito salvo nei casi previsti dalla legge;
quanto al motivo di appello con il quale si deduceva la nullità della sentenza di primo grado, eccepita dall’appellante in quanto il provvedimento redatto dal giudice di pace recava una data anteriore alla scadenza del termine per il deposito RAGIONE_SOCIALE note conclusive, riteneva infondato il motivo essendo stata la sentenza depositata dopo la scadenza del predetto termine ed essendo la sentenza del giudice monocratico priva di un momento deliberativo formale, dotato di rilevanza esterna, diverso rispetto alla data della pubblicazione conseguente al deposito in cancelleria, successiva alla scadenza dei termini;
riteneva assorbiti di conseguenza i motivi di merito, al cui esame non procedeva.
– La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio in data 9.9.2024, all’esito della quale il Collegio ha ri levato che la stessa pone due questioni di rilevanza nomofilattica:
-con il primo motivo, il ricorrente pone la questione se sia possibile nei giudizi dinanzi al giudice di pace effettuare a
mezzo posta l’iscrizione a ruolo e il deposito dei documenti di causa, e, ove ciò non sia consentito, quale sia la conseguenza; -con il terzo motivo, pone la questione se, all’interno di un giudizio dinanzi al giudice monocratico, sia nulla la sentenza che reca una data, apposta dall’estensore, precedente alla scadenza dei termini assegnati per le note conclusive (o per le comparse conclusionali e le memorie di replica) anche se il provvedimento risulti depositato e pubblicato dopo la scadenza di tale termine.
Si ravvisa pertanto la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo affinché sia fissata per la discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza. Roma, 9 settembre 2024