Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36052 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36052 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16569-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 534/2016 della CORTE
D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il
Oggetto
R.G.N. 16569/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/10/2023
CC
24/12/2016 R.G.N. 563/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 24.12.16 la corte d’appello di Caltanissetta, in riforma di sentenza del 18.9.12 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittima la pretesa RAGIONE_SOCIALE volta a maggiori premi per euro 197.062 a seguito di rettifica di inquadramento dell’impresa in epigrafe, dal settore terziario al settore industria.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che la rettifica non poteva avere portata retroattiva ex articolo 3 comma 8 legge 335 del 95 (che àncora gli effetti del provvedimento di variazione al periodo di paga in corso) e che il decreto ministeriale 12/12/2000 e la circolare RAGIONE_SOCIALE 902 (che àncorano gli effetti del provvedimento alla data del provvedimento dell’Inps di riclassificazione ) andassero disapplicati per contrasto con la legge.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo; controparte è rimasta intimata.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’unico motivo deduce violazione dell’articolo 14 comma 3 Dm 12/12/2049, della legge 88 del 1989, nonché 3 comma 8 legge 335 del 1995 e 2 decreto legislativo 38 del 2000, per avere la corte territoriale disapplicato previsione ministeriale che specificamente disciplina l’inquadramento dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato (Sez. L – , Sentenza n. 6081 del 04/03/2021, Rv. 660807 -01, alla cui ampia motivazione si fa rinvio) che, in tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d’ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall’art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall’art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato.
Nel medesimo senso, in precedenza, si era pronunciata già Sez. L, Sentenza n. 19979 del 10/08/2017 (Rv. 645597 01), secondo la quale in applicazione del principio
generale di irretroattività della legge, dettato dall’art. 11 prel., il provvedimento di variazione, sia d’ufficio che su domanda, della classificazione di un’impresa a fini contributivi, e di rettifica della relativa tassazione errata, in base al d.m. 12 dicembre 2000 ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione, salvo per i casi, ivi previsti, in cui il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per spese, essendo la parte rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 24