Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6950/2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze n. 699/2018 pubblicata il 31 agosto 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dipendente della Provincia di Grosseto con funzioni di avvocato presso l’ufficio legale dell’ente, ha adito il Tribunale di Grosseto, lamentando di avere subito l’indebita trattenuta dell’IRAP da parte della Provincia medesima a partire dal 2011.
La ricorrente ha chiesto, quindi, la restituzione RAGIONE_SOCIALE somme in questione.
Il Tribunale di Grosseto, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con sentenza n. 79/2017, ha accolto il ricorso.
La Provincia di Grosseto ha proposto appello che la Corte d’appello di Firenze, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con sentenza n. 699/2018, ha accolto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Provincia di Grossetto si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo la descrizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso per cassazione, il presente giudizio è stato introdotto da una dipendente della Provincia di Grosseto con funzioni di avvocato presso l’ufficio legale dell’ente. Senza alcun preavviso, la RAGIONE_SOCIALE aveva iniziato, a decorrere dall’anno 2011, a trattenere l’IRAP sui suoi compensi professionali, senza neppure farlo risultare dalle buste paga. Ciò in quanto la Provincia di Grosseto aveva considerato il fondo da utilizzare per tali emolumRAGIONE_SOCIALE come comp rensivo dell’IRAP, accantonando le somme a questo fine necessarie e distribuendo il residuo.
La presente controversia attiene, quindi, alla pretesa della ricorrente di vedersi corrispondere le somme che la Provincia di Grosseto non aveva versato (a titolo di salario accessorio), sul presupposto che servissero a pagare l’IRAP gravante sul datore di lavoro.
Con il primo e il secondo motivo che, per ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e RAGIONE_SOCIALE artt. 2, 3 e 4 della legge n. 446 d el 1997. Sostiene che l’IRAP, non rientrando fra gli oneri riflessi, non potrebbe essere trattenuta sullo stipendio RAGIONE_SOCIALE avvocati
pubblici dipendRAGIONE_SOCIALE, dovendo restare a carico della P.A. datrice di lavoro, e che la Provincia di Grosseto avrebbe male interpretato la giurisprudenza contabile in materia. La P.RAGIONE_SOCIALE., in particolare, avrebbe errato nel decurtare l’IRAP sulla medesima gravante dal fondo ove erano presRAGIONE_SOCIALE le risorse per pagare i compensi professionali dei detti avvocati. In realtà, avrebbe solo potuto accantonare importi pari a tale IRAP, conformemente alla normativa in tema di bilancio, al fine di adempiere ai suoi obblighi tributari, ma, comunque, questa operazione non avrebbe potuto condurre al risultato pratico di ridurre i compensi de quibus in misura pari all’RAGIONE_SOCIALE citata. Piuttosto, sarebbe stato onere della Provincia di Grosseto accantonare risorse sufficiRAGIONE_SOCIALE sia a pagare integralmente i lavoratori sia a soddisfare l’Erario. Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe realizzato un’indebita traslazione dell’RAGIONE_SOCIALE dall’ente al lavoratore, trasformando l’IRAP da tributo reale a prelievo sul reddito.
Preliminarmente, occorre ricostruire la disciplina applicabile nella fattispecie.
3.1) L’art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 -1987, relativo al RAGIONE_SOCIALE del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , intitolato ‘Professionisti legali’, prevedeva che ‘al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27/11/1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente’.
L’art. 69 citato è stato confermato, a livello RAGIONE_SOCIALE, dall’art. 50 del d.P.R. n. 333 del 1990 e recepito dall’art. 52 della legge Regione Toscana n. 62 del 1987, denominato ‘Professionisti legali’, per il quale: ‘1. Fermi restando gli inquadramRAGIONE_SOCIALE nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali della Regione Toscana al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista è riconosciuto un compenso pari all’1% RAGIONE_SOCIALE stipendio tabellare base indicato nel precedente art. 31 da aggiungere al maturato economico di anzianità.
Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal RD 27 novembre 1933, n. 1578 recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente’.
Successivamente, la legge Regione Toscana n. 51 del 1989, Testo unico RAGIONE_SOCIALE Leggi sul personale (poi abrogato dall’art. 1 della legge Regione Toscana n. 11 del 2002), pur abrogando, con l’art. 164, la legge Regione Toscana n. 62 del 1987, ha sostanzialmente confermato, con l’art. 134 (Professionisti legali), la previsione del menzionato art. 52 di quest’ultima legge.
Il CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 1° aprile 1999 ha stabilito, quindi, all’art. 28 (Disapplicazioni), che: ‘1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL e del CCNL sulla revisione del sistema di classificazione del personale stipulato in data 31.3.1999 sono inapplicabili, nei confronti del personale del RAGIONE_SOCIALE, tutte le norme previgRAGIONE_SOCIALE con essi incompatibili in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse contemplate e, in particolare, le seguRAGIONE_SOCIALE disposizioni: (…);
artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59, 62, comma 1, 69, comma 1, 71 e 73 del DPR 268/87;’.
In seguito, l’art. 37 (‘Norma per gli RAGIONE_SOCIALE provvisti di RAGIONE_SOCIALE‘) del CCNL del 23 dicembre 1999, RAGIONE_SOCIALE contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro area della dirigenza 1998 – 2001, ha disposto che: ‘1. Gli RAGIONE_SOCIALE provvisti di RAGIONE_SOCIALE costituita secondo i rispettivi ordinamRAGIONE_SOCIALE disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigRAGIONE_SOCIALE interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato. Sono fatti salvi gli effetti RAGIONE_SOCIALE atti con i quali gli stessi RAGIONE_SOCIALE abbiano applicato la disciplina vigente per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche prima della stipulazione del presente CCNL’.
L’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale non dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivo a quello del 1° aprile 1999, ha prescritto, poi, che: ‘Gli RAGIONE_SOCIALE provvisti di RAGIONE_SOCIALE costituita secondo i rispettivi ordinamRAGIONE_SOCIALE disciplinano la corresponsione dei compensi professionali,
dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzion e di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti RAGIONE_SOCIALE atti con i quali gli stessi RAGIONE_SOCIALE abbiano applicato la disciplina vigente per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche prima della stipulazione del presente CCNL’.
L’art. 51 (‘Disapplicazioni’), di quest’ultimo CCNL ha anche disposto che: ‘1. Dalla data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigRAGIONE_SOCIALE, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
Dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle emanate dai singoli RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in esercizio di potestà legislativa o regolamentare, incompatibili con il presente CCNL’.
Pertanto, con l’entrata in vigore del CCNL del 14 settembre 2000, tutte le disposizioni precedRAGIONE_SOCIALE che regolavano la materia in esame hanno cessato di avere applicazione. Il compenso RAGIONE_SOCIALE avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato regolato, quindi, da tale data, direttamente dagli RAGIONE_SOCIALE provvisti di RAGIONE_SOCIALE, secondo i principi di cui al regio decretolegge n. 1578 del 1933, ma ‘Sono fatti salvi gli effetti RAGIONE_SOCIALE atti con i quali gli stessi RAGIONE_SOCIALE abbiano applicato la disciplina vigente per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anche prima della stipulazione del presente CCNL’.
La disciplina vigente per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che, dunque, è ‘fatta salva’ dalla contrattazione collettiva) era contenuta nell’art. 21 del regio decreto n. 1611 del 1933, Approvazione del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, all’epoca della sottoscrizione del CCNL del 14 settembre 2000, per quel che rileva, stabiliva che: ‘L’RAGIONE_SOCIALE e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione RAGIONE_SOCIALE competenze di avvocato e di procuratore nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparti quando tali competenze siano poste a carico RAGIONE_SOCIALE controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l’osservanza RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori RAGIONE_SOCIALE stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombRAGIONE_SOCIALE, sarà corrisposta dall’Erario all’Avvoca tura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà RAGIONE_SOCIALE competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese sia parziale, oltre la quota RAGIONE_SOCIALE onorari riscossa in confronto del soccombente, sarà corrisposta dall’Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione’.
3.2) Nel 2014 si è avuta una rivisitazione globale della materia, con l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014.
Si tratta di una normativa complessa che, nel periodo che qui interessa, stabilisce, al comma 1, che ‘I compensi professionali corrisposti dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stesse, ivi incluso il personale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’articolo 23ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni’. Il comma 3 prescrive che ‘Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero RAGIONE_SOCIALE spese legali a carico RAGIONE_SOCIALE controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi
regolamRAGIONE_SOCIALE e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente RAGIONE_SOCIALE suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione’. I commi 5 e 6, poi, dispongono che ‘I regolamRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE altri RAGIONE_SOCIALE pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto RAGIONE_SOCIALE somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimRAGIONE_SOCIALE processuali. I suddetti regolamRAGIONE_SOCIALE e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione RAGIONE_SOCIALE affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale’ e che ‘In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, ai dipendRAGIONE_SOCIALE, ad esclusione del personale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigRAGIONE_SOCIALE e nei limiti RAGIONE_SOCIALE stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013. Nei giudizi di cui all’articolo 152 RAGIONE_SOCIALE disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali RAGIONE_SOCIALE relative RAGIONE_SOCIALE e nei limiti RAGIONE_SOCIALE stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013′. Infine, il comma 7 precisa che ‘I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo’.
3.3) Ulteriori disposizioni importanti nella fattispecie sono quelle di cui ai commi da 176 a 208 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, fra le quali rilevano quelle contenute nei seguRAGIONE_SOCIALE commi:
‘178. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio
contrattuale 20042005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da RAGIONE_SOCIALE, istituzioni ed RAGIONE_SOCIALE pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente disposizione non si applica alle RAGIONE_SOCIALE a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricadRAGIONE_SOCIALE nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e RAGIONE_SOCIALE province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applica il comma 182.
(..)
Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
(…)
Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
(…)
A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblici non economici, inclusi gli RAGIONE_SOCIALE di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e RAGIONE_SOCIALE università, determinato ai sensi RAGIONE_SOCIALE rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3 -ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.
(…)
A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.
(…)
Le RAGIONE_SOCIALE regionali e gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, fermo restando il conseguimento RAGIONE_SOCIALE economie d i cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico RAGIONE_SOCIALE am ministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno RAGIONE_SOCIALE anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto:
per l’anno 2004 RAGIONE_SOCIALE spese per arretrati relativi ad anni precedRAGIONE_SOCIALE per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
per ciascuno RAGIONE_SOCIALE anni 2006, 2007 e 2008 RAGIONE_SOCIALE spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
200. Gli RAGIONE_SOCIALE destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento RAGIONE_SOCIALE obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.
(…)
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
(…)
Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri rifl essi a carico del datore di lavoro’.
3.4) Pertanto, è dato individuare tre periodi rilevanti nella presente materia, cronologicamente parlando.
Il primo, che termina il 31 dicembre 2005, durante il quale tale materia è disciplinata dall ‘art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987 e dall’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE successivo a quello del 1° aprile 1999, secondo i principi di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e la regolamentazione vigente per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contenuta nell’art. 21 del regio decreto n. 1611 del 1933 . L’avvocato -dipendente riceve un compenso accessorio tratto RAGIONE_SOCIALE somme riscosse dall’ente datore di lavoro a titolo di competenze di procuratore e onorari di avvocato poste a carico RAGIONE_SOCIALE controparti, conformemente alla citata normativa, alla contrattazione collettiva e al regolamento interno del datore di lavoro. A tale quota si somma un ulteriore importo, eventualmente stabilito nei regolamRAGIONE_SOCIALE interni e con i limiti ivi indicati, relativo alle controversie definite con sentenza favorev ole per l’ente, ma con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese legali.
Il secondo, che decorre dal 1° gennaio 2006, con l’entrata in vigore della legge n. 166 del 2005, nel quale, alla disciplina sopra menzionata, si aggiunge la prescrizione (contenuta nell’art. 1, comma 208, di quest’ultima legge) per la quale gli oneri rifl essi gravano sull’avvocato -dipendente della RAGIONE_SOCIALEA.
Il terzo e ultimo, che inizia con l’entrata in vigore dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, che riforma gli onorari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avvocature RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblici.
Dalla normativa trascritta possono ricavarsi le prescrizioni che consentono di definire la controversia.
4.1) Innanzitutto, le disposizioni elencate pongono una prima regola RAGIONE_SOCIALE, in base alla quale parte della retribuzione RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è costituita da quote RAGIONE_SOCIALE somme riscosse dall’ente a titolo di competenze di procuratore e onorari di avvocato e poste a carico RAGIONE_SOCIALE controparti, eventualmente maggiorate RAGIONE_SOCIALE importi previsti dalle disposizioni regolamentari quanto alle controversie definite con sentenza favorevole, ma con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese. L’art. 2 1 del regio decreto n. 1611 del 1933 indicava in otto decimi, per gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio, questo importo, nelle ipotesi di soccombenza RAGIONE_SOCIALE controparti; nei casi di pronunciata compensazione di spese e di pronunce favorevoli andava corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà RAGIONE_SOCIALE competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente (se la compensazione era parziale, oltre la quota RAGIONE_SOCIALE onorari riscossa in confronto del soccombente, sarebbe stata pagata ‘la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione’).
Questa disciplina è stata confermata dall’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, che, pur rimettendo al regolamento interno la determinazione dei compensi, faceva salvi gli atti di recepimento della disciplina fissata per gli avvocati ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appena ricordata.
Analoghe indicazioni possono trarsi dai commi 3 e 6 dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, riportati al paragrafo 3.2), al quale si rinvia.
4.2) Un secondo precetto essenziale per definire la lite è quello in base al quale la disciplina di questa componente RAGIONE_SOCIALE entrate RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblici è contenuta, oltre che, chiaramente, nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamRAGIONE_SOCIALE interni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessati.
In questo senso depongono i citati artt. 21 del regio decreto n. 1611 del 1933 e 27 del CCNL del 14 settembre 2000, la cui RAGIONE_SOCIALEzione complessiva è stata confermata dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, il quale ha stabilito, al comma 3, che detti compensi spettino ‘ nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi
regolamRAGIONE_SOCIALE e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 (…)’, al comma 5, che ‘I regolamRAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE altri RAGIONE_SOCIALE pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto RAGIONE_SOCIALE somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimRAGIONE_SOCIALE processuali’ e, al comma 6, che ‘sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigRAGIONE_SOCIALE e nei limiti RAGIONE_SOCIALE stanziamento previsto’.
Nessun collegamento con la normativa sulla contabilità pubblica è ricavabile dalle disposizioni citate.
4.3) Terza prescrizione rilevante e che si ricava dal complessivo sistema normativo sopra riportato è che esistono dei limiti all’erogazione di somme da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore dei suoi avvocati-dipendRAGIONE_SOCIALE che, comunque, non possono essere superati e che impediscono ab initio il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato importo, che non è valicabile.
Già la disciplina vigente per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, richiamata dall’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000, indicava limiti massimi della ripartizione, attraverso il riferimento al riscosso e ai criteri di attribuzione in caso di pronunce favorevoli con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
L’art. 1 della legge n. 266 del 2005 contiene prescrizioni di analogo tenore, alcune concernRAGIONE_SOCIALE i dipendRAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, altre categorie specifiche, come gli avvocati. In questo senso, possono, esemplificativamente, menzionarsi:
il comma 181, per il quale ‘Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468′;
-il comma 185, secondo cui ‘Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468′;
-il comma 189, secondo il quale ‘A decorrere dall’anno 2009, l’ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblici non economici, inclusi gli RAGIONE_SOCIALE di ricerca e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e RAGIONE_SOCIALE università, determinato ai sensi RAGIONE_SOCIALE rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto , all’articolo 39, comma 3 -ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento;
– il comma 198, il quale impone che ‘Le RAGIONE_SOCIALE regionali e gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, fermo restando il conseguim ento RAGIONE_SOCIALE economie di cui all’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’IRAP, non superino per ciascuno RAGIONE_SOCIALE anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni’.
Infine, prescrizioni di ugual tipo sono presRAGIONE_SOCIALE ai commi 1 e 7 dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, riportati al paragrafo 3.2), al quale si rinvia.
Se ne ricava che, a prescindere da quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dai regolamRAGIONE_SOCIALE interni, il diritto dell’avvocato dipendente non può sorgere in misura maggiore di quanto imposto dalle disposizioni sopra menzionate e da altre analoghe prescrizioni che, di anno in anno, impongono limiti alla capacità di spesa della P.A., che o possono essere direttamente fissate dalla legge in via inderogabile e determinata o devono essere stabiliti dalla
medesima P.A. con atti organizzativi interni, la cui sussistenza va allegata e dimostrata dall’ente che ne voglia eccepire la vigenza.
4.4) Da ultimo, il quarto precetto che va osservato è quello imposto dall’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, per il quale ‘Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico del datore di lavoro’, e dalla consolidata interpretazione giurisprudenziale (Corte costituzionale n. 156 del 2001; Cass., SU, n. 12111 del 26 maggio 2009; Cass., Sez. 6-5, n. 23333 del 16 novembre 2016; Cass., Sez. L, n. 20010 del 21 giugno 2022), secondo cui l’IRAP è un’RAGIONE_SOCIALE che colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, con la conseguenza che essa, pertanto, non può che gravare sul datore di lavoro. Ne deriva che non sono ammesse condotte della P.A. datrice di lavoro che, dopo avere tenuto necessariamente conto dei limiti all’erogazione di somme, da parte sua in favore dei propri avvocati-dipendRAGIONE_SOCIALE, gravanti complessivamente sul suo bilancio, e avere operato i correlati dovuti accantonamRAGIONE_SOCIALE, realizzino, in via diretta o indiretta, la traslazione dell’RAGIONE_SOCIALE in esame dalla medesima P.A. all’avvoc ato dipendente.
Ricapitolando, vi sono quattro regole generali che disciplinano la materia e che conducono alla decisione della controversia:
parte della retribuzione RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è costituita da quote RAGIONE_SOCIALE somme riscosse dall’ente a titolo di competenze di procuratore e onorari di avvocato e da importi attribuiti dal datore di lavoro, in base alle previsioni contenute nel regolamento interno approvato, per le controversie definite con sentenza favorevole, ma con spese compensate;
la disciplina di questa componente RAGIONE_SOCIALE entrate RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE di siffatti RAGIONE_SOCIALE è contenuta, oltre che nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamRAGIONE_SOCIALE interni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessate e prescinde dalla normativa sulla contabilità pubblica;
3) vi sono dei limiti all’erogazione di somme da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore dei suoi avvocati-dipendRAGIONE_SOCIALE che, comunque, non possono essere superati e che impediscono ab initio il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato importo, che non è valicabile: a prescindere, quindi, dalle prescrizioni della contrattazione collettiva e dei regolamRAGIONE_SOCIALE interni, il diritto dell’avvocato dipendente non può esistere in misura maggiore di quanto imposto dalle disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno, impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A., che o possono essere direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata o devono essere stabiliti dalla medesima P.A. con atti organizzativi interni, la cui sussistenza va allegata e dimostrata dall’ente che ne voglia eccepire la vigenza;
4) le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico del datore di lavoro, mentre l’IRAP, essendo un’RAGIONE_SOCIALE che colpisce non i redditi personali, ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro con la conseguenza che, una volta rispettati i limiti di cui sub 3) e operati i correlati dovuti accantonamRAGIONE_SOCIALE, non sono ammesse condotte della stessa P.A. che, in via diretta o indiretta, comportino la traslazione dell’RAGIONE_SOCIALE in esame da essa all’avvocato dipendente.
Tali regole portano RAGIONE_SOCIALE conseguenze.
Innanzitutto, la pretesa RAGIONE_SOCIALE avvocati-dipendRAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE importi in questione, avanzata nei confronti della P.A. datrice di lavoro, ha natura retributiva. Inoltre, il giudizio introdotto per ottenere detto pagamento ha ad oggetto un’azione di adempimento. Ne deriva che, in tale giudizio, troveranno applicazione i principi espressi da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001, secondo la quale, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della contropart e, mentre il debitore
convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile all’eventualità in cui il debitore convenuto per l’ade mpimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in questo caso, invertiti i ruoli RAGIONE_SOCIALE parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimen to, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche qualora sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.
L’avvocato dipendente, quindi, agirà indicando la fonte, legale, contrattuale o regolamentare del suo diritto, dimostrerà di avere eseguito, con riguardo all’annualità di riferimento, la prestazione alla quale siffatta fonte ricollega la nascita del suo credito retributivo e allegherà l’inadempimento della P.A.
Quest’ultima, a sua volta, per provocare il rigetto del ricorso, oltre a provare il suo adempimento (o l’impossibilità assoluta e oggettiva RAGIONE_SOCIALE stesso), potrà contestare la sussistenza in sé del credito, sostenendo che, in base all’interpretazione della legge, della contrattazione collettiva o del regolamento interno esso non è sorto, in assoluto o nei termini prospettati. In aggiunta, potrà prospettare la presenza di limiti all’erogazione di somme in favore dei suoi avvocati-dipendRAGIONE_SOCIALE che, comunque, non possono essere superati e che impediscono ab initio il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato importo, che non è valicabile. Ciò perché, a prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamRAGIONE_SOCIALE interni, il diritto dell’avvocato dipendente non può sorgere in misura maggiore di quanto imposto dalle disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno, impongono vincoli alla capacità di spesa della P.A. I menzionati limiti
possono o essere direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata o essere stabiliti dalla medesima RAGIONE_SOCIALE con atti organizzativi interni.
Nel primo caso, il giudice potrà accertare d’ufficio la presenza del vincolo, in base al principio iura novit curia , e tenerne conto; nel secondo, la sussistenza del citato atto organizzativo interno va allegata e, soprattutto, dimostrata dall’ente che ne eccepisca la concreta vigenza.
Avvenuto l’accertamento del diritto dell’avvocato dipendente al pagamento di un dato importo per la causale oggetto di causa sulla base della previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione sono da considerare comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro, la quale non può addebitarla all’avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, RAGIONE_SOCIALE obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci. Per l’esattezza, occorre evidenziare che, una volta rispettati i vincoli esistRAGIONE_SOCIALE alla capacità di spesa della P.A., qualora dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno risulti che sul fondo oggetto di causa è presente una certa somma destinata agli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE, senza la precisazione che l’IRAP andrà compresa in questa, i lavoratori avranno diritto (salva, come precisato, la prova dell’adempimento o dell’impossibilità non imputabile RAGIONE_SOCIALE stesso) a detta somma, mentre il tributo dovrà essere pagato dalla P.A. o con ulteriori risorse allocate sul medesimo fondo o con importi di diversa provenienza. Ciò perché, avvenuto l’accertamento del diritto dell’avvocato dipendente al pagamento di un dato importo per la causale oggetto di causa sulla base della previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme de quibus sono da considerare comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro, la quale non può addebitarla all’avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, RAGIONE_SOCIALE obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione
della quale, eventualmente, potrà emergere sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l’abbiano causata.
Questa ricostruzione trova conforto anche nella giurisprudenza contabile, amministrativa e ordinaria in materia.
6.1) Iniziando da quella contabile, va menzionato il parere n. 33 del 2010 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Riunite della Corte dei conti, al quale si riferiscono le parti e, soprattutto, la corte territoriale. Detto parere è stato emesso all’esito di una vicenda che ha riguardato RAGIONE_SOCIALE problematiche sottoposte dalle Sezioni regionali di controllo per il RAGIONE_SOCIALE e per il Piemonte all’ufficio di Coordinamento della Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per avviare il procedimento di deferimento RAGIONE_SOCIALE questioni alle Sezioni riunite in sede di controllo ex art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009.
Venivano in rilievo RAGIONE_SOCIALE fattispecie similari, relative alla computabilità dell’IRAP in sede di determinazione:
dei compensi professionali incRAGIONE_SOCIALEvanti dovuti agli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 1, comma 208, legge n. 266 del 1995);
b) RAGIONE_SOCIALE somme spettanti a titolo di incRAGIONE_SOCIALEvo al personale tecnico dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’attività di direzione lavori, progettazione, ecc. RAGIONE_SOCIALE opere e dei lavori (art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006).
Le due fattispecie, pur nella diversità RAGIONE_SOCIALE fonti normative che le disciplinano, sono caratterizzate da un comune elemento, costituito dall’esigenza di chiarire se i compensi dovuti dall’amministrazione ai detti soggetti dipendRAGIONE_SOCIALE della pubblica amminis trazione debbano essere corrisposti al netto o al lordo dell’IRAP (ossia se l’IRAP debba rimanere a carico del lavoratore ovvero dell’amministrazione). Il parere de quo affronta, soprattutto, le argomentazioni portate dalla Sezione regionale per la Lombard ia (deliberazioni n. 4 dell’11 febbraio 2008, e n. 101 del 4 dicembre 2008), secondo la quale, in sede di corresponsione RAGIONE_SOCIALE emolumRAGIONE_SOCIALE agli avRAGIONE_SOCIALE titolo, l’amministrazione deve trattenere dalla somma ad essi spettante la quota necessaria a pagare l’IRA P. Quest’ultima tesi muove, nella sostanza, dalla considerazione che, in base alle disposizioni della legge finanziaria, le risorse per fronteggiare gli oneri di
personale comprendono anche l’IRAP a carico dell’amministrazione. Ne discende che, se dal calcolo del fondo di progettazione RAGIONE_SOCIALE o di quello destinato agli avvocati interni non fosse sottratta la quota IRAP, l’ente locale si troverebbe a corrispondere ai dipendRAGIONE_SOCIALE un importo superiore, con conseguente maggiore aggravio di oneri di RAGIONE_SOCIALE a titolo IRAP che, peraltro, rimarrebbero privi di adeguata copertura. In proposito, secondo la Sezione di controllo per la Regione Lombardia, ‘pur tenendo conto che gli RAGIONE_SOCIALE pubblici sono autonomi soggetti passivi ai fini dell’Irap e che l’ammontare RAGIONE_SOCIALE retribuzioni di lavoro dipendente costituisce unicamente la base imponibile per la determinazione dell’RAGIONE_SOCIALE, non si può fare a meno di osservare che se dal calcolo del fondo di progettazione RAGIONE_SOCIALE fosse esclusa l’Irap, l’ente locale si troverebbe a corrispondere ai dipendRAGIONE_SOCIALE un importo superiore, con conseguente maggior aggravio di RAGIONE_SOCIALE Irap. Si tratterebbe di una duplicazione dell’onere a carico del Comune c he non trova alcuna giustificazione nel contesto del contenimento della spesa pubblica’ (deliberazione n. 4 dell’11 febbraio 2008). La Sezione per la Lombardia aggiunge che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie per la contrattazione collettiva del personale della pubblica amministrazione (art. 181 e 185 della legge n. 266 del 2005), l’onere relativo all’IRAP è espressamente compreso e che tra le componRAGIONE_SOCIALE del costo del personale che gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE devono prendere in considerazione al fine del conteniment o è inclusa l’IRAP (art. 198 ss. della legge n. 266 del 2005). Pertanto, ‘se si considera che l’Irap viene commisurata per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla spesa per il personale, ne consegue che l’incremento per retribuzione accessoria, a qualsiasi titol o, del personale determina anche l’espansione dell’RAGIONE_SOCIALE, che non troverebbe più copertura sul bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (deliberazione n. 101 del 4 dicembre 2008).
Nel rispondere a questa ricostruzione, molto simile a quella della Corte d’appello di Firenze nella presente controversia e non lontana dalla tesi della P.A., il parere n. 33 del 2010 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Riunite della Corte dei conti evidenzia che, «nell’ambito della legge n. 266 del 1995, si possono individuare due blocchi di norme: il primo, che comprende i commi dal 176 al 206, regolamenta i fondi per il finanziamento dei contratti collettivi integrativi e le connesse modalità di copertura RAGIONE_SOCIALE oneri; il secondo, composto dai commi 207 e 208, disciplina i
compensi professionali; questi ultimi commi, si è già detto, prendono in considerazione il trattamento economico dei lavoratori, senza che si faccia riferimento all’Irap, costituendo un onere fiscale che grava sull’ente datore di lavoro (Corte conti, sez. reg. di controllo per il RAGIONE_SOCIALE, n. 022/2008/Cons; n. 049/2008/Cons; sez. reg. di controllo per l’Emilia -Romagna, n. 34/2007/parere 4; sez. reg. controllo per l’Umbria, n. 1/2008/P).
Diversamente, il primo blocco di disposizioni disciplina la provvista RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie per far fronte a ‘tutti gli oneri’ derivanti dalle spese di personale, ivi inclusi i fondi ‘per l’incRAGIONE_SOCIALEvazione alla progettazione’ e ‘per il pagamento dei com pensi professionali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘; sicché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni, le somme da destinare a detti fondi devono essere calcolate accantonando, a fini di copertura, la quota parte occorrente all’ammin istrazione per fronteggiare gli oneri che sulla stessa gravano a titolo di Irap (Corte conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, n. 4/pareri/2008 e n. 101/pareri/2008; sez. reg. di controllo per il RAGIONE_SOCIALE, n. 049/2008/Cons).
Difatti, detti compensi concorrono alla determinazione della base imponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 10 -bis del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 maggio 2001, n. 165, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, devono tenere conto anche RAGIONE_SOCIALE retribuzioni da erogare al personale dipendente (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, Risoluzione n. 327/E del 14 novembre 2007).
In effetti, dalle norme da ultimo citate (commi da 176 a 206) viene in rilevo che, in coerenza con quanto stabilito nell’art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le somme indicate per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, ivi inclusi i fondi di produttività e per i miglioramRAGIONE_SOCIALE economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili. In sostanza, sui bilanci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE altri RAGIONE_SOCIALE pubblici, non potranno gravare ulteriori oneri che non trovino adeguata copertura.
Può dunque ritenersi che i c.d. due blocchi di disposizioni sono tra loro coerRAGIONE_SOCIALE, in quanto le une disciplinano le quantificazioni e le coperture RAGIONE_SOCIALE oneri del personale; le altre riguardano la determinazione dei compensi spettanti ad
avvocati interni e personale tecnico. Ne discende che le disponibilità di bilancio da destinare ai ‘fondi’ da ripartire non possono che essere quantificate al netto RAGIONE_SOCIALE somme destinate (o destinabili) a coprire gli oneri che gravano sull’amministrazione a titolo di Irap, poiché, diversamente, una discorde interpretazione confliggerebbe non solo con il chiaro disposto RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni, ma anche con il principio di copertura RAGIONE_SOCIALE oneri finanziari (art. 81, quarto comma, Cost.). Infatti, se si considera che l’Irap viene commisurata per le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla spesa per il personale, l’incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l’espansione dell’RAGIONE_SOCIALE che deve, comunque, trovare copertura nell’ambito RAGIONE_SOCIALE risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento RAGIONE_SOCIALE oneri di personale gravanti sui bilanci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblici.
Pertanto, ai fini della quantificazione dei fondi per l’incRAGIONE_SOCIALEvazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap. Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE ‘oneri assicurativi e previdenziali’ e RAGIONE_SOCIALE ‘oneri riflessi’, che non includono, per le ragioni sopra indicate, l’Irap.
Può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’IRAP grava sull’amministrazione (secondo blocco RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE modalità di copertura di ‘tutti gli oneri’, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere IRAP, come avviene anche per il pagamento RAGIONE_SOCIALE altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura RAGIONE_SOCIALE oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’RAGIONE_SOCIALE inter na ripartibili nei confronti dei dipendRAGIONE_SOCIALE avRAGIONE_SOCIALE titolo, da calcolare al netto RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione».
Il significato da attribuire alle affermazioni sopra riportate è alla base del contrasto fra le parti della presente lite.
Per individuarlo occorre tenere conto, innanzitutto, che il parere in questione ha avuto a oggetto l’inclusione, o meno, dell’RAGIONE_SOCIALE regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta dall’ente tra gli oneri che, come quelli riflessi, vanno a diminuire i c ompensi professionali da erogare (ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ai propri dipendRAGIONE_SOCIALE che rivestono la qualifica di avvocato, in relazione al patrocinio di cause concluse con sentenza favorevole e che la risposta data dalle Sezioni Riunite è stata nel senso di negare detta inclusione. Pertanto, l’operatività dell’IRAP dal punto di vista tributario non poteva comportare una diminuzione, dal lato civilistico, del compenso RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE pubblici.
Inoltre, da quanto chiarito dalla Corte dei conti, non è prospettabile alcuna forma di traslazione dell’IRAP, dovuta dall’ente pubblico, a carico del lavoratore.
La traslazione RAGIONE_SOCIALE imposte è il fenomeno che si verifica quando il contribuente (cosiddetto contribuente di diritto o percosso ), riversa parte o l’intera quota del tributo dovuto su un altro contribuente (cosiddetto contribuente di fatto o inciso). Perché possa verificarsi la traslazione occorre, però, che l’RAGIONE_SOCIALE abbia determinate caratteristiche. Infatti, deve avere ad oggetto beni o servizi che il contribuente di diritto produce per lo scambio e il prezzo dei quali possa essere aumentato. Per queste ragioni, ad esempio, sono imposte non trasferibili le imposte dirette personali sul reddito globale o sul patrimonio. Questo aspetto è di estrema importanza perché, essendo l’IRAP un’RAGIONE_SOCIALE sul patrimonio, essa, per sua natura, non può essere traslata su un contribuente di fatto, potendo incidere, alla fine, solo su quello di diritto.
Alla luce di questi rilievi vanno intese le affermazioni presRAGIONE_SOCIALE nel parere n. 33 del 2010. Così, quando recita che «ai fini della quantificazione dei fondi per l’incRAGIONE_SOCIALEvazione e per le avvocature interne, vanno accantonate, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che gravano sull’ente per oneri fiscali, nella specie, a titolo di Irap», il participio ‘accantonate’ non equivale a ‘detratte dal compenso dei dipendente’, ma indica la necessità di tenere separati, contabilmente, questi importi da quelli, presRAGIONE_SOCIALE nel medesimo fondo,
ma destinati agli avvocati interni. Non a caso, la Corte dei conti continua evidenziando che «Quantificati i fondi nel modo indicato, i compensi vanno corrisposti al netto, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE ‘oneri assicurativi e previdenziali’ e RAGIONE_SOCIALE ‘oneri riflessi’, che non includono, per le ragioni sopra indicate, l’Irap».
Il pagamento al netto non interessa, allora, l’IRAP che, invece, non può, per il solo fatto di dovere essere ‘contabilmente accantonata’, avere l’effetto di diminuire il compenso spettante, in base alla normativa e alla contrattazione vigRAGIONE_SOCIALE, al dipendente. Il parere n. 33 del 2010 ha chiaramente scisso il profilo giuridicocontrattuale, che attiene all’esecuzione del rapporto di lavoro e al diritto dell’avvocato dipendente a ricevere esattamente il compenso dovutogli senza subire detrazioni in ragione del l’operare dell’IRAP, da quello contabile, che concerne l’allocazione RAGIONE_SOCIALE risorse a bilancio e la loro destinazione.
D’altronde, se si prescindesse da tale distinzione e si seguisse la tesi della Sezione regionale per la Lombardia , si verificherebbe l’inconsueto fenomeno per il quale l’effetto economico dell’RAGIONE_SOCIALE (che, alla fine, è quello che rileva dal punto di vista del diritto tributario) colpirebbe, riducendolo, il reddito di un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento. Ciò, però, si tradurrebbe, in fatto, nella realizzazione di un’inammissibile traslazione che, se consRAGIONE_SOCIALEta, renderebbe atipiche le modalità operative dell’IRAP, che si comporterebbe, in concreto, non più come un tributo sul patrimonio del datore di lavoro, ma come un prelievo sul reddito del lavoratore. A nulla rileverebbe che, formalmente, non vi sia stata una trattenuta a titolo di IRAP nella busta paga dei lavoratori, ma, in teoria, una riduzione, a monte e in proporzione all’ammontare IRAP, RAGIONE_SOCIALE risorse che, in base alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE, sono distribuibili tra detti dipendRAGIONE_SOCIALE a titolo di compensi professionali. Quello che conta è che parte dei fondi che sarebbero serviti a corrispondere al dipendente quanto legalmente e contrattualmente dovutogli non siano stati destinati a questo scopo, a prescindere dalla ragione della condotta della PRAGIONE_SOCIALE. Quest’ultima, infatti, nell’ambito del r apporto di lavoro, è il debitore della retribuzione e, quindi, è tenuta a pagarla o, eventualmente, a dare prova di essersi trovata nell’impossibilità, ad essa non imputabile, di corrisponderla. Al contrario, non può giustificare quello che, nella sostanza, è un inadempimento, opponendo
l’operare RAGIONE_SOCIALE regole sulla contabilità pubblica atteso che esse non concernono il profilo dell’adempimento, ma, come chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, operano in un ambito ben distinto e non possono incidere sull’esecuzione dell’obbli gazione contrattuale. Alla fine, la materia dei fondi (e dell’allocazione RAGIONE_SOCIALE risorse fra di loro) è questione che interessa la P.A., la quale ne determinerà il contenuto ex ante , tenendo conto, per quel che qui rileva, di ciò che spetterà agli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE e dell’IRAP da versare di conseguenza. Non riguarda, invece, il dipendente, che non può patire le conseguenze della condotta del datore di lavoro che, nel quantificare, in precedenza, le somme destinate al fondo oggetto di lite (è i l fondo specifico per l’RAGIONE_SOCIALE contenuto nel più ampio fondo destinato alle politiche di sviluppo RAGIONE_SOCIALE risorse umane e per la produttività di cui all’art. 17 del CCNL 1° aprile 1999) non le determini in una misura che consenta sia il completo pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzioni dovute (già note, essendo prefissate dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento della medesima P.A.) sia quello dell’IRAP.
In conclusione, questo Collegio reputa che la giurisprudenza contabile citata confermi, sostanzialmente, le quattro regole generali sopra enunciate, ossia:
la natura retributiva RAGIONE_SOCIALE somme de quibus ;
l’estraneità del profilo della corresponsione dei compensi professionali dovuti ex art. 1, comma 208, legge n. 266 del 2005 (richiamato espressamente dal parere n. 33 del 2010 RAGIONE_SOCIALE Sezioni riunite della Corte dei conti), al personale dell’RAGIONE_SOCIALE inter na RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di specifiche disposizioni contrattuali (e, si deve ritenere, della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE) rispetto alla fase attinente alla determinazione dei fondi e all’individuazione dei costi complessivi che l’ente pubblico dovrà sostenere;
l’esistenza di limiti all’erogazione di somme da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore dei suoi avvocati-dipendRAGIONE_SOCIALE ;
l’inderogabile incidenza dell’IRAP a carico della P.A.
6.2) Questa ricostruzione trova conforto anche dall’esame della giurisprudenza amministrativa in materia.
In particolare, è opportuno tenere conto della sentenza n. 5817 del 2 luglio 2024 della settima sezione del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, che ha affermato la legittimità
della disciplina regolamentare adottata dal Comune di Firenze (articolo 16, comma 7, del regolamento, come modificato nel 2017), secondo cui ‘ Dall’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE risorse come sopra quantificate deve essere dedotta e accantonata l’IRAP gravante sulle retribuzioni erogate al personale. I compensi si determinano e si erogano al netto di quanto necessario a coprire gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente ‘. Questa decisione ha considerato che i compensi erogati agli avvocati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano, nel caso in esame, regolati dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014 e che il regolamento del Comune di Firenze costituiva attuazione del comma 3 di detto art. 9, in base al quale ‘Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero RAGIONE_SOCIALE spese legali a carico RAGIONE_SOCIALE controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamRAGIONE_SOCIALE e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente RAGIONE_SOCIALE suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione’. Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato che l’impianto complessivo della citata normativa del 2014 era ‘visibilmente correlato all’esigenza di coprire il maggiore trattamento r etributivo spettante al personale dell’RAGIONE_SOCIALE esclusivamente attraverso le entrate derivanti dai compensi professionali effettivamente recuperati dall’amministrazione. In questo senso, quindi, è del tutto coerente col disposto normativo una previsione regolamentare attuativa che imputi al fondo i costi e gli oneri correlati alla percezione RAGIONE_SOCIALE stessi oneri professionali’ e che, quindi, consenta la parziale decurtazione del medesimo fondo per soddisfare gli oneri fiscali. Ha riconosciuto, altresì, che, ‘fermi restando i vincoli della contrattazione collettiva, spetta a ciascuna amministrazione il potere di definire la misura complessiva dei compensi da ripartire tra gli Avvocati, beninteso nel rispetto di adeguati criteri di ragionevolezza’. Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, allora, non ha stabilito che l’IRAP potesse gravare sugli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE, ma ha solo ammesso la possibilità di fare confluire sul fondo destinato a compensarli le risorse destinate al tributo. Non a caso, ha messo in evidenza che proprio la norma primaria indicata disciplinava
l’evenienza che il fondo, ove non completamente utilizzato per il trattamento economico integrativo RAGIONE_SOCIALE Avvocati, fosse riversato al bilancio dell’amministrazione. Ciò significava, evidentemente, che, per la detta norma primaria, l’insieme RAGIONE_SOCIALE somme co nfluite nel fondo avrebbe potuto legittimamente non essere impegnato, nella sua interezza, per integrare il compenso dell’attività professionale RAGIONE_SOCIALE Avvocati Pubblici. Peraltro, il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE ha confermato, così dissentendo dall’RAGIONE_SOCIALEzione dell a P.A., che, comunque, ‘la previsione legislativa non impone affatto l’obbligo incondizionato di attingere al fondo per coprire gli oneri dell’IRAP, ma solo comporta la legittimità di norme regolamentari che contengano siffatta previsione. Simmetricamente, quindi, l’amministrazione potrebbe stabilire di farsi carico di tali oneri se in possesso di adeguate fonti di copertura’. Coerentemente, dà il giusto peso, in questo ambito, alla contrattazione collettiva, chiarendo che questa ‘ben potrebbe introdurre di verse modalità di alimentazione del fondo e, certamente, potrebbe stabilire che l’IRAP resti a carico integrale dell’amministrazione, senza intaccare il fondo’. Il Consiglio di RAGIONE_SOCIALE, pertanto, ha radicalmente escluso che dalla normativa in tema di contabilità pubblica discenda un obbligo per la RAGIONE_SOCIALE di sottrarre, ab origine , l’IRAP dai compensi dovuti agli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE e ha ribadito ‘il divieto di qualsiasi trattenuta in sede di liquidazione dei compensi’ a tale titolo, osservando ‘che la giurisprudenza prevalente della Cassazione è orientata nel senso di individuare nell’amministrazione e non nei singoli Avvocati, il sogg etto passivo dell’obbligazione tributaria’ in questione. Ha, quindi, semplicemente reputato legittimo ‘il prevRAGIONE_SOCIALEvo accantonamento della provvista, destinata a copertura RAGIONE_SOCIALE somme da versare dall’Ente a titolo di IRAP’.
Da quanto esposto si evince che la RAGIONE_SOCIALE può utilizzare risorse presRAGIONE_SOCIALE nel fondo de quo per soddisfare l’Erario, ma non può ridurre, in questo modo, gli importi comunque formalmente destinati, secondo la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE o la contrattazione collettiva, a retribuire gli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE.
La giurisprudenza amministrativa commentata, allora, consente di confermare le quattro regole base sopra riportate, ossia:
la natura retributiva dei compensi in questione;
il fondamento nella contrattazione collettiva e nella regolamentazione RAGIONE_SOCIALE dell’ente pubblico del diritto RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE a questi corrispettivi e la non vincolatività della normativa in tema di contabilità pubblica;
la possibilità che detto diritto sia ab origine limitato;
l’obbligo per la RAGIONE_SOCIALE, quale datore di lavoro, di corrispondere all’Erario l’IRAP, con divieto di qualsiasi ritenuta al momento della liquidazione.
6.3) A idRAGIONE_SOCIALEche conclusioni conduce l’esame della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.
Viene in rilievo, innanzitutto, Cass., Sez. L, n. 4681 del 21 febbraio 2024, ordinanza che si è occupata della tematica in esame con riferimento a un periodo anteriore all’entrata in vigore dall’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014. Infatti, la fattispecie era disciplinata dall’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 (e, dunque, riguardava il tempo successivo al 31 dicembre 2005, essendo tale disposizione divenuta operativa a fare data dal 1° gennaio 2006) e andava letta alla luce anche dell’art. 27 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE del 14 settembre 2000.
Tale ordinanza chiarisce che ‘Nella disamina RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nell’art. 27 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14.9.2000 questa Corte ha inoltre evidenziato che tale previsione lascia ampio spazio al potere RAGIONE_SOCIALE Enti, provvisti di RAGIONE_SOCIALE, di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’Ente, fermo il rispetto dei principi contenuti nel R.D.L. n. 1578 del 1933, e, al contempo, affida alla contrattazione collettiva decentrata la sola materia del coordinamento tra le due voci retributive accessorie (i compensi professionali e la retribuzione di risultato: Cass. n. 27316/2021)’. La decisione, quindi, ha censurato la condotta del Comune di Lanciano che non aveva né effettuato a priori l’accantonamento ai fini dell’IRAP né fissato dei limiti ai compensi spettanti ai difensori dipendRAGIONE_SOCIALE in base ad un regolamento o alla contrattazione collettiva.
La pronuncia dimostra che, nel sistema regolato ancora dall’art. 27 del CCNL del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14 settembre 2000, in assenza della previsione di detti limiti, che conformino ad origine il corrispettivo accessorio dell’avvocato, fissando un tetto massimo allo stesso, l’IRAP debba essere totalmente sostenuta dalla RAGIONE_SOCIALE, eventualmente con risorse proprie.
b) Si tratta di un approccio che trova ulteriore conferma nell’ordinanza n. 21398 del 13 agosto 2019 di questa sezione, con la quale la SRAGIONE_SOCIALE ha espresso il principio così massimato: ‘L’incRAGIONE_SOCIALEvo, di cui all’art. 8 della l. n. 109 del 1994 (ora art. 92, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006), previsto per i dipendRAGIONE_SOCIALE che hanno partecipato alle opere di progettazione, direzione o collaudo di opere RAGIONE_SOCIALE, va calcolato al netto dell’IRAP, quale onere posto ad esclusivo carico dell’amministrazione, tenuta al versamento del tributo; tuttavia, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le RAGIONE_SOCIALE dovranno quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell’incRAGIONE_SOCIALEvo, corrispondendo lo stesso ai dipendRAGIONE_SOCIALE interessati al netto RAGIONE_SOCIALE oneri assicurativi e previdenziali’. In questa occasione, il Suprema Collegio, infatti, ha precisato che, ‘in tutte le versioni succedutesi nel tempo il legislatore ha quantificato la somma massima da destinare all’incRAGIONE_SOCIALEvazione rapportandola in termini percentuali al costo dell’opera o del lavoro, senza precisare se l’importo così determinato dovesse essere al lordo o al netto RAGIONE_SOCIALE oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali che gravano sull’obbligazione retributiva’. Ha affermato che bisogna considerare ‘i principi generali ai quali, in tema di spesa, deve sempre essere orientata l’azione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
8.1. al riguardo va, infatti, osservato che le disposizioni della richiamata legge n. 266/2005, specificatamente volte a disciplinare le modalità di costituzione dei fondi destinati a spese relative al personale, includono in modo espresso nell’ammontare complessivo anche i maggiori oneri che ne derivano a titolo di IRAP (commi 181, 185 e 198), e ciò perché, se così non fosse, sui bilanci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubblici graverebbero spese prive della necessaria copertura’.
In pratica, poiché l’RAGIONE_SOCIALE è commisurata all’ammontare della spesa per il personale, ‘ogni incremento della retribuzione accessoria determina anche una maggiorazione del tributo, della quale non può non tenersi conto ai fini del rispetto del tetto massimo RAGIONE_SOCIALE risorse disponibili’; nella specie, detto obbligo di accantonamento, infatti, discendeva già in precedenza dalla disciplina vigente, da interpretare nei termini sopra indicati, sicché non poteva l’ente corrispondere ai dipendRAGIONE_SOCIALE l’intero ammontare del fondo stanziato, quantificato nella misura massima, ponendo in essere un atto dispositivo in contrasto con norma imperativa’. La Suprema Corte ha completato il suo ragionamento richiamando ‘il divieto per il datore di corrispondere trattamRAGIONE_SOCIALE economici che non trovino fondamento nella contrattazione collettiva o nella legge (ciò, perché entrambe dette fonti presuppongono la previa valutazione della sostenibilità finanziaria), dall’altro la previsione di nullità RAGIONE_SOCIALE clausole della contrattazione integrativa non compatibili con i vincoli di bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, tutti principi ricavabili dal d.lgs. n. 165 del 2001.
Si tratta di una pronuncia che non affronta esplicitamente la questione della determinazione del compenso accessorio RAGIONE_SOCIALE avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE della P.A. (la cui natura retributiva e la dipendenza del quale dalla contrattazione collettiva integrativa e dal regolamento interno è pacificamente ammessa in giurisprudenza: Cass., Sez. L, n. 14641 del 24 maggio 2024) quando la legge ponga espressamente dei limiti direttamente applicabili alla fattispecie. Infatti, nella controversia, concernente la liquidazione RAGIONE_SOCIALE incRAGIONE_SOCIALEvi ex artt. 18 della legge n. 109 del 1994 e 92 del d.lgs. n. 163 del 2006, la legge aveva quantificato la somma massima da destinare all’incRAGIONE_SOCIALEvazione rapportandola in termini percentuali al costo dell’opera o del lavoro, con l’effetto che, pur tenendo conto che l’IRAP non poteva gravare sul lavoratore, comunque l’esborso complessivo della P.A. non avrebbe potuto superare il limite imposto ab origine dalla stessa normativa che costituiva il diritto retributivo vantato dai dipendRAGIONE_SOCIALE.
Ulteriore decisione di interesse è la sentenza della IV sezione civile della Corte di cassazione n. 20010 del 21 giugno 2022 la quale, in tema di attività libero professionali rese dai dirigRAGIONE_SOCIALE sanitari in regime di intra moenia , ha affermato che:
l’RAGIONE_SOCIALE regionale sulle attività produttive grava, ai sensi della legge n. 446 del 1997, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la «traslazione» a carico del dipendente;
la determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe e la ripartizione dei compensi inerRAGIONE_SOCIALE alle attività libero professionali rese dai dirigRAGIONE_SOCIALE sanitari in regime di intra moenia , che le Aziende Sanitarie stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione RAGIONE_SOCIALE (che, a sua volta, rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto;
le Aziende Sanitarie non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata;
il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e RAGIONE_SOCIALE e deve essere ripartito fra il dipendente e l’azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei provRAGIONE_SOCIALE dell’attività libero professionale.
La menzionata sentenza ha chiarito che l’ammontare dell’RAGIONE_SOCIALE non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che ‘l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovu to, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio’.
Il principio enunciato è stato precisato con l’affermazione che ‘dallo stesso non discende l’assoluta irrilevanza dell’ammontare dell’RAGIONE_SOCIALE ai fini della determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe e RAGIONE_SOCIALE quote rispettivamente spettanti all’Azienda e al RAGIONE_SOCIALE che rende la prestazione professionale. Si è già detto, nel ricostruire il quadro normativo e contrattuale, che l’attività libero professionale in regime di intra moenia non può risolversi in un aggravio di costi per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, tenuto, quanto agli aspetti contabili della gestione, al rispetto del principio del necessario pareggio’. Per l’esattezza, la Suprema Corte ha evidenziato che ‘Tutte le disposizioni richiamate nei punti che precedono obbligano le aziende e le parti collettive a tener conto, dapprima in sede di contrattazione decentrata e, poi, nell’adozione RAGIONE_SOCIALE atti datoriali che le indicazioni concordate recepiscono, dell’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, che gravano sull’Azienda, ossia di tutte le voci di spesa che, a livello contabile, derivano, direttamente o indirettamente, dall’attività intramuraria, fra le quali rientra il maggior importo dell’RAGIONE_SOCIALE che l’Azienda è tenuta a versare in conseguenza dell’aumento della base imponibile determinata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 446/1997. Quell’importo va apprezzato sia nella determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe, che devono essere satisfattive RAGIONE_SOCIALE spese e RAGIONE_SOCIALE quote rispettivamente spettanti alle parti del rapporto, sia nella ripartizione di quanto incassato per effetto dell’attività intramuraria, ripartizione che deve essere effettuata sulla quota che residua dopo avere assicurato la copertura RAGIONE_SOCIALE spese. In altri termini, così come accade in altri comparti della Pubblica Amministrazi one, dell’IRAP occorre tener conto ai fini della copertura RAGIONE_SOCIALE oneri del personale e della determinazione della provvista (cfr. Cass. n. 21398/2019), nel rispetto dei principi sui quali si incentra il d.lgs. n. 165/2001, le cui disposizioni, pur nella diversità RAGIONE_SOCIALE formulazioni succedutesi nel tempo, hanno sempre perseguito l’obiettivo di armonizzare l’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico con l’esigenza primaria di garantire il controllo ed il contenimento della spesa, esigenza dalla quale derivano, da un lato, il divieto per il datore di corrispondere trattamRAGIONE_SOCIALE economici che non trovino fondamento nella contrattazione collettiva o nella legge (ciò, perché entrambe dette fonti presuppongono la previa valutazione della sostenib ilità finanziaria), dall’altro la previsione di nullità RAGIONE_SOCIALE clausole della contrattazione integrativa non compatibili con i vincoli di bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. La sentenza de qua , quindi, ha ritenuto che ‘Sulla base dei richiamati principi, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione di norma imperativa nell’ipotesi in cui la contrattazione integrativa e gli atti regolamentari che la stessa recepiscono prevedano la detrazione dal q uantum ripartibile del maggior importo gravante sull’Azienda a
titolo di IRAP, posto che una previsione siffatta non realizza una non consRAGIONE_SOCIALEta traslazione dell’RAGIONE_SOCIALE, che resta a carico dell’ente, bensì attua il principio, al quale più volte si è fatto riferimento, secondo cui dall’esercizio dell’attività libero professionale non devono derivare oneri aggiuntivi per il RAGIONE_SOCIALE‘.
La giurisprudenza di legittimità, pertanto, come quella amministrativa e contabile, conferma le regole base prima enunciate, ossia:
la natura retributiva del compenso qui rilevante;
il fondamento nella contrattazione collettiva e nella regolamentazione RAGIONE_SOCIALE del relativo diritto, a prescindere dalla normativa sulla contabilità pubblica;
l’esistenza di limiti di legge, in grado di determinare a priori l’ammontare massimo del compenso in questione;
l’incidenza dell’IRAP a carico della sola P.A. datrice di lavoro, senza possibilità di operare una traslazione della stessa sul lavoratore.
Applicando i quattro principi sopra individuati, la normativa riportata e la correlata giurisprudenza è possibile, quindi, decidere la controversia.
Le parti non mettono in discussione il principio, enunciato da questa Suprema Corte (ad esempio, da Cass., Sez. L, n. 27315 del 7 ottobre 2021), per il quale l’IRAP sui compensi professionali dovuti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALEA. grava sulla stessa pubblica amministrazione datrice di lavoro.
La RAGIONE_SOCIALE, in questo seguita dalla Corte d’appello di Firenze, però, sostiene che, nella specie, l’IRAP non sarebbe stata posta a carico dell’avvocato dipendente, ma, più semplicemente, essendo essa obbligata, per pagare l’RAGIONE_SOCIALE in esame, ad accantonare somme presRAGIONE_SOCIALE nel fondo utilizzato per le retribuzioni dei suoi avvocati, alla fine parte di tali somme avrebbe potuto andare esclusivamente all’Erario piuttosto che alla lavoratrice.
La ricorrente, al contrario, afferma che, in questo modo, si sarebbe avuta una traslazione, vietata dalla legge, dell’IRAP dal datore di lavoro al dipendente.
L’impugnazione merita di essere accolta.
La corte territoriale, che ha dato ragione alla Provincia di Grosseto, valorizza alcuni passaggi del parere n. 33 del 2010 RAGIONE_SOCIALE Sezioni Riunite della Corte dei
conti, in precedenza commentato, non recependone, però, correttamente il significato. Infatti, il giudice del merito li interpreta nel senso che porterebbero a ritenere come, nella specie, non si avrebbe ‘una indiretta trattenuta operata sulla busta paga d el lavoratore’, ma, al contrario, una prevRAGIONE_SOCIALEva individuazione RAGIONE_SOCIALE somme spettanti complessivamente alla lavoratrice dopo che il datore di lavoro ha assolto agli obblighi tributari. L’ente pubblico, quindi, dovrebbe, nel costituire il fondo destinato al pagamento dei compensi incRAGIONE_SOCIALEvanti agli avvocati interni, quantificare le somme che restano a suo carico a titolo di IRAP e accantonarle, per poi pagare tali compensi al netto RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi, ossia dei contributi previdenziali e assistenziali. Sempre il giudice di appello sostiene vi sia un ‘principio RAGIONE_SOCIALE per cui qualunque stanziamento o destinazione di bilancio deve intendersi al lordo RAGIONE_SOCIALE imposte, ove non sia previsto specificamente il contrario, ovvero siano state reperite altre risorse per pagare separatamente le imposte’. Ne deriva che, per la Corte d’appello di Firenze, l’IRAP deve essere integralmente coperta con le somme destinate al fondo costituito per pagare siffatti compensi, senza attingere a un fondo diverso, in modo di evitare un raddoppio del tributo, che, altrimRAGIONE_SOCIALE, sarebbe calcolato anche su sé stesso.
Tale ricostruzione si pone, però, in chiaro contrasto con le regole base sopra individuate ai paragrafi 4) e 5) e con le conseguenze che ne derivano.
La Corte d’appello di Firenze parte, indubbiamente, dal corretto assunto secondo cui l’IRAP grava sulla P.A. datrice di lavoro. Non considera sino in fondo, però, gli effetti della natura completamente retributiva RAGIONE_SOCIALE somme de quibus . Da questa, infatti, deriva l’estraneità, rispetto alla materia della contabilità pubblica e alla fase attinente alla determinazione dei fondi e all’individuazione dei costi complessivi che l’ente pubblico dovrà sostenere, del diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE importi profess ionali dovuti, ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014 , al personale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che trova, piuttosto, il suo esclusivo fondamento nella contrattazione collettiva e nella regolamentazione RAGIONE_SOCIALE della P.A. La corte territoriale non si è posta assolutamente il problema di verificare il
contenuto di detta contrattazione collettiva e della citata regolamentazione RAGIONE_SOCIALE, nonostante gli avvocati difensori della Provincia di Grosseto avessero diritto a ricevere proprio le somme lì indicate. Inoltre, il giudizio introdotto per ottenere il pagamento de quo ha ad oggetto un’azione di adempimento, ma la Corte d’appello di Firenze non ha applicato i principi espressi da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001, riportati al paragrafo 5), al quale si rinvia.
Alla luce dei principi de quibus , l’avvocato dipendente, quindi, nella specie, doveva agire indicando la fonte, legale, contrattuale o regolamentare del suo diritto, dimostrare di avere eseguito, con riguardo all’annualità di riferimento, la prestazione alla quale siffatta fonte ricollegava la nascita del suo credito retributivo e allegare l’inadempimento della P.A. Quest’ultima, a sua volta, per provocare il rigetto del ricorso, oltre a provare il suo adempimento (o l’impossibilità assoluta e oggettiva RAGIONE_SOCIALE stesso), poteva contestare la sussistenza in sé del credito, sostenendo che, in base all’interpretazione della legge, della contrattazione collettiva o del regolamento interno esso non era sorto, in assoluto o nei termini prospettati. Non poteva bastare, però, a giustificare il rigetto della richiesta della lavoratrice la semplice esistenza della normativa di contabilità pubblica opposta dalla Provincia di Grosseto. Infatti, qualora dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno risulti che sul fondo in esame è presente una certa somma destinata agli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE, senza la precisazione che l’IRAP andrà compresa in questa, i lavoratori avranno diritto (salva, come detto, la prova dell’adempimento o dell’impossibilità non imputabile RAGIONE_SOCIALE stesso) a detta somma, mentre il tributo dovrà essere pagato dalla P.A. o con ulteriori risorse allocate sul medesimo fondo o con importi di diversa provenienza. Ciò perché, avvenuto l’accertamento del diritto dell’avvocato dipendente al pagamento di un dato importo per la causale oggetto di causa sulla base della previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione sono da considerare comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro, la quale non può addebitarla all’avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore,
RAGIONE_SOCIALE obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale, eventualmente, potrà emergere sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l’abbiano causata. In nessun caso, invece, il giudice del merito avrebbe potuto affermare, come fatto dalla Corte d’appello di Firenze, che non si avrebbe ‘una indiretta trattenuta operata sulla busta paga del lavoratore’, ma, al contrario, una prevRAGIONE_SOCIALEva individuazione RAGIONE_SOCIALE somme spettanti complessivamente alla lavoratrice dopo che il datore di lavoro ha assolto agli obblighi tributari. Allo stesso tempo, il giudice di appello non avrebbe potuto richiamare un ipotetico ‘principio RAGIONE_SOCIALE per cui qualunque stanziamento o destinazione di bilancio deve intendersi al lordo RAGIONE_SOCIALE imposte, ove non sia previsto specificamente il contrario, ovvero siano state reperite altre risorse per pagare separatamente le imposte’, con la conseguenza che l’IRAP dovrebbe essere integralmente pagata con le somme destinate al fondo costituito per corrispondere i compensi de quibus , senza attingere a un fondo diverso . La corte di secondo grado non ha, poi, neppure accertato se esistessero limiti all’erogazione di somme in favore dei suoi avvocati-dipendRAGIONE_SOCIALE che, comunque, non potessero essere superati e che impedissero ab initio il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato importo non valicabile . Essa avrebbe dovuto, a prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamRAGIONE_SOCIALE interni, verificare se vi fossero disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno, avessero imposto vincoli alla capacità di spesa della P.A. I menzionati limiti potevano o essere direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata o essere stabiliti dalla medesima P.A. con atti organizzativi interni.
Nel primo caso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare d’ufficio la presenza del vincolo, in base al principio iura novit curia , e tenerne conto; nel secondo, la sussistenza del citato atto organizzativo interno avrebbe dovuto essere allegata e, soprattutto, dimostrata dall’ente che ne avesse eccepito la concreta vigenza. A questo punto, in ipotesi di rinvenimento di un vincolo di tal fatta, l’avvocato dipendente della Provincia di Grosseto non avrebbe potuto chiedere il pagamento di somme maggiori di quelle fissate dal vincolo citato.
La Corte d’appello di Firenze, ad esempio, avrebbe potuto considerare che:
a) per l’epoca posteriore al 1° gennaio 2006 (e finché non è stato vigente l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014), la retribuzione accessoria dell’avvocato dipendente va calcolata in una misura che rispetti i limiti stabiliti dai commi da 176 a 206 dell’art. 1 legge n. 266 del 2005, che regolano i fondi per il finanziamento dei contratti collettivi integrativi e le connesse modalità di copertura RAGIONE_SOCIALE oneri e la provvista RAGIONE_SOCIALE risorse finanziarie per far fronte a ‘tutti gli oneri’ derivanti dalle spese di personale, ivi inclusi i fondi ‘per l’incRAGIONE_SOCIALEvazione alla progettazione’ e ‘per il pagamento dei compensi professionali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘, nonché la correlata contrattazione collettiva, sicché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni, le somme da destinare a detti fondi vanno computate accantonando, a fini di copertura, la quota parte occorrente all’amministrazione per fronteggiare gli oneri che sulla stessa gravano a titolo di IRAP;
b) per le annualità relative al periodo di operatività dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, la medesima retribuzione va determinata, invece, ai sensi del suo comma 1, osservando il ‘limite retributivo di cui all’articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni’, oltre che quelli imposti espressamente dalla contrattazione collettiva, dal regolamento interno e da altra normativa imperativa, come quello fissato dal comma 7 dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014.
Infatti, detti limiti e altri similari comunque esistRAGIONE_SOCIALE conformano e predeterminano ex ante l’RAGIONE_SOCIALEtà massima della retribuzione accessoria spettante ai difensori avvocati con l’effetto che, per la parte RAGIONE_SOCIALE risorse presRAGIONE_SOCIALE sul fondo de quo che li superino, non è preclusa l’individuazione di somme da rendere indisponibili e destinare a pagare l’IRAP, non spettando esse ai lavoratori a titolo di retribuzione. Deve essere chiaro, però, che, in linea di principio, gli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE hanno diritto a percepire gli importi loro dovuti a titolo accessorio nella misura stabilita, a seconda dei casi, dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE dell’ente. A sua volta, il datore di lavoro non può trattenere direttamente l’IRAP dagli importi liquidati e da
corrispondere, ma, comunque, può legittimamente accantonare, quando forma il proprio bilancio, le somme relative a questo tributo nel fondo dal quale detti importi vanno prelevati e versarle non ai dipendRAGIONE_SOCIALE, ma all’Erario. Nel fare ciò, la P.A. non può ridurre, al netto dei contributi previdenziali, l’ammontare stanziato ai singoli lavoratori al di sotto di quanto a loro spettante in base alla predeterminazione RAGIONE_SOCIALE stesso ricavabile dalla legge, dalla contrattazione e dalla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE, alla stregua RAGIONE_SOCIALE artt. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 e 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, per il periodo dal 1° gennaio 2006 all’entrata in vigore dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, e in base a quest’ultima disposizione per il tempo successivo. I limiti sopra enunciati assumono valore, pertanto, quando abbiano conformato ab origine il credito del lavoratore, ma, dopo che questo è sorto, nei termini indicati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, ad esempio perché i detti limiti non esistono o non sono operativi o non sono stati allegati e provati – o ve non rilevabili d’ufficio -per l’annualità in questione, tale credito non può essere negato applicando, per di più ex post , come fatto dalla corte territoriale, la semplice normativa in tema di contabilità pubblica e di formazione dei fondi a bilancio, gravando l’IRAP solo sulla P.A.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, in applicazione dei seguRAGIONE_SOCIALE principi di diritto:
‘Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’RAGIONE_SOCIALE hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale RAGIONE_SOCIALE sui suoi dipendRAGIONE_SOCIALE né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all’ammontare della menzionata IRAP le risorse che, in base alla
legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell’ente, sono specificamente destinate ai detti dipendRAGIONE_SOCIALE a titolo di compensi professionali’;
‘La P.A. datrice di lavoro può utilizzare, per corrispondere all’Erario l’IRAP dovuta sulle retribuzioni dei suoi avvocati interni, le risorse presRAGIONE_SOCIALE nel fondo esistente per pagare tali avvocati, per la parte in cui esse superino i limiti della retribuzione di detti dipendRAGIONE_SOCIALE fissati dalla vigente normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, e, ove queste somme non siano sufficiRAGIONE_SOCIALE, ulteriori risorse proprie esterne a siffatto fondo’;
‘L’azione esercitata dagli avvocati dipendRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento dei compensi loro dovuti ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 14 del 2014, è un’azione di adempimento . Pertanto, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento (totale o inesatto) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’impossibilità RAGIONE_SOCIALE stesso per causa non imputabile, senza che alcun rilievo assumano la normativa sulla contabilità pubblica e quella concernente la formazione dei fondi indicati a bilancio e la distribuzione RAGIONE_SOCIALE risorse ad essi destinate, la cui violazione può eventualmente originare una responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l’abbiano causata’;
‘Gli importi dovuti, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, all’RAGIONE_SOCIALE spettano nella misura stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal regolamento interno. Peraltro, essi non possono comunque superare i limiti all’erogazione di somme stabiliti da disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno, impongano vincoli alla capacità di spesa della PRAGIONE_SOCIALE. che impediscono ab initio ed ex ante il sorgere del diritto al compenso del
lavoratore oltre un dato ammontare, che non è valicabile: tali limiti possono o essere direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, nel qual caso possono essere conosciuti d’ufficio dal giudice adito per l’adempimento in base al principio iura novit curia , o dovere essere individuati dalla medesima PRAGIONE_SOCIALEA. con atti organizzativi interni, la cui sussistenza, però, va allegata e dimostrata dall’ente, che ne eccepisca la concreta vigenza’.
‘Una volta accertata l’esistenza del diritto dell’avvocato dipendente di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di un compenso professionale ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 per il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, sulla base di previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione sono da considerare comprensive RAGIONE_SOCIALE oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla all’avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, RAGIONE_SOCIALE obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale può semmai rilevare sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l’abbiano causata. Infatti, l’accantonamento della menzionata RAGIONE_SOCIALE sul fondo destinato alla retribuzione accessoria in esame è consRAGIONE_SOCIALEto solo se le risorse complessive ivi allocate superino o i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o, qualora siffatti limiti non esistano o non siano stati allegati o dimostrati, l’ammontare complessivo di tale credito, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamRAGIONE_SOCIALE interni dell’ente’.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6 marzo