SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 148 2025 – N. R.G. 00000117 2024 DEPOSITO MINUTA 15 10 2025  PUBBLICAZIONE 15 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE -CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 117/2024
AVV_NOTAIO,  all’udienza  del 10  settembre  2025  ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.
dall’AVV_NOTAIO
C.F.
), rappresentato e difeso
ricorrente
contro
(C.F. 
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
P.
resistente
OGGETTO:  Prestazione:  indennità  –  rendita  vitalizia o  equivalente  –  altre ipotesi 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, ha adito il  AVV_NOTAIO del Lavoro del Tribunale di Trieste per sentire accogliere, nei confronti dell’ , le seguenti conclusioni:  
‘ Accertato e dichiarato che l’infortunio sul lavoro sofferto in data 14.8.2021 cagionava al ricorrente la patologia descritta in narrativa determinando un’invalidità permanente di misura pari al 22% o diversa risultante dall’espletanda CTU medico legale, con diritto in via principale alla corrispondente rendita di inabilità, in via subordinata al corrispondente indennizzo in capitale, condannare l a riconoscere l’accertata infermità e relativo grado di invalidità e a pagare al ricorrente la rendita di inabilità o in subordine l’indennizzo in capitale corrispondenti alla misura accertata dovuta, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, -se dovuta-, dal dì del dovuto al saldo ‘ .
Con memoria depositata il 10 maggio 2024 si è costituito in giudizio l’ , chiedendo: 
‘ Nel  merito:  rigettarsi  le  domande  tutte  di  parte  ricorrente,  in  quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto; Nel merito, in via subordinata e nella denegata  ipotesi  di  accoglimento  del  ricorso:  rigettarsi  la  domanda  di  condanna dell al  versamento  degli  interessi  legali  e  della  rivalutazione  monetaria,  in quanto emolumenti non cumulabili tra loro ‘ . 
La  causa  è  stata  istruita  mediante l’espletamento  di  CTU ,  con  successiva richiesta  di  chiarimenti  in  ordine  alle  conclusioni  di  cui  all ‘ elaborato  peritale inizialmente  depositato;  la  causa  è  stata  poi  discussa,  dopo  il  deposito  di  note autorizzate, all’udienza  del 10  settembre  2025,  all ‘ esito  della  quale  il  AVV_NOTAIO  ha emesso il dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , assunto da dal 2 luglio 2012 con la qualifica di operatore di esercizio e mansioni di conducente, il 14 agosto 2021 è stato  coinvolto  in  un  sinistro  stradale;  l ha  riconosciuto  l ‘ evento  quale infortunio sul lavoro e un ‘ invalidità temporanea in favore del ricorrente protrattasi fino al 3 ottobre 2021. Tali circostanze risultano dalla documentazione agli atti e sono pacifiche tra le parti.   
Il ricorrente, a fronte del protarsi dei disturbi psichici, si rivolgeva nuovamente  all ‘ Istituto  per  vedere  riconosciuta  un ‘ invalidità  permanente,  che  è stata  però  negata  dall e,  per  questo  motivo,  ha  adito  l ‘ intestato  Tribunale chiedendo il riconoscimento di un ‘ invalidità permanente in misura pari al 22%. 
Al  riguardo,  l sostiene  l ‘ insussistenza  di  reperti  documentali  che attestino l ‘ esistenza dei postumi e l ‘ insussistenza di un nesso causale tra l ‘ infortunio e le successive conseguenze  psichiche  lamentate, in particolare 
considerando il  lungo  lasso  di  tempo  intercorso  tra  l ‘ evento  e  la  riacutizzazione allegata e che prima il lavoratore aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico di supporto, che gli ha consentito, sin dal 31 agosto 2022, di riprendere la mansione specifica di conducente.
Ebbene,  la  C.T.U.  medico-legale  espletata  in  corso  di  causa dal prof. ha  riconosciuto  la  sussistenza  in  capo  al  sig. di postumi invalidanti permanenti causalmente derivanti dall ‘ infortunio e consistenti in un disturbo post-traumatico da stress, con un grado d’inabilità complessiva in misura indennizzabile da parte dell’ valutato nel 15% totale, come previsto alla voce 181 del D.M. 119/2000.   
La parte resistente, a seguito del deposito dell ‘ elaborato peritale, all ‘ udienza del  16  aprile  2024,  ha  censurato  la  soluzione  a  cui  è  addivenuto  il  CTU,  il  quale aveva  inizialmente  stabilito  un  danno  biologico  del  10%  nella  bozza  inviata  ai consulenti di parte, e la insufficiente motivazione relativamente al nesso di causa con l ‘ infortunio.
Alla  luce  di  tali  rilievi,  il  AVV_NOTAIO  ha  richiesto  al  CTU  un ‘ integrazione dell ‘ elaborato peritale, poi depositata in data 22 agosto 2025 in cui, relativamente alla sussistenza del nesso di causa con l ‘ infortunio il CTU ha affermato:
‘ Dal punto di vista clinico, invero, la storia clinica del paziente dal punto di vista psichiatrico ha avuto un andamento altalenante posto che con adeguato supporto psico-farmacologico e tramite sedute di psico-terapia tra il 2021 ed il 2022 i disturbi psichici sono andati progressivamente migliorando (assistenza presso il RAGIONE_SOCIALE) per poi più gravemente riacutizzarsi dopo l’agosto del 2022 e successivamente in relazione al riproporsi della vicenda processuale che lo aveva visto coinvolto in sede penale e che ha agito verosimilmente come valido ed attendibile momento stressogeno posto che il dibattimento in aula riproponeva concerneva il suo possibile ruolo nel verificarsi dell’infortunio mortale occorsa alla giovane centaura nell’agosto del 2021.
Il  temporaneo  miglioramento  ed  il  successivo  aggravamento  del  quadro clinico – che giustificavano, a parere dello scrivente CTU, la ricaduta sintomatologica
dei disturbi psichici e con ciò stesso la competenza nel periodo di interruzione lavorativa  dal  05.08  al  23.01.2023 -come  era  attendibile  non  hanno  avuto  alcun riflesso  circa  il  giudizio  di  NON  IDONEITA’  alle  mansioni  proprie  della  qualifica  di autista che non sono mai state riprese dal ricorrente. 
In risposta al primo dei chiarimenti richiesti dall’AVV_NOTAIO, si precisa che i motivi della ricaduta sintomatologica della malattia psichica (grave sindrome ansioso-depressiva) del sig. si sono contestualizzati con il riproporsi del processo penale che lo ha coinvolto, permanendo la competenza per l’accoglimento in temporanea inabilità lavorativa per ricaduta della stessa malattia per la quale era stato già accolto il primo periodo di assistenza indennizzata da parte dell’assicuratore sociale ‘ (pag. 3 dell ‘ integrazione all ‘ elaborato).
Tali specificazioni, prive di errori logici e condivise da questo AVV_NOTAIO, si dimostrano coerenti con la diagnosi di DSPT ( ‘ In dottrina si ritiene che il DSPT sia il risultato di una commistione fra componenti psicologiche e neuro-biologiche e che queste ultime siano in grado di modificare il funzionamento del sistema nervoso centrale, talora in forma stabile a lungo termine; nel caso in esame tuttavia indicatori prognostici favorevoli sono rappresentati dal rapido esordio dei sintomi, dal buon funzionamento psico-sociale pre-morboso in assenza di patologie fisiche e / o psichiche o di dipendenza e dalla buona risposta ai trattamenti di ricondizionamento psicologico ‘ , pag. 10 della consulenza tecnica).
In sostanza, dunque, la patologia scaturita dall ‘ incidente ha determinato una modifica delle reazioni nervose del ricorrente, con conseguente riacutizzazione dei sintomi  in  presenza  di  fattori  esterni  rievocativi  dell ‘ evento  traumatico,  che  si presentano  dunque  quali  mere  concause,  se  non  occasioni,  della  manifestazione dei  sintomi  di  una  malattia  che  è  tuttavia  con  certezza  derivata  dall ‘ evento riconosciuto dall come infortunio sul lavoro. 
Per quanto riguarda il profilo quantitativo, il CTU, nelle note integrative, ha specificato:
‘ relativamente ai motivi per i quali si è quantificato, in relazione ai fatti per cui  è  procedimento,  il  persistere  di  un  grado  del  15%  di  invalidità,  intesa  come
permanente  e  non  derivante  da  circostanze  transitorie,  lo  scrivente  CTU  deve ricordare in premessa le intrinseche difficoltà che si incontrano nel formulare criteri prognostici  per  i  disturbi  psichici  in  genere  e  per  quelli  conseguenti  ad  un  evento psico-traumatico in particolare.
Questi  difatti  possono  delinearsi  con  caratteristiche  assai  differenti,  essendo suscettibili di assestamento, anche in epoca successiva al loro vaglio peritale anche in regione del livello di gravità fino alla loro stabilizzazione definitiva.
Nel caso in esame i tempi piuttosto ampi imposti dall’iter amministrativo  giudiziario  della  vicenda  che  ha  coinvolto  il  ricorrente,  fino  al momento attuale, avevano portato a concludere per una incerta stabilizzazione dei sintomi psichici presentati dal medesimo per l’alternarsi di riconosciuti miglioramenti e successiva ricaduta dei disturbi.
A tali fini, facendo riferimento alle tariffe di legge di cui al D,M. n. 119 / 2000 applicativo della L. 38/2000 (voci 180 e 181) e nel convincimento che il ricorrente, esaurita la fase di ricaduta giungesse ad una stabilizzazione dei suoi postumi si era proposta  ai  consulenti  di  parte  una  valutazione  intermedia  (10%)  fra  le  tariffe previste nella tabella di legge (fino al 6% per la voce n. 180 e fino al 15% per la voce n. 181).
Le attente osservazioni presentate dal consulente di parte ricorrente indicavano  al  contrario  che  la  valutazione  postumi  doveva  essere  effettuata  sulla base  di  elementi  prognostici  precisamente  individuati  ex  ante  e  /  o  comunque attendibilmente  prospettabili  ex  post,  sulla  base  delle  conoscenze  attuale  ma ragionevolmente  proiettate  oltre  la  dimensione  delle  alterazioni  psico-patologiche constatabili al momento della valutazione peritale.
In  tale  ottica  la  valutazione  percentuale  di  danno  permanente  nella  sfera psichica sopra indicata sarebbe risultava sottostimata sia nella previsione tabellare così come nel confronto in analogia con le comuni parametrazioni di danno biologico da  menomazione  della  sfera  psichica  in  uso  in  ambito  RC,  con  una  richiesta  di riconoscimento da parte del consulente di parte ricorrente di un grado di invalidità del 22%.
Tutto ciò, come già ricordato nella relazione peritale depositata, a fronte di una posizione dell del  tutto  negativa  per  il  residuare  di  postumi  a  carattere permanente. 
La  valutazione  postumi  a  questo  punto  –  riconosciuta  a  parere  del  CTU  la natura infortunistica della malattia psichica (Disturbo Post-Traumatico da Stress o DPTS)  manifestata  dal  ricorrente  e  riscontrata  la  non  ancor  avvenuta  sicura stabilizzazione  delle  sue  sequele,  almeno  alla  luce  delle  intrinseche  difficoltà  di esprimersi circa la permanenza nel tempo di questo genere di disturbi.
In  dottrina  medicina  legale  la  previsione  prognostica  circa  il  carattere ‘permanente’  di  una  menomazione  viene  sempre  espressa  in  base  a  quanto  noto dall’esperienza  clinica  e  sulle  conoscenze  scientifico -epidemiologiche  di  cui  si  può disporre e quindi, scientificamente, sul presupposto che una condizione invalidante possa rimanere sostanzialmente invariata per tutta la vita o -forse meglio -che duri per un periodo di tempo assai lungo, anche se non esattamente determinabile.
Una tale valutazione prognostica presuppone evidentemente il ricorso a tutte le  risorse  proprie  dell’esegesi  clinica  che  devono  essere  opportunamente  modulate attraverso  criteri  di  razionalità  e  di  scientificità  che  da  sempre  rappresentano  i presupposti fondamentali di ogni attività medico legale con l’ovvio impegno tecnico e deontologico di evitare di trasformare il giudizio pronostico in avventati vaticini ‘da indovino o da meteorologo’.
In quest’ottica, convenendo che:
-.- perdurano nel ricorrente sintomi di un Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS);
-.-l’iniziale  orientamento  valutativo  (10%)  era  il  frutto  di  una  previsione salomonica fra l’ipotesi di un assestamento psichico nel periziato contraddistinto sia da possibili variazioni in peius dei disturbi che in melius, privilegiando l’ipotesi più ottimistica circa il grado invalidante residuabile;
-.-  in  accordo  con  quanto  osservato  da  parte  ricorrente  circa  la  sostanziale inadeguatezza e relativa sottostima delle previsioni tabellari del D.M. n. 119 del 12 luglio 2000 circa la valutazione del DPTS;
-.- non potevasi fare ricorso analogico ad altre tabellazioni medico-legali (ad es. quelle in RC) date le espresse previsioni tabellari di legge su ricordate;
-.-  le  richieste  di  parte  ricorrente  (22%)  si  collocavano  al  di  fuori  delle previsioni normative citate.
In base a tutto quanto precede si è quindi espresso il diverso parere (che oggi si riconferma) sull’entità dei postumi permanenti collocandolo nella misura del 15% come previsto  alla  voce  181  del  su  citato  DM.  2000,  ritenendola  più  aderente  allo stato  clinico  attuale  del  ricorrente,  potendosi  pur  sempre  intravvedere  con  il trascorrere del tempo anche la simultanea probabilità di variazioni migliorative per taluni sintomi e peggiorative per altri ‘ .
Questo  giudice  ritiene condivisibili le valutazioni espresse  dal C.T.U., fondate sull’esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Infine, all ‘ udienza di discussione, la difesa dell ha lamentato la mancata trasmissione della bozze dell ‘ integrazione all ‘ elaborato peritale da parte del CTU all ‘ indirizzo del consulente di parte; nella stessa udienza la difesa ha fatto presente di aver riversato le osservazioni tecniche del proprio consulente nelle note conclusive autorizzate depositate prima dell ‘ udienza di discussione, in cui si è contestata: 1) la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, a fronte di una diagnosi dello specialista del RAGIONE_SOCIALE ASUGI (struttura pubblica) di disturbo ansioso-depressivo reattivo ad un evento di vita; 2) l ‘ aumento del 15% della posta iniziale di danno inizialmente riconosciuta in sede di ‘ bozza ‘ , che, secondo l , sarebbe ingiustificato e privo di idonee motivazioni; 3) il riconoscimento dell ‘ ulteriore periodo di invalidità temporanea dal 5 agosto 2022 al 23 gennaio 2023, per insussistenza del nesso di causa con l ‘ infortunio.
Ebbene,  ad  avviso di questo  AVV_NOTAIO, nel caso concreto, la  mancata trasmissione della bozza dell ‘ integrazione al consulente di parte non ha determinato una lesione del contraddittorio tecnico.
In  primo  luogo,  per  quanto  riguarda  la  sussistenza  del  nesso  di  causa, trattasi  di  valutazione  che  già  era  contenuta  nella  bozza  dell ‘ iniziale  elaborato
peritale e ‘ contro ‘ la quale il consulente non ha ritenuto di presentare osservazioni scritte, nonostante la bozza fosse stata inviata ad entrambi i consulenti di parte (circostanza mai negata neppure dalla difesa dell ). Lo stesso vale per la diagnosi di disturbo post traumatico da stress anziché di disturbo ansioso-depressivo reattivo ad un evento di vita, già contenuta nell ‘ iniziale elaborato peritale in sede di bozza e non contestato con successive osservazioni da parte del consulente dell . Peraltro, come sopra sottolineato, la diagnosi è sostenuta da un ‘ ampia motivazione, priva di vizi logici e fondata sull ‘ analisi di tutta la documentazione agli atti.
Per  quanto  riguarda  la  misura  dell ‘ invalidità,  il  contraddittorio  è  stato assicurato  all ‘ udienza  tenutasi  subito  dopo  il  deposito  dell ‘ iniziale  consulenza tecnica e, proprio al fine di rispondere ai rilievi sollevati in tal sede dall ,  è stata disposta l ‘ integrazione poi depositata dal CTU, il quale ha ben spiegato come la conclusione -se pur non certa -è quella ritenuta plausibilmente più corretta per i motivi esposti e riportati, condivisi da questo AVV_NOTAIO. 
Sul riconoscimento di un ulteriore periodo di invalidità temporanea non si ritiene necessario motivare, in quanto non oggetto della domanda introdotta con il ricorso da parte del sig. , finalizzata al riconoscimento di un ‘ invalidità di carattere permanente. 
Il ricorso, pertanto, va parzialmente accolto, con diritto al riconoscimento in capo al ricorrente di un ‘ invalidità permanente nella misura del 15%.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle fasi espletate, vanno poste a carico dell’ . 
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO del Lavoro, definitivamente pronunciando:
-accerta  e  dichiara che  l’infortunio  sul  lavoro  del  14  agosto  2021  ha determinato in capo al ricorrente un’invalidità permanente complessiva in misura pari al  15% e condanna conseguentemente l’ a  corrispondere al  ricorrente quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo; 
-condanna l’ al  pagamento  in  favore  della  parte  ricorrente  delle spese di lite, che liquida in € 4.638,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; 
-pone le  spese  di  CTU,  liquidate  con  separato  decreto,  definitivamente  a carico dell’ . 
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Trieste, 10/09/2025
Il AVV_NOTAIO
Dott.ssa NOME COGNOME