SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 148 2025 – N. R.G. 00000117 2024 DEPOSITO MINUTA 15 10 2025 PUBBLICAZIONE 15 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE -CONTROVERSIE DEL LAVORO
N.R.G. 117/2024
AVV_NOTAIO, all’udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.
dall’AVV_NOTAIO
C.F.
), rappresentato e difeso
ricorrente
contro
(C.F.
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
P.
resistente
OGGETTO: Prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024, ha adito il AVV_NOTAIO del Lavoro del Tribunale di Trieste per sentire accogliere, nei confronti dell’ , le seguenti conclusioni:
‘ Accertato e dichiarato che l’infortunio sul lavoro sofferto in data 14.8.2021 cagionava al ricorrente la patologia descritta in narrativa determinando un’invalidità permanente di misura pari al 22% o diversa risultante dall’espletanda CTU medico legale, con diritto in via principale alla corrispondente rendita di inabilità, in via subordinata al corrispondente indennizzo in capitale, condannare l a riconoscere l’accertata infermità e relativo grado di invalidità e a pagare al ricorrente la rendita di inabilità o in subordine l’indennizzo in capitale corrispondenti alla misura accertata dovuta, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, -se dovuta-, dal dì del dovuto al saldo ‘ .
Con memoria depositata il 10 maggio 2024 si è costituito in giudizio l’ , chiedendo:
‘ Nel merito: rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto; Nel merito, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso: rigettarsi la domanda di condanna dell al versamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, in quanto emolumenti non cumulabili tra loro ‘ .
La causa è stata istruita mediante l’espletamento di CTU , con successiva richiesta di chiarimenti in ordine alle conclusioni di cui all ‘ elaborato peritale inizialmente depositato; la causa è stata poi discussa, dopo il deposito di note autorizzate, all’udienza del 10 settembre 2025, all ‘ esito della quale il AVV_NOTAIO ha emesso il dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , assunto da dal 2 luglio 2012 con la qualifica di operatore di esercizio e mansioni di conducente, il 14 agosto 2021 è stato coinvolto in un sinistro stradale; l ha riconosciuto l ‘ evento quale infortunio sul lavoro e un ‘ invalidità temporanea in favore del ricorrente protrattasi fino al 3 ottobre 2021. Tali circostanze risultano dalla documentazione agli atti e sono pacifiche tra le parti.
Il ricorrente, a fronte del protarsi dei disturbi psichici, si rivolgeva nuovamente all ‘ Istituto per vedere riconosciuta un ‘ invalidità permanente, che è stata però negata dall e, per questo motivo, ha adito l ‘ intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento di un ‘ invalidità permanente in misura pari al 22%.
Al riguardo, l sostiene l ‘ insussistenza di reperti documentali che attestino l ‘ esistenza dei postumi e l ‘ insussistenza di un nesso causale tra l ‘ infortunio e le successive conseguenze psichiche lamentate, in particolare
considerando il lungo lasso di tempo intercorso tra l ‘ evento e la riacutizzazione allegata e che prima il lavoratore aveva intrapreso un percorso psicoterapeutico di supporto, che gli ha consentito, sin dal 31 agosto 2022, di riprendere la mansione specifica di conducente.
Ebbene, la C.T.U. medico-legale espletata in corso di causa dal prof. ha riconosciuto la sussistenza in capo al sig. di postumi invalidanti permanenti causalmente derivanti dall ‘ infortunio e consistenti in un disturbo post-traumatico da stress, con un grado d’inabilità complessiva in misura indennizzabile da parte dell’ valutato nel 15% totale, come previsto alla voce 181 del D.M. 119/2000.
La parte resistente, a seguito del deposito dell ‘ elaborato peritale, all ‘ udienza del 16 aprile 2024, ha censurato la soluzione a cui è addivenuto il CTU, il quale aveva inizialmente stabilito un danno biologico del 10% nella bozza inviata ai consulenti di parte, e la insufficiente motivazione relativamente al nesso di causa con l ‘ infortunio.
Alla luce di tali rilievi, il AVV_NOTAIO ha richiesto al CTU un ‘ integrazione dell ‘ elaborato peritale, poi depositata in data 22 agosto 2025 in cui, relativamente alla sussistenza del nesso di causa con l ‘ infortunio il CTU ha affermato:
‘ Dal punto di vista clinico, invero, la storia clinica del paziente dal punto di vista psichiatrico ha avuto un andamento altalenante posto che con adeguato supporto psico-farmacologico e tramite sedute di psico-terapia tra il 2021 ed il 2022 i disturbi psichici sono andati progressivamente migliorando (assistenza presso il RAGIONE_SOCIALE) per poi più gravemente riacutizzarsi dopo l’agosto del 2022 e successivamente in relazione al riproporsi della vicenda processuale che lo aveva visto coinvolto in sede penale e che ha agito verosimilmente come valido ed attendibile momento stressogeno posto che il dibattimento in aula riproponeva concerneva il suo possibile ruolo nel verificarsi dell’infortunio mortale occorsa alla giovane centaura nell’agosto del 2021.
Il temporaneo miglioramento ed il successivo aggravamento del quadro clinico – che giustificavano, a parere dello scrivente CTU, la ricaduta sintomatologica
dei disturbi psichici e con ciò stesso la competenza nel periodo di interruzione lavorativa dal 05.08 al 23.01.2023 -come era attendibile non hanno avuto alcun riflesso circa il giudizio di NON IDONEITA’ alle mansioni proprie della qualifica di autista che non sono mai state riprese dal ricorrente.
In risposta al primo dei chiarimenti richiesti dall’AVV_NOTAIO, si precisa che i motivi della ricaduta sintomatologica della malattia psichica (grave sindrome ansioso-depressiva) del sig. si sono contestualizzati con il riproporsi del processo penale che lo ha coinvolto, permanendo la competenza per l’accoglimento in temporanea inabilità lavorativa per ricaduta della stessa malattia per la quale era stato già accolto il primo periodo di assistenza indennizzata da parte dell’assicuratore sociale ‘ (pag. 3 dell ‘ integrazione all ‘ elaborato).
Tali specificazioni, prive di errori logici e condivise da questo AVV_NOTAIO, si dimostrano coerenti con la diagnosi di DSPT ( ‘ In dottrina si ritiene che il DSPT sia il risultato di una commistione fra componenti psicologiche e neuro-biologiche e che queste ultime siano in grado di modificare il funzionamento del sistema nervoso centrale, talora in forma stabile a lungo termine; nel caso in esame tuttavia indicatori prognostici favorevoli sono rappresentati dal rapido esordio dei sintomi, dal buon funzionamento psico-sociale pre-morboso in assenza di patologie fisiche e / o psichiche o di dipendenza e dalla buona risposta ai trattamenti di ricondizionamento psicologico ‘ , pag. 10 della consulenza tecnica).
In sostanza, dunque, la patologia scaturita dall ‘ incidente ha determinato una modifica delle reazioni nervose del ricorrente, con conseguente riacutizzazione dei sintomi in presenza di fattori esterni rievocativi dell ‘ evento traumatico, che si presentano dunque quali mere concause, se non occasioni, della manifestazione dei sintomi di una malattia che è tuttavia con certezza derivata dall ‘ evento riconosciuto dall come infortunio sul lavoro.
Per quanto riguarda il profilo quantitativo, il CTU, nelle note integrative, ha specificato:
‘ relativamente ai motivi per i quali si è quantificato, in relazione ai fatti per cui è procedimento, il persistere di un grado del 15% di invalidità, intesa come
permanente e non derivante da circostanze transitorie, lo scrivente CTU deve ricordare in premessa le intrinseche difficoltà che si incontrano nel formulare criteri prognostici per i disturbi psichici in genere e per quelli conseguenti ad un evento psico-traumatico in particolare.
Questi difatti possono delinearsi con caratteristiche assai differenti, essendo suscettibili di assestamento, anche in epoca successiva al loro vaglio peritale anche in regione del livello di gravità fino alla loro stabilizzazione definitiva.
Nel caso in esame i tempi piuttosto ampi imposti dall’iter amministrativo giudiziario della vicenda che ha coinvolto il ricorrente, fino al momento attuale, avevano portato a concludere per una incerta stabilizzazione dei sintomi psichici presentati dal medesimo per l’alternarsi di riconosciuti miglioramenti e successiva ricaduta dei disturbi.
A tali fini, facendo riferimento alle tariffe di legge di cui al D,M. n. 119 / 2000 applicativo della L. 38/2000 (voci 180 e 181) e nel convincimento che il ricorrente, esaurita la fase di ricaduta giungesse ad una stabilizzazione dei suoi postumi si era proposta ai consulenti di parte una valutazione intermedia (10%) fra le tariffe previste nella tabella di legge (fino al 6% per la voce n. 180 e fino al 15% per la voce n. 181).
Le attente osservazioni presentate dal consulente di parte ricorrente indicavano al contrario che la valutazione postumi doveva essere effettuata sulla base di elementi prognostici precisamente individuati ex ante e / o comunque attendibilmente prospettabili ex post, sulla base delle conoscenze attuale ma ragionevolmente proiettate oltre la dimensione delle alterazioni psico-patologiche constatabili al momento della valutazione peritale.
In tale ottica la valutazione percentuale di danno permanente nella sfera psichica sopra indicata sarebbe risultava sottostimata sia nella previsione tabellare così come nel confronto in analogia con le comuni parametrazioni di danno biologico da menomazione della sfera psichica in uso in ambito RC, con una richiesta di riconoscimento da parte del consulente di parte ricorrente di un grado di invalidità del 22%.
Tutto ciò, come già ricordato nella relazione peritale depositata, a fronte di una posizione dell del tutto negativa per il residuare di postumi a carattere permanente.
La valutazione postumi a questo punto – riconosciuta a parere del CTU la natura infortunistica della malattia psichica (Disturbo Post-Traumatico da Stress o DPTS) manifestata dal ricorrente e riscontrata la non ancor avvenuta sicura stabilizzazione delle sue sequele, almeno alla luce delle intrinseche difficoltà di esprimersi circa la permanenza nel tempo di questo genere di disturbi.
In dottrina medicina legale la previsione prognostica circa il carattere ‘permanente’ di una menomazione viene sempre espressa in base a quanto noto dall’esperienza clinica e sulle conoscenze scientifico -epidemiologiche di cui si può disporre e quindi, scientificamente, sul presupposto che una condizione invalidante possa rimanere sostanzialmente invariata per tutta la vita o -forse meglio -che duri per un periodo di tempo assai lungo, anche se non esattamente determinabile.
Una tale valutazione prognostica presuppone evidentemente il ricorso a tutte le risorse proprie dell’esegesi clinica che devono essere opportunamente modulate attraverso criteri di razionalità e di scientificità che da sempre rappresentano i presupposti fondamentali di ogni attività medico legale con l’ovvio impegno tecnico e deontologico di evitare di trasformare il giudizio pronostico in avventati vaticini ‘da indovino o da meteorologo’.
In quest’ottica, convenendo che:
-.- perdurano nel ricorrente sintomi di un Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS);
-.-l’iniziale orientamento valutativo (10%) era il frutto di una previsione salomonica fra l’ipotesi di un assestamento psichico nel periziato contraddistinto sia da possibili variazioni in peius dei disturbi che in melius, privilegiando l’ipotesi più ottimistica circa il grado invalidante residuabile;
-.- in accordo con quanto osservato da parte ricorrente circa la sostanziale inadeguatezza e relativa sottostima delle previsioni tabellari del D.M. n. 119 del 12 luglio 2000 circa la valutazione del DPTS;
-.- non potevasi fare ricorso analogico ad altre tabellazioni medico-legali (ad es. quelle in RC) date le espresse previsioni tabellari di legge su ricordate;
-.- le richieste di parte ricorrente (22%) si collocavano al di fuori delle previsioni normative citate.
In base a tutto quanto precede si è quindi espresso il diverso parere (che oggi si riconferma) sull’entità dei postumi permanenti collocandolo nella misura del 15% come previsto alla voce 181 del su citato DM. 2000, ritenendola più aderente allo stato clinico attuale del ricorrente, potendosi pur sempre intravvedere con il trascorrere del tempo anche la simultanea probabilità di variazioni migliorative per taluni sintomi e peggiorative per altri ‘ .
Questo giudice ritiene condivisibili le valutazioni espresse dal C.T.U., fondate sull’esame anamnestico delle condizioni di salute della parte ricorrente ed immuni da vizi logici o da contraddizioni.
Infine, all ‘ udienza di discussione, la difesa dell ha lamentato la mancata trasmissione della bozze dell ‘ integrazione all ‘ elaborato peritale da parte del CTU all ‘ indirizzo del consulente di parte; nella stessa udienza la difesa ha fatto presente di aver riversato le osservazioni tecniche del proprio consulente nelle note conclusive autorizzate depositate prima dell ‘ udienza di discussione, in cui si è contestata: 1) la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, a fronte di una diagnosi dello specialista del RAGIONE_SOCIALE ASUGI (struttura pubblica) di disturbo ansioso-depressivo reattivo ad un evento di vita; 2) l ‘ aumento del 15% della posta iniziale di danno inizialmente riconosciuta in sede di ‘ bozza ‘ , che, secondo l , sarebbe ingiustificato e privo di idonee motivazioni; 3) il riconoscimento dell ‘ ulteriore periodo di invalidità temporanea dal 5 agosto 2022 al 23 gennaio 2023, per insussistenza del nesso di causa con l ‘ infortunio.
Ebbene, ad avviso di questo AVV_NOTAIO, nel caso concreto, la mancata trasmissione della bozza dell ‘ integrazione al consulente di parte non ha determinato una lesione del contraddittorio tecnico.
In primo luogo, per quanto riguarda la sussistenza del nesso di causa, trattasi di valutazione che già era contenuta nella bozza dell ‘ iniziale elaborato
peritale e ‘ contro ‘ la quale il consulente non ha ritenuto di presentare osservazioni scritte, nonostante la bozza fosse stata inviata ad entrambi i consulenti di parte (circostanza mai negata neppure dalla difesa dell ). Lo stesso vale per la diagnosi di disturbo post traumatico da stress anziché di disturbo ansioso-depressivo reattivo ad un evento di vita, già contenuta nell ‘ iniziale elaborato peritale in sede di bozza e non contestato con successive osservazioni da parte del consulente dell . Peraltro, come sopra sottolineato, la diagnosi è sostenuta da un ‘ ampia motivazione, priva di vizi logici e fondata sull ‘ analisi di tutta la documentazione agli atti.
Per quanto riguarda la misura dell ‘ invalidità, il contraddittorio è stato assicurato all ‘ udienza tenutasi subito dopo il deposito dell ‘ iniziale consulenza tecnica e, proprio al fine di rispondere ai rilievi sollevati in tal sede dall , è stata disposta l ‘ integrazione poi depositata dal CTU, il quale ha ben spiegato come la conclusione -se pur non certa -è quella ritenuta plausibilmente più corretta per i motivi esposti e riportati, condivisi da questo AVV_NOTAIO.
Sul riconoscimento di un ulteriore periodo di invalidità temporanea non si ritiene necessario motivare, in quanto non oggetto della domanda introdotta con il ricorso da parte del sig. , finalizzata al riconoscimento di un ‘ invalidità di carattere permanente.
Il ricorso, pertanto, va parzialmente accolto, con diritto al riconoscimento in capo al ricorrente di un ‘ invalidità permanente nella misura del 15%.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle fasi espletate, vanno poste a carico dell’ .
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il AVV_NOTAIO del Lavoro, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara che l’infortunio sul lavoro del 14 agosto 2021 ha determinato in capo al ricorrente un’invalidità permanente complessiva in misura pari al 15% e condanna conseguentemente l’ a corrispondere al ricorrente quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
-condanna l’ al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.638,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell’ .
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Trieste, 10/09/2025
Il AVV_NOTAIO
Dott.ssa NOME COGNOME