Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5442 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15678/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, difensore di sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ., con studio in Acireale INDIRIZZO), alla INDIRIZZO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, alla INDIRIZZO.
-intimata – avverso la sentenza, n. cron. 2205/2019, della CORTE DI APPELLO DI CATANIA pubblicata in data 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 16 settembre 2009, NOME COGNOME citò RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti anche, breviter , BNL) innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenerne, previa declaratoria di nullità di alcune clausole contrattuali (concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; l’applicazione di interessi convenzionali determinati con riferimento alle condizioni usualmente praticate sulla piazza e della commissione di massimo scoperto; la postergazione delle valute sugli accrediti e la corrispondente antergazione sugli addebiti; l’addebito di competenze varie non dovute), la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate sui conti correnti n. 31231, 280563, 281066, 433997, 40625, 37711 e 37600, intrattenuti con l’istituto di credito, tutti affidati nel tempo per diversi importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli saldi creditori fino al soddisfo e risarcimento del maggior danno subito ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ..
1.1. Costituitasi BNL, che contestò interamente le avverse pretese, l’adito tribunale, espletata una consulenza tecnica contabile, con sentenza del 30 maggio 2015, n. 2355, condannò la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, di € 69.599,85, olt re interessi, per indebite competenze trattenute nel passato dalla banca relativamente al solo contratto di conto corrente n. 31231.
Contro quella pronuncia propose gravame BNL e l’adita Corte di appello di Catania, con sentenza del 10 ottobre 2019, n. 2205, resa nella contumacia degli eredi di NOME COGNOME (già costituitosi, ma deceduto nel corso di quel grado) collettivamente ed impersonalmente, e nel contraddittorio con l’AVV_NOTAIO, intervenuto in quella sede, così dispose: « in riforma della sentenza di primo grado, condanna la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore degli eredi NOME, della somma di € 10.892,48, oltre interessi fino al soddisfo; dichiara inammissibile l’intervento spiegato in proprio dall’AVV_NOTAIO; compensa le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di ½ e condanna la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore degli eredi NOME del residuo, liquidato in complessivi € 2.591,50, di cui €
174,00 per spese ed € 2.417,50 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato; pone definitivamente a carico dell’appellante le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto; nulla per spese nei confronti degli eredi NOME relativamente al giudizio di appello; condanna, infine, l’interveniente alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell’appellante, liquidate in complessivi € 2.138,50 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese nella misura del 15% del compenso liquidato ».
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i ) osservò, innanzitutto, che « L’intervento in giudizio spiegato dall’AVV_NOTAIO in proprio impone di considerarne l’interesse a partecipare personalmente al giudizio e la legittimazione ad interloquire sul merito della controversia. L’interveniente riferisce, in proposito, d i avere acquisito la qualità di creditore delle somme liquidate in suo favore, quale procuratore antistatario, per spese legali nella procedura esecutiva intrapresa nell’ interesse del COGNOME, quale creditore procedente, con pignoramento ex art. 494 c.p.c. della somma di € 134.109,29, pari alla somma precettata -€ 111.757,72 aumentata di due decimi, nonché delle spese relative all’atto di precetto e del 50% dei compensi difensivi spettanti allo stesso (quale codifensore) per la difesa prestata al COGNOME in primo grado, così come liquidati nella sentenza impugnata. A seguito della interruzione del processo dovuta al decesso del NOME, non risultando che eventuali suoi eredi abbiano inteso costituirsi in giudizio, l’AVV_NOTAIO rappresenta, dunque, un proprio interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a costituirsi in giudizio al fine di proseguire l’azione di merito intrapresa dal de cuius e a resistere quindi all’appello proposto dalla banca, ‘in quanto dall’eventuale accoglimento dell’appello e dall’eventuale riforma della sentenza deriverebbe un pregiudizio a carico di esso interventore, il quale è titolare di un diritto di credito liquid o, certo ed esigibile’, olt re che per la considerazione che ‘l’attribuzione delle spese a carico della BNL nel processo esecutivo trova la sua giustificazione anche nella violazione dell’obbligo di non aver dato spontanea esecuzione al titolo esecutivo formatosi nei suoi confronti’ »; ii ) ritenne, poi, non condivisibile l’assunto del COGNOME e,
pertanto, inammissibile il suo intervento in sede di gravame. Osservò, in proposito, che, « Dalla narrazione posta a fondamento dell’intervento spiegato in giudizio dall’AVV_NOTAIO, si evince con chiarezza l’estraneità del suddetto procuratore al rapporto oggetto di causa. Egli, infatti, deduce un interesse al giudizio in ragione del credito ai compensi per l’opera professionale prestata in favore del COGNOME nel giudizio di primo grado, nonché con la notifica alla banca di atto di precetto e con l’avvi o della procedura esecutiva intrapresa -in essa dichiarandosi antistatario -a tutela delle ragioni creditorie del proprio assistito in forza della sentenza di primo grado. Tuttavia, l’interesse alla pronuncia sulle spese del processo che l’odierno inte rveniente pone a fondamento della domanda spiegata con il proprio intervento in giudizio -non è sufficiente ai fini della legittimazione dello stesso a contraddire rispetto all’avverso gravame, non essendo ipotizzabile una tale legittimazione neppure nell ‘ipotesi peraltro non ricorrente nel caso di specie -in cui il procuratore costituito renda dichiarazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. ai fini della distrazione in suo favore delle spese processuali liquidate all’esito del giudizio; ciò in ragione dell’ accessorietà della pronuncia sulle spese rispetto a quella riguardante la domanda proposta, sicché il procuratore distrattario fisiologicamente subisce gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado, fatto salvo il diritto a percepire dal proprio assistito quanto abbia dovuto restituire alla controparte in caso di riforma della sentenza a lui favorevole (v. Cass., Sez. 6-3, n. 25247 del 25.10.2017). Non subisce, dunque, alcuna deroga la regola di carattere generale, che, nel caso di specie , dev’essere ribadita, secondo la quale, alla stregua dell’art. 81 c.p.c., ‘fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui’ ».
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso l’AVV_NOTAIO, affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., e notificato alla sola BNL sul presupposto che « trattasi di causa scindibile, atteso che viene impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’AVV_NOTAIO,
condannandolo alle spese del grado ». RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I primi quattro motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 81 e 93 c.p.c. e degli artt. 24, 1 e 35 della Costituzione e degli altri parametri costituzionali ritenuti di riferimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. In subordine, erronea e falsa applicazione degli artt. 81 e 93 c.p.c. e degli artt. 24, 1 e 35 della Costituzione e degli altri parametri costituzionali ritenuti di riferimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si deduce che la corte etnea: i ) « ha erroneamente ritenuto che l’AVV_NOTAIO abbia inteso far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. Ex adverso, è documentale come l’AVV_NOTAIO abbia spiegato una comparsa di intervento autonomo, facendo, quindi, valere, expressis verbis , un diritto proprio ed autonomo, atteso che dalla riforma della sentenza di primo grado sarebbe derivato il venire meno del suo diritto a soddisfare il proprio credito professionale sulle somme pignorate in danno della BNL, sulla base di tale sentenza di primo grado »; ii ) « ha completamente omesso di fare alcuna menzione del giudizio ex art. 511 c.p.c. che l’AVV_NOTAIO, quale codifensore, ha proposto nella procedura esecutiva mobiliare, e di cui alla suindicata narrativa di cui alla comparsa di intervento autonomo ed ai relativi atti allegati. Circostanza da cui scaturisce il suo precipuo diritto -iure proprio -a stabilizzare il capo di sentenza sulle spese e, conseguentemente, il suo diritto a spiegare intervento autonomo ». Si censura l’assun to della sentenza impugnata secondo cui, nella specie, il difensore distrattario non avrebbe interesse, né legittimazione, « in ragione dell’accessorietà della pronuncia sulle spese rispetto a quella riguardante la domanda proposta, sicché il procuratore distrattario fisiologicamente subisce gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado, fatto salvo il diritto a percepire dal proprio assistito quanto abbia dovuto restituire alla controparte in caso di riforma della sentenza a lui favorevole (v. Cass., Sez. 6-3, n. 25247 del
25.10.2017) ». Si sostiene, infine, che « Il ritenere che il difensore distrattario non sia legittimato ad intervenire in sede di gravame (dovendo, così, subire gli effetti di un grado di appello al quale non solo non avrebbe diritto di partecipare, ma nel quale grado si possa verificare -come nel caso in esame -che la parte assistita nemmeno si costituisca per resistere all’impugnazione) al fine di stabilizzare il capo di condanna alle spese e, conseguentemente, il capo sulla distrazione delle spese, cozza con i più elementari diritti di difesa, riconosciuti dall’art. 24, 1 e 35 della Costituzione », sicché « qualora la Corte adita ritenga non sia possibile superare tale interpretazione giurisprudenziale che costituisce diritto vivente, si chiede sollevarsi q.l.c. dell’art. 93 c.p.c. per violazione dell’art. 24, 1 e 35 della Costituzione e degli altri parametri costituzionali ritenuti di riferimento »;
II) « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 105 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. In subordine, erronea e falsa applicazione degli artt. 105 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Si contesta alla corte distrettuale di non aver considerato che anche il mero interveniente adesivo ha comunque un proprio, autonomo interesse ove si tratti di pronuncia sulle spese. A fortiori , quindi, tale interesse deve essere riconosciuto all’interventore autonomo, sia pure in grado di appello, e, quindi, al difensore che intervenga in tale grado di giudizio avendo interesse a consolidare il capo di sentenza sulle spese;
III) « Erronea e falsa applicazione dell’ar. 2049 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ». Richiamato il principio sancito da Cass. n. 14035 del 2019, da esso desumendosi che « anche la parte assistita abbia degli obblighi nei confronti del proprio difensore », si afferma essere « evidente come la circostanza che la parte assistita dal sottoscritto difensore abbia ricevuto la notifica dell’impugnazione (e, dopo la riassunzione, i suoi presunti eredi) ed abbia ritenuto di rimanere contumace nel grado di appello, abbia determinato (come, appunto, invocato) l’interesse del difensore a spiegare intervento in grado di appello, onde resistere a tale impugnazione (che, peraltro, ha avuto esito solo parzialmente positivo) »;
IV) « Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 344 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ». Si sostiene, « ove mai la Corte adita, sua sponte , ritenesse corretta la sentenza gravata, correggendone la motivazione, ritenendo che l’intervento in grado di appello del sottoscritto difensore non fosse consentito, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 344 c.p.c. », che quest’ultimo articolo, « (che, significativamente, non è stato né invocato da controparte e né è stato richiamato dalla Corte Etnea), non sia applicabile in radice al caso in esame, atteso che, nel caso in esame, l’intervento, per definizione, non poteva che avvenire nel grado successivo al primo, nel quale si è formata la sentenza con il relativo capo sulle spese. Ciò nonostante, ove mai la Corte adita ritenesse di applicare tale articolo, se ne censura la legittimità costituzionale, e, quindi, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione e degli altri parametri costituzionali di riferimento che venissero individuati. Invero, non esiste -specie nel caso in esame -alcuna esigenza di rispettare quella che, viene ad essere riconosciuta la ratio di tale articolo e cioè che l’intervento del terzo in appello è inammissibile perché viola il principio del doppio grado di giurisdizione, non avendo il terzo partecipato alla prima fase del giudizio ».
1.1. Queste doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento, sebbene dovendosi procedere, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ad una integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
1.2. Giova premettere che è indubbio che l’odierno ricorrente abbia prospettato un interesse alla risoluzione della controversia in favore dell’originario attore NOME COGNOME (alla cui morte, verificatasi nel corso del giudizio di appello, non aveva fatto seguito la costituzione dei suoi eredi, ivi collettivamente ed impersonalmente citati), di cui si è affermato creditore -come si legge nella sentenza qui impugnata -in relazione alle « somme liquidate in suo favore, quale procuratore antistatario, per spese legali nella procedura esecutiva intrapresa nell’interesse del COGNOME, quale creditore procedente, con pignoramento ex art. 494 c.p.c. della somma di € 134.109,29, pari alla somma precettata (€ 111.757,72) aumentata di due
decimi, nonché delle spese relative all’atto di precetto e del 50% dei compensi difensivi spettanti allo stesso (quale codifensore) per la difesa prestata al COGNOME in primo grado, così come liquidati nella sentenza impugnata ». Tuttavia, è parimenti innegabile che trattasi di un interesse, non solo riflesso, ma non esercitabile nei confronti del COGNOME, non avendo egli prospettato un suo diritto soggettivo confliggente con quello azionato da quest’ultimo, bensì l’interesse a vedere consolidato il capo della sentenza di primo grado sulle spese processuali favorevole all’originario attore di cui, appunto, l’AVV_NOTAIO si era affermato creditore.
1.2.1. Questa Corte ha reiteratamente spiegato che l’intervento volontario in causa si qualifica come principale quando faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti; ne deriva che l’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico ( cfr . Cass. n. 27528 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 22972 del 2022).
1.2.2. Quando l’interventore pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma, e cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì quale ” interesse ” che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l’intervento va qualificato adesivo dipendente, e in quanto tale, è inammissibile in appello ( cfr . Cass. n. 3502 del 1993. In senso conforme, si vedano, ex multis , Cass. n. 12134 del 1997; Cass. n. 7914 del 2002; Cass. n. 22972 del 2022).
1.3. È doveroso ricordare, poi, che, alla luce di quanto chiaramente previsto dall’art. 344 cod. proc. civ. (da cui il ‘ diritto vivente ‘ rispetto al quale non sono prospettate significative ragioni per cui discostarsene), l’intervento
in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404 cod. proc. civ., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti per porsi al ripar o da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell’interventore a quello di una delle parti ( cfr. ex aliis , Cass. n. 1219 del 1983; Cass. n. 1175 del 1987; Cass. n. 12114 del 2006; Cass. n. 17004 del 2023). In altri termini, come sancito da Cass. n. 27530 del 2014, « l’intervento di terzo in appello è ammissibile soltanto quando l’interveniente proponga un intervento autonomo, assimilabile alla proposizione di una opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, c.p.c., ovvero allorché il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello (Cass. n. 12114 del 2006 ed altre, in particolare S.U. n. 8500 del 1998) ».
1.4. Nel caso di specie, l’AVV_NOTAIO ha agito, dichiaratamente, a tutela di un proprio diritto di credito (per competenze professionali) nei confronti del NOME e quindi era portatore soltanto di un interesse di fatto a che fosse confermata la statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, concernente l’avvenuta condanna di BNL al pagamento delle spese processuali in favore dell’originario attore, in quanto, ove quel capo fosse stato riformato, il corrispondente credito del NOME sarebbe venuto meno e, conseguentemente, l’odierno ricorrente avrebbe perduto la possibilità di soddisfarsi eventualmente anche su di esso.
1.4.1. Tale posizione sostanziale si traduce nella proposizione di un intervento non autonomo bensì formalmente adesivo dipendente rispetto alla posizione del NOME (e, nel corso del giudizio di appello, dei suoi eredi), come tale non proponibile in appello, essendo l’interesse dell’AVV_NOTAIO al
rigetto del gravame ivi promosso esclusivamente da BNL di mero fatto, perché teso alla rimozione di un ostacolo al soddisfacimento di un proprio credito nei confronti dell’attore/appellato e non all’accertamento di una situazione giuridica diversa da quella dedotta in causa e con essa incompatibile.
1.5. Ragioni di completezza, inoltre, impongono di puntualizzare che i creditori hanno effettivamente la possibilità di svolgere intervento in appello ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., qualora assumano una posizione processuale simile a quella della opposizione revocatoria, ovvero qualora deducano che la sentenza impugnata costituisce l’effetto del dolo del debitore o della collusione delle parti a suo danno. In tali sensi, infatti, basta ricordare già la risalente (ma successivamente non smentita) Cass. n. 4529 del 1984, secondo cui « Colui che si assume soltanto creditore di una delle parti in causa non è titolare di un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, vale a dire di un diritto vantato in via autonoma direttamente sul bene conteso tra le parti in giudizio, da far valere nei confronti di tutte le parti in lite ovvero di alcune di esse, ma è solo portatore di un interesse di fatto alla vittoria del proprio debitore e, pertanto, essendo abilitato non all’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 404, comma primo, cod. proc. civ., ma all’opposizione revocatoria di cui al comma secondo del detto articolo, il suo intervento in grado di appello è ammissibile ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ. solo in quanto deduca che la sentenza emanata, o quella da emanare siano l’effetto di dolo o collusione tra le parti ai suoi danni ».
1.5.1. Tuttavia, i presupposti di questa ipotesi di opposizione di terzo, disciplinata dall’art. 404, comma 2, cod. proc. civ., sono diversi rispetto a quelli della opposizione di terzo ordinaria, sicché va chiaramente dedotto nell’atto di intervento che si agisce in opposizione revocatoria, sia pure senza l’utilizzo di formule sacramentali o di richiamo espresso all’articolo del codice di rito interessato, o quanto meno devono essere allegati i presupposti di fatto sui quali si basa l’opposizione di terzo revocatoria, affinché su ciò si formi il thema decidendum , le altre parti abbiano la possibilità di difendersi anche su questo punto e la corte adita di verificare la sussistenza dei presupposti di
ammissibilità dell’intervento e nel merito di esaminare la fondatezza della domanda.
1.5.2. Nulla di tutto ciò, però, è accaduto nella vicenda in esame, atteso che il complessivo tenore letterale dell’atto di intervento in appello dell’AVV_NOTAIO (interamente trascritto nell’odierno ricorso) alcunché allega (tanto costituendo la condizione minima indispensabile affinché una domanda giudiziale ancorché implicita possa essere presa in considerazione), specificamente, quanto ad eventuali circostanze legittimanti la proposizione, da parte sua, dell’opposizione ex art. 404, comma 2, cod. proc. civ., né sono in esso individuabili conclusioni riconducibili a quest’ultima forma tipologia di impugnazione.
1.6. Le conclusioni fin qui argomentate circa la inammissibilità, nella specie, dell’intervento in appello dell’AVV_NOTAIO, nemmeno possono mutare tenendo conto del fatto che quest’ultimo, con riferimento solo a parte del proprio credito, quella, cioè, relativa alle competenze dovutegli in relazione alla descritta procedura esecutiva da lui promossa e seguita (in forza della sentenza di primo grado poi parzialmente riformata dalla corte di appello con la decisione in questa sede impugnata) nell’interes se del NOME, risulta antistatario ex art. 93 cod. proc. civ..
1.6.1. Invero: i ) come ricordato, in motivazione, da Cass. n. 11623 del 2023, « Secondo il costante orientamento di questa Corte, , l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l’esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 25247 del 25/10/2017, Rv. 646824; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9062 del 15/04/2010, Rv. 612482; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022, Rv. 664884). Si è chiarito che la domanda di distrazione delle spese, che non può essere proposta in un giudizio autonomo e separato (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 809 del 14/01/2011, Rv. 616326), non presenta
i caratteri della domanda giudiziale in senso proprio, posto che può essere avanzata anche oralmente all’udienza di discussione della causa, o in sede di precisazione delle conclusioni, o anche nella comparsa conclusionale, sottraendosi al regime processuale di tipo preclusivo e decadenziale proprio della domanda giudiziale. Il distrattario, inoltre, non è gravato dall’onere della prova della sua dichiarazione di anticipazione delle spese, la quale è da ritenersi vincolante per il giudice, nel senso che questi non ha alcun margine di sindacato su di essa. Conseguentemente, il provvedimento che dispone sulla distrazione, piuttosto che una statuizione della sentenza in senso stretto, è considerato alla stregua di un autonomo provvedimento formalmente cumulato con questa, esclusivamente inerente al rapporto che intercorre tra il difensore ed il suo cliente vittorioso (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 31033 del 27/11/2019; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8562 del 26/03/2021). In coerenza con tali principi, si è affermato che, in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore può far luogo non già all’impugnazione della sentenza nelle vie ordinarie, ma soltanto al procedimento di correzione dell’errore materiale (cfr. Cass., Sez. Un., sentenza n . 16037 del 07/07/2010). L’istanza di distrazione ha dunque valenza meramente incidentale ed accessoria, identificandosi in una postulazione soltanto complementare e sussidiaria, occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito -e ai cui tempi -resta condizionata. Accessorietà, peraltro, di secondo grado, giacché derivata ed ulteriore rispetto alla natura già accessoria dell’istanza di liquidazione delle spese (cfr. Cass., Sez. 2, sentenza n. 16608 del 28/09/2012, Rv. 624089; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17521 del 31/05/2022) »; ii ) come ancora ribadito da Cass. n. 14082 del 2021, « in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore; rimane pertanto integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la
parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass. n. 27041/2008, Rv. 605450) »; iii ) giusta Cass. n. 6481 del 2021, « il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare: e ciò in quanto l’erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d’opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista (Cass. 30 maggio 2017, n. 13516) ».
1.6.2. È palese, dunque, che l’essere l’AVV_NOTAIO antistatario, ex art. 93 cod. proc. civ., in relazione a spese processuali (peraltro diverse, per quanto di interesse in questa sede, da quelle liquidate in favore del COGNOME dalla sentenza di primo grado poi impugnata innanzi alla Corte di appello di Catania) costituenti solo una parte del credito da lui complessivamente invocato nei confronti del COGNOME stesso, certamente non può avere influenza alcuna sulla già ritenuta impossibilità, per il menzionato odierno ricorrente, di avvalersi dell’intervento in appello, ex art. 344 cod. proc. civ. (per di più nemmeno su questione specificamente riguardante l’attribuzione predetta, proprio perché quest’ultima era stata riconosciuta in un giudizio diverso da quello di primo grado cui era seguito il suo intervenuto in sede di gravame), quale creditore avente il solo interesse, di mero fatto (per le considerazioni già precedentemente esposte), al rigetto del gravame ivi promosso esclusivamente da BNL.
1.7. Per ragioni sostanzialmente analoghe, quindi, si rivela priva di qualsivoglia rilevanza, in questa sede, la disciplina, pure invocata dall’AVV_NOTAIO, di cui all’art. 511 cod. proc. civ..
1.8. Resta solo da dire che deve escludersi che la disciplina processuale della posizione del terzo nella fase d’impugnazione contrasti con i principi fondamentali della Costituzione, -rivelandosi, così, manifestamente infondate le corrispondenti questioni di legittimità costituzionale formulate, peraltro affatto genericamente, dal ricorrente – perché anche al terzo è apprestata comunque una tutela (intervento in appello e opposizione, ai sensi degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ.), sia pure diversa e più limitata di quella riservata alle parti, il che è ragionevole se si considera che il terzo è un soggetto estraneo all’instaurato rapporto giudiziale ( cfr . Cass. n. 6886 del 1994).
Il quinto motivo di ricorso, rubricato, « Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed illegittima condanna alle spese e/o nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. », lamenta che « Alla luce dei superiori motivi, la sentenza oggi impugnata è, altresì, del tutto infondata anche in ordine al capo sulla pronunzia sulle spese, e ciò nella parte in cui ha condannato l’interveniente autonomo al rimborso delle spese di lite, . Invero, alla luce di quanto finora esposto ed atteso che le domande del COGNOME NOME in primo grado sono state in parte accolte, con la condanna della BNL al pagamento in favore degli eredi del NOME del 50 % delle spese di primo grado, va da sé che la BNL avrebbe dovuto essere condannata al pagamento in favore dell’interveniente delle spese di lite, sia pure in tale misura dimidiata. In mero subordine, la Corte d’Appello avrebbe dovuto compensare integralmente le spese di lite ».
2.1. Tale doglianza si rivela inammissibile sia per effetto del rigetto dei precedenti motivi di ricorso (al cui invocato accoglimento, invece, la censura innanzitutto si rapporta), sia, soprattutto, perché mostra di non considerare minimamente che la denuncia di violazione della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo
quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all’esame quanto al rapporto processuale intercorso tra l’appellante BNL e l’in tervenuto odierno ricorrente.
2.1.1. Essa, inoltre, omette di tenere conto del fatto che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale ( cfr., ex multis , Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003). In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione ( cfr . Cass. n. 11329 del 2019; Cass. n. 15697 del 2023).
3. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso dell’AVV_NOTAIO deve essere respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE s.p.a., dandosi atto, altresì, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa ri a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile