Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35658 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14341/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliati per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
-ricorrenti – contro
D’ETTORRE NOME
-intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1969/2022, pubblicata in data 25 marzo 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatole da NOME COGNOME e NOME COGNOME per il pagamento della somma di euro 427.938,17 in forza di sentenza del Tribunale di Cassino pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, coniuge dell’opponente ormai deceduto.
Il Tribunale di Cassino rigettava l’opposizione .
La sentenza è stata impugnata dalla COGNOME dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’appellante.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo.
NOME COGNOME non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti, censurando la decisione gravata per ‹‹ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Nullità della sentenza -Omessa dichiarazione di interruzione del giudizio a seguito del decesso della parte appellante››, lamentano che la Corte territoriale, nonostante la dichiarazione dei procuratori di intervenuto decesso dell’appellante NOME COGNOME, formulata all’udienza di precisazione
delle conclusioni, aveva erroneamente trattenuto la causa in decisione , omettendo di dichiarare l’interruzione del giudizio, e pronunciato sentenza nel merito. Deducono che la mancata dichiarazione di interruzione del giudizio determina nullità insanabile di tutti gli atti processuali successivi alla dichiarazione di decesso della parte e, quindi, anche della sentenza emessa in esito al giudizio.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l’evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall’evento può essere pregiudicata può far valere l’irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall’omessa interruzione del processo (Cass., sez. 3, 02/07/2021, n. 18804; Cass., sez. 1, 25/11/2022, n. 34867; Cass., sez. 1, 19/03/1984, n. 1860; Cass., sez. 2, 08/03/1971, n. 625).
Ne discende che le odierne parti ricorrenti, non avendo subito alcun pregiudizio dalla omessa dichiarazione dell’interruzione del giudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite in difetto di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione