Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 808 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 808 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 5060/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
e
COGNOME NOME e altri concorrenti per la graduatoria impugnata
intimati –
avverso la sentenza n. 2865/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Ap pello di Napoli, depositata il 5.11.2020, NUMERO_DOCUMENTO; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE inquadrata in Area III fascia F4, ha partecipato al concorso interno per progressione economica in fascia F5, bandito il 30.12.2010, ottenendo un punteggio di 48,5 punti;
la medesima ha quindi agito in giudizio per sentir accertare il proprio diritto all’ottenimento di 1,5 punti, conseguenti alla necessità di valutazione del titolo consistente nella partecipazione ad un corso-concorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e chiedendo altresì accertarsi il diritto di preferenza per anzianità di servizio;
il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, per essere stata medio tempore la ricorrente collocata in fascia F5 in ragione di altra procedura di progressione e rigettando comunque le domande dispiegate;
la Corte d’Appello di Napoli, adita da gravame RAGIONE_SOCIALE COGNOME, ha riconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALE ricorrente al punteggio aggiuntivo ed al conseguimento RAGIONE_SOCIALE fascia superiore dal 12.3.2012 al 31.12.2014, data quest’ultima in cui poi vi era stato il passaggio a F5 in forza di altra procedura, mandando assorbito ogni diverso profilo e ritenendo tardiva, perché formulata solo in appello, la domanda di risarcimento del danno per perdita RAGIONE_SOCIALE chance di concorrere ad incarichi connessi alla fascia superiore rivendicata, danno rispetto
al quale, oltretutto, la Corte riteneva che la COGNOME non avesse offerto alcuna allegazione o elemento di prova;
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE, prendendo atto che la sentenza di appello aveva affermato che già in primo grado -e poi in secondo grado -il contraddittorio era stato integrato nei riguardi dei dipendenti collocati utilmente nella graduatoria impugnata, disponeva analogamente per il giudizio di legittimità;
l’RAGIONE_SOCIALE provvedeva all’incombente disposto nei termini fissati dalla menzionata ordinanza n. 22565 del 24 febbraio/19 luglio 2022;
nessun altro contraddittore presentava difese, rimanendo essi tutti intimati;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria .
CONSIDERATO CHE
1. preliminarmente deve darsi atto -come già evidenziato nello storico di lite -che l’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a ricostituire anche in RAGIONE_SOCIALE sede il contraddittorio come incardinato nei gradi di merito e ciò, come disposto con ordinanza interlocutoria, mediante notifica personale all’ultimo dei candidati utilmente collocati in tale graduatoria e notifica attraverso pubblicazione sul sito dell’ente da intendersi autorizzata ai sensi dell’art. 152 c.p.c. quanto agli altri concorrenti e ciò sul presupposto, che qui si conferma espressamente, che tale forma, attuata riportando anche i nominati dei singoli candidati presenti in graduatoria, trattandosi di concorso interno, fosse consigliabile, in
quanto più efficace rispetto all’effettiva conoscibilità di una formale notifica mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.;
la notifica mediante pubblicazione sul sito è stata attuata il 5.8.2022, mentre la notifica a mezzo posta nei riguardi di NOME COGNOME, ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria, si è perfezionata il 13.9.2022, come da cartolina postale di ricevimento; 3. nessuno dei controinteressati ha presentato difese nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., orm ai ampiamente scaduti e dunque si può procedere alla disamina di merito;
in proposito, l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 numero 3 c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 9, d.p.r. 44/190 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. riguardo alla lex specialis rappresentata dal bando;
5 . è indubbio che l’art. 5, co. 9, d.p.r. 44/1990, nell’equiparare il superamento dei corsi concorso presso la RAGIONE_SOCIALE ai corsi di specializzazione post laurea riguardi, secondo il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma, i concorsi esterni e non quelli -come è nella specie -interni;
non è tuttavia questo il punto, in quanto ciò che rileva, rispetto ad una procedura lato sensu concorsuale, come del resto palesato anche del motivo di ricorso, è il contenuto del bando per la promozione interna;
da questo punto di vista, la Corte territoriale ha ritenuto che la dizione generica del predetto bando (« corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea ») inducesse a ritenere che, coerentemente con l’informativa data in tal senso ai sindacati, anche i corsi presso la RAGIONE_SOCIALE fossero ricompresi tra i titoli valutabili;
8 . l’operazione interpretativa è del tutto coerente con i canoni di cui all’art. 1362 c.c., perché essa ha valorizzato sia il tenore del bando
(genericità RAGIONE_SOCIALE clausola sui titoli) sia il comportamento tenuto dalla RAGIONE_SOCIALEA. (informativa ai sindacati), che è poi quanto l’art. 1362, co. 2, c.c. richiede sia fatto, per effetto dell’art. 1324 c.c., anche rispetto all’atto unilaterale indittivo RAGIONE_SOCIALE procedura;
9. è poi evidente che il comportamento RAGIONE_SOCIALE parti, specie rispetto ad un atto unilaterale, rileva in quanto esteriorizzato, il che giustifica la valorizzazione dell’informativa ai sindacati e invece la scelta di non dare peso alla nota di contrario tenore rimasta interna all’ARAGIONE_SOCIALE, in quanto ciò che interessa, negli atti negoziali, è evidentemente quanto manifestato ai destinatari di essi, su cui si calibra il corrispondente affidamento, e non certo quanto resti interno alla parte dichiarante;
10 . per quanto l’art. 5. co. 9, cit., come si è detto, riguardi nel suo tenore letterale i concorsi ‘esterni’, la previsione del bando come intesa dalla Corte territoriale non intercetta alcuna ipotesi di nullità, trat tandosi soltanto di un’estensione interpretativa di un certo requisito sui titoli;
11. su tali premesse, è evidente che quella propugnata con il motivo di ricorso per cassazione, facendo leva sulla nota interna e sul tenore letterale dell’art. 5, co. 9, cit. è in realtà una diversa interpretazione del senso del bando e RAGIONE_SOCIALE sua clausola sopra esaminata;
12. vale però in proposito il principio per cui la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, che è destinata a resistere ove non ricorrano in essa -come nel caso di specie si è visto non accadere – contraddittorietà logiche o giuridiche (da ultimo, tra le molte, C. 5966/2022; C. 9461/2021);
13. il motivo si traduce quindi nella prospettazione di una diversa ricostruzione del merito, ovverosia del significato da attribuire al bando ed è come tale inammissibile;
le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza;
15. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2022