Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32361 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
Oggetto
Contratto
collettivo aziendale
Interpretazione
Criteri della
stessa
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/09/2023
CC
sul ricorso 12967-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME
NOME, TRENTUNO NOME, NOME, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3932/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2021 R.G.N. 2356/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 351/2017, il Tribunale di Roma aveva respinto le domande delle attuali controricorrenti sopra indicate, tutte dipendenti di RAGIONE_SOCIALE da epoca compresa tra il novembre 2000 e il maggio 2002, quali operaie inquadrate nel livello 1° stralcio del CCNL RAGIONE_SOCIALE; domande con le quali, deducendo di aver diritto, in forza dell’accordo sindacale stipulato l’8.6.2004, all’emolumento già previsto dall’art. 10 del CCNL RAGIONE_SOCIALE 1995, chiedevano condannarsi la convenuta datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive per ciascuna conteggiate.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello delle lavoratrici e in
riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto delle appellanti di percepire l’emolumento ex art. 10 di cui all’accordo sindacale dell’8.6.2004 a decorrere dalle date di immissione di ciascuna di esse nel livello 3A; condannava l’appellata al pagamento delle somme per ognuna delle stesse specificate, oltre interessi al tasso legale da calcolare sul capitale rivalutato anno per anno; compensando le spese di lite del doppio grado.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver ricostruito la disciplina contrattuale collettiva di riferimento succedutasi nel tempo, andando esplicitamente in contrario avviso circa l’interpretazione dell’accordo sindacale suddetto, fornita dal primo giudice e dalla società appellata, benché avallata da altre decisioni della medesima Corte territoriale, riteneva che l’accordo stesso sul piano letterale contenesse elementi rivelatori della previsione dell’erogazione in futuro dell’emolumento in questione. Aggiungeva che era più logico ipotizzare che, prima dell’entrata in vigore del CCNL del 2003 si fosse creata un’aspettativa di conseguimento del beneficio, in capo agli operai RAGIONE_SOCIALE che ancora non lo godevano, e che l’accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate; traeva argomento in tal senso anche dalla tabella allegata all’accordo, nella quale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento al termine del percorso professionale previsto.
Avverso tale decisione, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le intimate hanno resistito con controricorso.
Le parti contrapposte hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1368 e 1371 c.c. in relazione all’art. 360, I co., n. 3, c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia violato il disposto dei canoni erme neutici suddetti nell’interpretare l’accordo aziendale dell’8.6.2004 nel giungere a ritenere che questo abbia attribuito il diritto di godere dell’emolumento ex art. 10 CCNL del 1995 ex novo e successivamente alla sua soppressione da parte del sopravvenuto CCNL del 2003 in favore del personale originariamente inquadrato nel primo livello stralcio che non ne aveva mai goduto in precedenza, disattendendo così sia il dato testuale dello stesso accordo, sia quello sistematico, sia la prassi negoziale, sia l’ ‘e quo contemperamento’ degli interessi delle parti.
Col secondo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione deli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., 14 e 16 CCNL RAGIONE_SOCIALE 22.5.2003, in relazione all’art. 360, I co., n. 3, c.p.c. dolendosi che la Corte d’appello abbia ritenuto comprovato in giudizio, in assenza non solo di una prova piena in tal senso, ma anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, il possesso da parte dei ricorrenti dei requisiti previsti dall’accordo aziendale dell’8.6.2004 (a) dell’uso polifunzionale di mezzi conduci bili con patente ‘B’ e (b) del
superamento dei corsi di formazione per l’uso specifico di autospazzatrici leggere e/o complesse e/o minicompattatori.
Il primo motivo è, per quanto di ragione, fondato nei termini che si passa ad illustrare.
Occorre tener conto che questa Corte si è già occupata della questione dell’interpretazione dell’accordo aziendale dell’8.6.2004 , che viene in considerazione nel caso in esame.
4.1. In particolare, l’ ordinanza della Sez. VI, 14.6.2022, n. 19153 riguardava il ricorso per cassazione, in quel caso proposto da un lavoratore nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in cui era denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, addebitandosi, in sintesi, alla Corte territoriale di avere interpretato l’accordo aziendale in questione in termini che contrastavano con il tenore letterale delle espressioni utilizzate, chiare nel fare riferimento ad un diritto non ancora acquisito, perché condizionato dalla conclusione dell’ iter di carriera.
4.2. La decisione in quell’occasione impugnata era una sentenza della medesima Corte d’appello di Roma, espressiva, però, dell’indirizzo interpretativo dello stesso accordo sindacale aziendale dell’8.6.2004, dal quale indirizzo nel caso di specie il Collegio di secondo grado di questo procedimento, come premesso in narrativa, consapevolmente ha preso le distanze.
4.3. In quel caso, il ricorso del lavoratore venne giudicato inammissibile.
4.4. Più nello specifico, dopo aver richiamato consolidati principi in tema d ‘interpretazione degli accordi sindacali di livello aziendale (cfr. i § 2, 2.1., 2.2., 2.3. della parte motiva di detta decisione), in tale ancor recente ordinanza è stato osservato:
‘2.4. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale, dopo aver dato atto della formulazione ambigua della clausola (che, da un lato, fa riferimento agli ‘ emolumenti erogati antecedentemente al 01.05.2003 ‘, dall’altro sembra legittimare anche la maturazione di un diritto in precedenza non acquisito nella parte in cui afferma che l’emolumento, seppure non previsto dal CCNL vigente, ‘ sarà erogato a conclusione dell’iter di carriera ‘), ha valorizzato il contesto nel quale l’accordo si inseriva, ossia la successione fra sistemi diversi di classificazione del personale previsti dalla contrattazione nazionale, ed ha ritenuto che l’interpretazione più convincente della clausola fosse que lla sostenuta dalla società appellata, a detta della quale l’accordo, che aveva previsto anche un percorso professionale di acquisizione del livello superiore, era finalizzato a garantire, all’esito della progressione, la conservazione dell’indennità solo a coloro che di quell’emolumento erano già destinatari ;
2.5. in altri termini il giudice del merito, a fronte di due interpretazioni contrapposte entrambe fondate su elementi testuali dell’accordo, ha risolto l’apparente antinomia fra le espressioni utilizzate dalle parti dando rilievo allo stretto collegamento fra l’indennità in discussione ed il sistema di classificazione ormai superato e rilevando che l’ultrattività dell’emolumento poteva avere un senso solo se limitata a quei lavoratori che già lo percepivano e che, nell’intento delle parti
contrattuali, avrebbero dovuto conservarlo anche una volta inquadrati nel livello superiore ‘ a conclusione dell’iter di carriera ‘ ;
2.6. si tratta di un esito non implausibile dell’attività ermeneutica che non viola alcuno dei canoni interpretativi invocati dal ricorrente e che, anzi, risulta pienamente rispettoso dei principi di diritto sopra richiamati perché dà rilievo alla ratio della disposizione contrattuale ed alle finalità che le parti, portatrici di contrapposti interessi, hanno inteso perseguire ‘.
Tanto per ora premesso, ritiene anzitutto il Collegio, anche a fronte dei rilievi d’inammissibilità delle controricorrenti (cfr. pagg. 6-8 del controricorso), che il ricorso per cassazione ora in esame e, segnatamente, nel suo primo motivo, sia invece ammissibile.
5.1. Più nello specifico, la ricorrente ha in questa sede prodotto, in forma integrale, tutte le fonti collettive, nazionali ed aziendali, cui ha fatto riferimento nelle proprie censure, e, segnatamente, il testo dell’accordo sindacale dell’8.6.2004, che qui viene in precipua considerazione.
5.2. Inoltre, rispetto ai principi – del resto consolidati, come già notato -, richiamati in Cass. n. 19153/2022, il primo motivo di ricorso, in modo indubbiamente esteso ed argomentato (cfr. pagg. 1126 dell’atto d’impugnazione), ha chiaramente individuato i canoni ermeneutici legali che si assumono violati, spiegando per ognuno di quelli evocati il perché della violazione denunciata. La ricorrente, quindi, non si è certamente limitata a contrapporre una propria
interpretazione dell’accordo sindacale dell’8.6.2004 a quella fornita dalla Corte di merito nel caso in esame.
Ebbene, la Corte territoriale, dopo una breve ricostruzione della ‘disciplina contrattuale di riferimento succedutasi nel tempo’ ( cfr. pagg. 3-4 della sua sentenza), ha considerato che: .
Di seguito, e sul piano letterale, la Corte di merito ha osservato che la tesi esegetica di tale accordo, ritenuta dalla stessa non persuasiva, .
Osserva, allora, il Collegio che tali primi rilievi, rispetto al principale canone ermeneutico legale di cui all’art. 1362, comma primo, c.c., sono anzitutto oltremodo parziali.
Invero, la Corte territoriale s’è soffermata soprattutto sull’uso del modo futuro (‘sarà erogato’) adottato nell’ultimo
periodo del testo contrattuale; modo verbale, peraltro, prevalentemente utilizzato anche nelle parti precedenti del medesimo testo (lì dove si legge ‘sarà inquadrato’, ‘entreranno’, ‘saranno inquadrati’, ‘seguiranno’ ).
Ora – premesso che la stessa Corte non ha posto in dubbio che il CCNL RAGIONE_SOCIALE del 22.5.2003 aveva comportato che fosse venuta ‘automaticamente meno l’efficacia della norma transitoria di cui all’art. 10 CCNL del 1995 e dell’accordo aziendale del 25 agosto 1998, concluso in applicazione della norma medesima’ (cfr. pag. 4 della sua sentenza) -, essa non ha tenuto conto che proprio nella parte finale dell’accordo , sulla quale ha concentrato la propria attenzione, a proposito di ‘Qualunque emolumento economico non previsto dal CCNL RAGIONE_SOCIALE vigente alla data odierna’, vale a dire, quello del 22.5.2003 , a titolo esemplificativo venivano cit ati appunto gli ’emolumenti ex art. 10 ccnl RAGIONE_SOCIALE ‘, specificati, però, come ‘erogati ant ecedentemente al 1.5.2003’ .
Come si è visto nel richiamare la motivazione in parte qua di Cass. n. 19153/2022, queste ultime specificazioni del testo dell’accordo , però, erano state valorizzate dall’interpretazione del medesimo testo non seguita nella specie dalla Corte distrettuale per evidenziare la formulazione ambigua della clausola. Infatti, detta linea interpretativa, contrariamente a quanto opinato dalla Corte nella sentenza qui impugnata, non aveva mancato di considerare .
8.1. E, in quest’ottica, anche la sottolineatura dell’inciso finale dell’ultimo periodo in questione, ossia, ‘così come sopra descritto’, da parte dei giudici di secondo grado, non dà spiegazione, perché non lo considera, del significato da annettere ad una parte della clausola (e, cioè, gli ’emolumenti ex art. 10 ccnl RAGIONE_SOCIALE erogati antecedentemente al 1.5.2003′), che, nella sua formulazione letterale, potrebbe alludere a lavoratori cui appunto gli emolumenti previsti in base a tale precipua previsione erano ‘erogati antecedentemente al 1.5.2003 ‘, tra i quali pacificamente non rientravano le attuali controricorrenti.
8.2. Pertanto, le osservazioni a questo proposito svolte dalla ricorrente (cfr. in particolare pagg. 21-23 del ricorso) risultano condivisibili.
Come ricordato sempre in Cass. n. 19153/2022, .
9.1. Su questo terreno occorre considerare che nell’impugnata sentenza si legge: ‘D’altro canto NOME ha riferito di aver deciso unilateralmente, a seguito dell’entrata in vigore del ccnl del 2003, di conservare il trattamento quale condizione di migliore favore a coloro che già lo godevano in precedenza (punto 11 della memoria); e se è vera tale prospettazione non si comprende per quale motivo sarebbe stato stipulato l’accordo sindacale, e tanto p iù con la formulazione adottata.
E’ invece ben più logico ipotizzare che prima dell’entrata in vigore del ccnl del 2003 si fosse creata una aspettativa di conseguimento del beneficio (si ricorda introdotto in via transitoria nel 1995 negli autisti addetti alla conduzione dei mezzi complessi e pesanti ed agli operai addetti a mansioni polivalenti, e poi ampliati con l’ulteriore accordo del 1999) in capo agli operai RAGIONE_SOCIALE che ancora non lo godevano e che l’accordo sia intervenuto per soddisfare, a determinate condizioni, tali aspettative, altrimenti mortificate ‘.
9.2. Anche le riportate considerazioni, tuttavia, risultano in contrasto con i principi di diritto riportati sub § 9, e in una duplice prospettiva.
9.3. Tali rilievi della Corte territoriale, infatti, ovviamente risentono in primo luogo della monca esegesi letterale del testo contrattuale di cui s’è detto , sicché la ratio della clausola intravista dalla stessa Corte non può armonizzarsi con le sue precedenti osservazioni.
9.4. In secondo luogo, la stessa ratio dell’accordo collettivo del l’8 .6.2004 in parte qua è stata individuata in una
chiave dichiaratamente ipotetica (dice la stessa Corte: ‘E’ invece ben più logico ipotizzare che …’), e non di certezza.
A sua volta, l’ipotesi così delineata è riferita ad una ‘aspettativa di conseguimento … in capo agli operai RAGIONE_SOCIALE che ancora non lo godevano ‘ ; aspettativa che la stessa Corte ha desunto in sintesi, non da qualche specifica previsione dell’accordo da interpretare , sia pure alla luce delle pregresse vicende contrattuali, nazionali ed aziendali, bensì dal sol fatto che rispetto a differenti categorie di dipendenti, gradualmente, ma in passato, e prima del CCNL del 2003, l’emolumento in questione era stato riconosciuto.
9.5. Infine, la Corte d’appello ha ritenuto di trarre ‘ulteriore avallo della interpretazione qui accolta’ dall’ ‘esistenza della tabella allegata all’accordo nella q uale è contenuta una ricognizione numerica degli operai B2 potenziali beneficiari dell’erogazione dell’emolumento al termine del percorso professionale previsto. Viceversa né la sentenza impugnata né l’AMA offrono una spiegazione di questa tabella’.
La stessa Corte, tuttavia, non illustra in quale chiave da tale tabella, che costituiva un allegato ad un accordo sindacale aziendale (il quale quindi poteva meglio tener conto appunto del personale impiegato) e che recava una ricognizione meramente numerica, e non nominativa, degli operai B2 potenziali bene ficiari dell’erogazione dell’emolumento in questione al termine del percorso professionale previsto, potesse trarsi conferma che l’accordo stesso fosse volto a prevedere la futura erogazione del l’emolumento all’esito di detto percorso professionale in
favore di lavoratori che in precedenza non lo avevano mai percepito. Ed infatti sempre la Corte addebita alla sentenza di primo grado e all’A MA di non aver offerto una spiegazione di questa tabella, senza tuttavia aver proposto essa una lettura di questo documento, che poteva rappresentare dato esegetico rilevante ex art. 1363 c.c., tale da consolidare l’interpretazione del testo contrattuale in senso stretto dalla stessa sostenuta, in dichiarato dissenso con altra interpretazione di quell’accordo, che, come s’è visto, è risultata plausibile al vaglio in questa sede di legittimità.
Si è in presenza, in definitiva, di un’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale dell’8.6.2004, che collide con i canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 e. 1363 c.c.
Pertanto, ribadito il consolidato orientamento, secondo cui l’interpretazione della volontà contrattuale si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice del merito , e, risultando assorbito il secondo motivo di ricorso (che attiene, invece, ad aspetti probatori), la sentenza impugnata dev’essere cassata in relazione al primo motivo accolto , con rinvio alla Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese anche di questo giudizio di cassazione, dovrà procedere ad una nuova interpretazione dell’accordo sindacale aziendale dell’8.6.2004, in conformità ad idonei canoni ermeneutici legali, ed ai principi di diritto enunciati al § 9 di questa motivazione, in base anzitutto a completa considerazione del contenuto letterale di tale testo contrattuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa