Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6236 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6236 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10468-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, MONTELLA PASQUALE, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 5113/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/11/2021 R.G.N. 1117/2018;
Oggetto
Costituzione rapporto
privato
R.NUMERO_DOCUMENTO.N.NUMERO_DOCUMENTO
Cron. Rep. Ud 04/12/2025 CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado ha dichiarato che tra i lavoratori in epigrafe indicati e la RAGIONE_SOCIALE si era costituito un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a far data alla loro assunzione presso la società interposta (RAGIONE_SOCIALE) nel medesimo livello professionale rivestito presso l’interposta, con riconoscimento dell’anzianità maturata dalla stessa data e del pagamento della retribuzione, oltre contributi previdenziali ed accessori di legge.
Avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito i lavoratori in epigrafe indicati.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 414 e 437 cpc e dell’art. 32 legge n. 183/2010, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto che non si fosse verificata alcuna decadenza ad agire, per tutti gli originari ricorrenti, in considerazione del fatto che questi ultimi avevano cessato il rapporto di lavoro in data 9.12.2014 mentre la impugnativa del licenziamento era avvenuta in data 30.1.2015. Si deduce che, nella fattispecie, operava, nei confronti di essa RAGIONE_SOCIALE, l’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010 per cui la decorrenza del termine non risaliva alla data del
licenziamento intimato da RAGIONE_SOCIALE, bensì dal giorno in cui avevano cessato la propria attività presso la committente: ciò, dalla istruttoria espletata, risaliva all’ottobre del 2014 , mentre per il solo COGNOME al giugno 2014, in relazione alla cui posizione era stata, peraltro, dai giudici di appello ammessa tardivamente la lettera di licenziamento ai fini di rilevare la data del recesso.
Il motivo non è meritevole di accoglimento, anche se vanno integrate e corrette le argomentazioni della Corte territoriale posta a fondamento del rigetto della eccezione di decadenza ex art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010.
Invero, questa Corte ha specificato che il licenziamento intimato dall’appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l’operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all’azione, volta alla costituzione o all’accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l’appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l’azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l’appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024; Cass. n. 39490/2021).
Non vengono in rilievo, pertanto, ai fini della eccepita decadenza, in tale fattispecie contrattuale, né la data del licenziamento intimato dal formale datore di lavoro, né la cessazione dell’attività presso la committente, ma unicamente una formale comunicazione scritta da parte del committente che, nel caso in esame, pacificamente non risulta.
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la
Corte territoriale erroneamente ritenuto illegittimo il contratto di appalto intercorso tra RAGIONE_SOCIALE, valutando in modo non corretto le prove in atti e violando il principio dell’onere della prova che, in tema di interposizione illecita, grava sui lavoratori.
Il motivo non è meritevole di accoglimento presentando profili di infondatezza e di inammissibilità.
È infondato, perché la sentenza impugnata è in linea, in punto di diritto, con i precedenti affermati in sede di legittimità (Cass. n. 15557/2019) secondo cui, l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore; inoltre, è stato precisato che, in tema di interposizione di manodopera, la genuinità di un appalto di opere o servizi, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, presuppone – specie nell’ipotesi di appalti c.d. labour intensive, vale a dire ad alta intensità di manodopera -la verifica dell’affidamento all’appaltatore della realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, connotata da un reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e da un impiego di mezzi propri, con la relativa assunzione del rischio d’impresa, con la conseguenza che non è sufficiente la preponderanza del servizio appaltato per il numero del
personale addetto al servizio e per la professionalità specifica dei lavoratori, ma occorre la costituzione di un gruppo di lavoratori coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how, tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 12551/2020; Cass. 18945/2025).
È, invece, inammissibile la censura lì dove viene criticato l’accertamento di merito, svolto dai giudici di seconde cure, in quanto adeguatamente motivato in relazione alla valutazione dell’attività istruttoria espletata e, pertanto, insindacabile in questa sede.
Va ribadito, infine, che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 17313/2020).
Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1206 e 1207 cod. civ e dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che, dal 19 genn aio 2015, data dell’invio della messa in mora dei lavori verso la committente, l’obbligazione retributiva era in capo alla RAGIONE_SOCIALE mentre fino al dicembre 2014 a obbligazione era stata adempiuta dalla RAGIONE_SOCIALE e i
lavoratori non potevano due volte ricevere la stessa prestazione retributiva. Si sostiene che tale impostazione era errata perché valida solo nel caso in cui l’offerta lavorativa era successiva alla sentenza che avesse accertato la sussistenza del rapporto di lavoro presso la committente; prima di questo momento si sarebbe potuto parlare solo di obbligazione risarcitoria con conseguente applicazione delle regole disciplinanti la materia, ivi comprese le eccezioni relative alla detrazione dell’ aliunde perceptum e alla preventiva escussione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003.
Il motivo è inammissibile.
Invero, la Corte territoriale non affronta la questione circa la natura retributiva o risarcitoria dell’obbligazione in parola e la ricorrente non ha specificato il ‘dove’, il ‘come’ ed il ‘quando’ la stessa sia stata prospettata ai giudici di merito negli stessi termini oggi articolati.
A ciò si aggiunga che non appare chiaro quale sia il concreto interesse della società atteso che, in assenza di prova su un aliunde perceptum , non è specificato quali conseguenze pratiche, dalla individuazione di una diversa natura della obbligazione, si possano desumere attesa la accertata sussistenza di un fenomeno di interposizione illecita.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.12.2025 La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME