Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1223 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1223 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15239-2020 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 24/09/2019 R.G.N. 313/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Costituzione e retribuzione rapporto privato
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 12/11/2025
CC
La Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassariha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva respinto, per intervenuta decadenza, le domande proposte da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, dirette ad ottenere, sul presupposto di una interposizione fittizia di manodopera -intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE prima e, successivamente, tra la RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente era stato dipendente formale e la suddetta Banca, presso la quale, in virtù di contratti di fornitura di meri servizi di facchinaggio aveva invece svolto mansioni impiegatizie- la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, alle dipendenze dell’effettivo ut ilizzatore con effetto dal 19.10.1998 al 31.3.2013, con la qualifica di impiegato, nonché al pagamento delle differenze retributive, tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto, oltre alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento dei danni.
I giudici di seconde cure hanno precisato che: a) l’art. 32 della legge n. 183/2020, per il rinvio operato all’art. 6 della legge n. 604/1966, non richiedeva, ai fini della sua operatività, la necessità di un provvedimento formale di licenziamento e la necessità di una sua impugnazione, bensì il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto di lavoro e della sua conseguente impugnazione; b) l’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183/2010, qualora fosse interpretato nel senso di richiedere un atto formale di licenziamento da parte del reale datore di lavoro, avrebbe lasciato al lavoratore la discrezionalità dei termini di impugnazione e ciò sarebbe in contrasto con la finalità della disposizione perseguita dal legislatore; c) nella fattispecie in esame, sia avendo riguardo alla cessazione del contratto di appalto (marzo 2013) che al
licenziamento intimato dalla formale datrice di lavoro (31.12.2013), a fronte di un ricorso giurisdizionale proposto l’11.4.2014, il termine decadenziale era spirato; d) dall’impossibilità di accertare l’effettiva esistenza di un rapporto di un rapporto di lavoro con un soggetto diverso dal titolare apparente conseguiva l’impossibilità di accertare l’esistenza di un eventuale credito per differenze retributive; e) andava esclusa ogni violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione da tale ricostruzione dogmatica delle norme in esame.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’intimata RAGIONE_SOCIALE
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell’art. 60 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 32 della legge n. 183/2010 e agli artt. 2 e 6 della legge n. 604/1966, per avere la Corte territoriale, erroneamente, ritenuto, privilegiando una interpretazione delle norme esclusivamente in funzione della esigenza datoriale di rapida definizione di situazioni contenziose, che: a) il dies a quo di cui all’art. 32 legge n. 183/2010 iniziava a decorrere dalla data di scadenza del contratto di appalto (marzo 2013); b) non era necessario un atto scritto di recesso da parte del committente, dato che il rapporto di lavoro formale intercorreva con il datore di lavoro
apparente; c) il committente comunque avrebbe potuto valersi del recesso intimato dal datore di lavoro apparente; si chiede, inoltre, che fosse affermato il principio, anche sollevando questione di illegittimità costituzionale dell’art. 32 citato, che, in caso di licenziamento verbale o per fatti concludenti e/o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento, anche in ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, fosse sempre e comunque inefficace ai sensi dell’art. 2 co. 3 legge n. 604/1966.
Con il secondo motivo si censura l’ulteriore profilo di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010 e degli artt. 27 e 28 D.lgs. n. 276/2003, per avere erroneamente i giudici di merito ritenuto che il term ine di cui all’art. 32 legge n. 183/2010, decorresse ipso facto dalla cessazione della prestazione lavorativa; si evidenzia che, nel caso in esame, non si verteva in una ipotesi di somministrazione di lavoro ex art. 27 D.lgs. n. 276/2003 e che, pertanto, era da considerarsi erronea l’affermazione fatta dalla Corte di appello, incidenter tantum , secondo cui occorreva la validità del licenziamento intimato dal datore di lavoro in quanto, nei casi di somministrazione fraudolenta e/o di interposizione illecita di manodopera, il licenziamento intimato dal datore di lavoro apparente era inesistente ed inefficace e non rientrava nelle ipotesi di sanatoria di cui all’art. 27 D.lgs. n. 276/2003.
Con il terzo motivo si obietta la violazione e /o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 32 della legge n. 183/2010 e agli artt. 2909 e 2116 cod. civ.; in subordine, la questione di legittimità costituzion ale dell’art. 32, in relazione all’art. 3, 24, 36 e 38 Cost., per avere, in ogni caso, la Corte territoriale
erroneamente ritenuto che la rilevata decadenza in questione fosse preclusiva all’esame delle ulteriori e distinte domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ.
Con il quarto motivo si eccepisce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 92 cpc, per avere la Corte di appello condannato esso ricorrente al pagamento delle spese di lite non considerando la novità della questione esaminata e l’assenza di precedenti di legittimità in materia.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono fondati nei sensi di cui in motivazione.
Si richiamano le argomentazioni dei precedenti di questa Corte (Cass. n. 20383/2022; Cass. n. 20382/2022; Cass. n. 20727/2022), condivise pienamente da questo Collegio e dalle quali non si ritiene doversi discostare, rese in analoghe fattispecie.
In primo luogo, vanno richiamati i principi di diritto statuiti dalla sentenza n. 40652/2021 (‘La decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nelle ipotesi di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso’ ).
Orbene, nel caso che ci occupa, il giudice di secondo grado aveva considerato che il ricorrente prospettava, appunto, non già una mera somministrazione di lavoro sebbene irregolare (cui sarebbe riferibile il più recente art. 38 d.lgs. n. 81/2015), bensì un’interposizione illegittima di manodopera (il ricorrente aveva, tra l’altro, dedotto, non solo
di aver lavorato, in qualità di impiegato di 2^ livello ed archivista, sempre e solo in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fin dal 19.10.1998, pur se formalmente assunto dalle due suindicate cooperative, ma anche di aver ricevuto direttive circa le mansioni da espletare dai responsabili del RAGIONE_SOCIALE dei vari uffici). Inoltre, nella decisione della Corte territoriale qui oggetto di ricorso, come premesso, era stata richiamata Cass. n. 13197/2017, i cui principi, tuttavia, sono stati specificati e delimitati nei termini dianzi illustrati nelle più recenti pronunce di questa Sezione sopra menzionate.
Ed anche nel caso in questione è pacifico che sia mancato un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che abbia negato la titolarità del rapporto lavorativo tra l’attuale ricorrente e la società intimata mentre il rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE era cessato il 31.12.2013.
Del resto, i principi di cui alla citata sentenza 40652/2021 sono stati ribaditi da ulteriori pronunce di legittimità, tra cui Cass. n. 6266/2024, secondo cui ‘Il licenziamento intimato dall’appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l’operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all’azione, volta alla costituzione o all’accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l’appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l’azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l’appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto’ e Cass. n. 32412/2023 che ha precisato che ‘Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica -dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro – di cui all’art. 80-bis
del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l’art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. – anch’esso abrogato – rinviava) e all’attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015’.
La pronuncia gravata per cassazione, perciò, non è conforme al su riportato principio di diritto.
L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l’esame del terzo motivo e del quarto motivo, innanzi riferiti.
La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto richiamati.
Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12.11.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME