Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22508 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22508 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15992-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4400/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 3797/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Interposizione fittizia manodopera -obbligo retributivo
R.G.N. 15992/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/07/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che con cui era stata rigettata l’opposizione della società al decreto ingiuntivo (n. 1367/2014) emesso su ricorso di NOME COGNOME per l’importo di euro 64.173,32.
La Corte territoriale ha premesso che il credito oggetto del decreto ingiuntivo aveva titolo nella sentenza parziale pronunciata dal Tribunale di Frosinone (n. 1427/2010), in separato procedimento, che, sul presupposto della non genuinità dell’appalto, aveva dichiarato costituito tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dall’1.1.2000, ai sensi degli artt. 27, primo coma, e 29, comma 3bis, del d.lgs. n. 276 del 2003. Ha accertato che la società non aveva ottemperato all’ordine di ripristino del rapporto, nonostante la messa in mora effettuata dal COGNOME, e che era pertanto tenuta al pagamento delle retribuzioni; ha escluso che i pagamenti eseguiti in favore del COGNOME dalla società RAGIONE_SOCIALE, subentrata nel medesimo appalto e alle cui dipendenze il predetto aveva lavorato dal 2008, potessero avere incidenza libe ratoria, ai sensi dell’art. 1180, comma 1, c.c.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1, legge n. 1369 del 1960, degli artt. 29, comma 3bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, dell’art. 1180 c.c., per avere la Corte d’appello respinto l’eccezione di aliunde percptum in relazione ai compensi percepiti dal COGNOME nel periodo oggetto di ingiunzione, o meglio, per aver negato l’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE in favore del COGNOME.
Il motivo è infondato, come già statuito da questa Corte in controversie di analogo tenore proposte su ricorso della RAGIONE_SOCIALE per motivi sovrapponibili a quello in esame (v. Cass. n. 1036 del 2024; n. 868 del 2024; n. 33658 del 2022; n. 27988 del 2021).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2990 del 2018, relativa ad una fattispecie di appalto non genuino, comparabile a quella oggetto di causa, hanno statuito che l’art. 29, comma 3bis, il quale rinvia all’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (secondo cui “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”) ‘consente, in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’incidenza liberatoria dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi (ai sensi dell’art. 1180, comma 1, c.c.) ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, pagamenti effettuati a vantaggio del soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione’ (sentenza, p. 18, penultimo cpv.).
L’efficacia liberatoria, in base alle disposizioni richiamate, può essere riconosciuta unicamente ai pagamenti eseguiti dal datore di lavoro fittizio (somministratore in ipotesi di somministrazione irregolare o appaltatore in caso di appalto non genuino) ma non da soggetti terzi, come nella specie la RAGIONE_SOCIALE, che compensino una prestazione resa dal dipendente nel loro esclusivo interesse.
Come affermato nei precedenti sopra richiamati, relativi al contenzioso RAGIONE_SOCIALE, la disposizione di cui all’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, a cui rinvia l’art. 29, comma 3bis, si riferisce evidentemente ai “pagamenti” effettuati dal soggetto somministratore o appaltatore rispetto al quale è stata accertata la somministrazione irregolare ovvero l’appalto illecito e non ai pagamenti effettuati dal qualsiasi altro datore di lavoro che abbia retribuito il dipendente in adempimento di una obbligazione propria, restando irrilevanti, stante l’inoperatività del principio della compensatio lucri cum damno , le somme eventualmente percepite dal lavoratore per rapporti di lavoro diversi da quello con il soggetto appaltatore che era parte dell’appalto dichiarato illecito.
La pretesa della ricorrente di detrarre dall’importo dovuto a titolo di retribuzioni le somme percepite per il lavoro prestato dal lavoratore alle dipendenze di altro datore di lavoro è, come ritenuto dalla Corte territoriale, infondata. Dal che discende il rigetto del ricorso.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 12 Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2024