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Interposizione fittizia manodopera: la paga del terzo

La Corte di Cassazione ha stabilito che in un caso di interposizione fittizia di manodopera, il datore di lavoro effettivo (committente) non può detrarre dalle retribuzioni dovute le somme che il lavoratore ha percepito da un altro datore di lavoro. L’efficacia liberatoria è riconosciuta solo per i pagamenti effettuati dall’intermediario fittizio originario, e non da soggetti terzi con cui il lavoratore ha instaurato un nuovo e distinto rapporto di lavoro.

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Pubblicato il 18 gennaio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Interposizione Fittizia di Manodopera: lo Stipendio da un Nuovo Lavoro Non Libera il Vecchio Datore

L’interposizione fittizia di manodopera rappresenta una pratica illecita in cui un lavoratore, pur prestando la propria attività per un’azienda (committente), risulta formalmente dipendente di un’altra (appaltatore fittizio). Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto cruciale: se il lavoratore trova un nuovo impiego, lo stipendio percepito da questo terzo datore di lavoro non può essere detratto dalle somme dovutegli dal committente. Analizziamo questa importante decisione.

Il Caso: un Appalto Illecito e la Richiesta di Pagamento

I fatti traggono origine da una vicenda che ha visto protagonista un lavoratore e una grande azienda di trasporti. In un precedente giudizio, era stata accertata l’esistenza di un appalto non genuino e, di conseguenza, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’azienda di trasporti (committente) sin dall’anno 2000.

Nonostante l’ordine del giudice di ripristinare il rapporto, l’azienda non vi aveva ottemperato. Il lavoratore ha quindi ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate, per un importo superiore a 64.000 euro. L’azienda si è opposta, sostenendo che da tale somma dovessero essere detratti i compensi che il lavoratore aveva percepito a partire dal 2008 da una terza società, subentrata nel medesimo appalto.

La Questione Giuridica: Aliunde Perceptum e Interposizione Fittizia di Manodopera

Il cuore della controversia risiede nell’applicabilità del principio dell’ aliunde perceptum. L’azienda committente sosteneva che i guadagni ottenuti dal lavoratore presso un altro datore di lavoro dovessero ridurre il proprio debito retributivo. In pratica, chiedeva di poter beneficiare del fatto che il lavoratore avesse trovato un’altra occupazione.

La Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, e l’azienda ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle norme in materia di interposizione fittizia di manodopera e di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.). La questione era quindi stabilire se i pagamenti ricevuti da un datore di lavoro completamente diverso da quello fittizio potessero avere efficacia liberatoria per il datore di lavoro reale.

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito e fornendo una motivazione chiara e netta. Gli Ermellini hanno richiamato la normativa specifica (art. 29, comma 3bis, del D.Lgs. 276/2003, che rinvia all’art. 27, comma 2), la quale prevede che i pagamenti effettuati dal somministratore o dall’appaltatore fittizio (cioè l’intermediario) valgono a liberare il datore di lavoro effettivo (l’utilizzatore/committente).

Questa norma, tuttavia, ha una portata ben definita: si riferisce esclusivamente ai pagamenti eseguiti dal soggetto che ha agito come intermediario fittizio nel rapporto di lavoro illecito. Non può essere estesa, invece, ai pagamenti effettuati da qualsiasi altro datore di lavoro che abbia successivamente assunto il dipendente in adempimento di un’obbligazione propria, nata da un contratto di lavoro distinto e autonomo.

La Corte ha sottolineato che, in questi casi, è inoperativo il principio della compensatio lucri cum damno. Le somme percepite dal lavoratore da altri rapporti di lavoro non costituiscono un vantaggio derivante dall’inadempimento del primo datore, ma sono semplicemente il corrispettivo di una nuova e diversa prestazione lavorativa. Pertanto, la pretesa del committente di detrarre tali somme è stata ritenuta infondata.

Le Conclusioni

La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale a tutela del lavoratore nei casi di interposizione fittizia di manodopera. Il datore di lavoro che ha beneficiato illecitamente della prestazione lavorativa è pienamente responsabile degli obblighi retributivi e non può scaricare le proprie responsabilità o ridurre il proprio debito a seguito delle successive vicende professionali del lavoratore. L’unica eccezione prevista dalla legge riguarda i pagamenti già effettuati dall’intermediario fittizio, al fine di evitare una duplicazione del pagamento per la medesima prestazione. Qualsiasi altra retribuzione percepita dal lavoratore per un diverso impiego è irrilevante ai fini dell’obbligazione del datore di lavoro effettivo.

In un caso di interposizione fittizia di manodopera, se il lavoratore trova un altro impiego, lo stipendio percepito dal nuovo datore di lavoro può essere detratto da quanto gli deve il datore di lavoro effettivo?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che solo i pagamenti effettuati dal datore di lavoro fittizio (l’intermediario nell’appalto non genuino) possono avere efficacia liberatoria. Le retribuzioni percepite da un qualsiasi altro datore di lavoro, in un rapporto diverso, non possono essere detratte.

Qual è la differenza tra pagamenti effettuati dall’appaltatore fittizio e quelli di un terzo datore di lavoro?
I pagamenti dell’appaltatore fittizio sono considerati dalla legge (art. 27 e 29, d.lgs. 276/2003) come un adempimento che libera, fino a concorrenza della somma pagata, il datore di lavoro effettivo. I pagamenti di un terzo, invece, derivano da un’obbligazione contrattuale autonoma e non hanno alcun effetto liberatorio per il datore di lavoro effettivo.

Il principio della compensatio lucri cum damno si applica in questi casi?
No, la sentenza chiarisce che il principio della compensatio lucri cum damno è inoperativo in questa fattispecie. L’obbligo retributivo del datore di lavoro effettivo non può essere ridotto dai guadagni che il lavoratore ha ottenuto da altri rapporti di lavoro.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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