Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32450 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32450 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
Oggetto
R.G.N. 13735/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 13735-2021 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6727/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2020 R.G.N. 1468/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda con la quale NOME COGNOME, formalmente dipendente dalla società RAGIONE_SOCIALE, addetto alla pulizia delle stazioni e degli scali ferroviari nell’ambito di appa lto conferito da RAGIONE_SOCIALE , premesso di avere svolto prevalentemente attività di revisione e manutenzione dei carri sotto le direttive e con le attrezzature della convenuta RAGIONE_SOCIALE, dedotta la esistenza di un’illecita interposizione di m anodopera in violazione dell’art. 1 l. n. 1369/1960, aveva chiesto accertarsi la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima società con condanna della stessa alla ricostruzione della posizione lavorativa ed al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio;
la statuizione di conferma è stata fondata sulle emergenze in atti dalle quali, secondo la Corte distrettuale, non era dato evincere una diretta gestione del rapporto di
lavoro in oggetto da parte della committente RAGIONE_SOCIALE;
per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso sulla base di un unico e articolato motivo NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME quali eredi dell’originario ricorrente; RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso;
Rilevato che
con unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 115 e 116, cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per essersi discostata dai principi della Suprema Corte in tema di accertamento del fenomeno interpositorio nonché in tema di non contestazione; in relazione a tale ultimo aspetto sostiene, in particolare, che la convenuta RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in primo grado, aveva ammesso rispetto al rapporto in controversia ‘uno sdoppiamento’ di funzione per cui la RAGIONE_SOCIALE, formale datrice di lavoro, provvedeva alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro mentre il controllo tecnico restava riservato alla committente RAGIONE_SOCIALE la quale aveva giustificato tale ‘sdoppiamento’ con il fatto che ragioni di sicurezza e la stessa natura pubblica del trasporto non consentivano che soggetti diversi da RAGIONE_SOCIALE potessero impartire direttive tecniche e controllare l’esa tta esecuzione del servizio; in questa prospettiva censura la valutazione di attendibilità dei testi di RAGIONE_SOCIALE resa dai giudici di secondo grado e deduce assoluta carenza di motivazione sul punto;
il motivo è infondato;
2.1. in relazione al primo profilo di censura, si premette che la Corte distrettuale ha affermato che occorre distinguere l’ipotesi in cui i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore sono gestiti direttamente dal committente dall’ipotesi in cui il committente esercita solo i poteri di controllo sull’esecuzione del servizio appaltato espressamente distinto e che non può ritenersi preclusa al committente una verifica, secondo modalità predeterminate, dell’esecuzione del servizio; ha quindi ritenuto di ricondurre a tale ultimo ambito i poteri esercitati da RAGIONE_SOCIALE e ciò sulla base di un accertamento di fatto insuscettibile di essere in questa sede rivisitato stante la preclusione scaturente dalla esistenza cd. di doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ.; parte ricorrente non ha, infatti, come suo onere, onde evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);
2.2. ferma quindi la intangibilità dell’a ccertamento fattuale, esclusa la denunziata ma non argomentata apparenza di motivazione, per essere le ragioni alla base del decisum chiaramente evincibili nei relativi presupposti, fattuali e giuridici, il parametro al quale il giudice di merito ha mostrato di ancorare l’esclusione della illecita intermediazione di manodopera si sottrae alle censure articolate risultando del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti “endoaziendali”,
caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatoredatore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. 15557/2019, Cass. n. 27213/2018, Cass. n. 7820/2013, Cass. n. 5648 /2009, Cass. n. 18281/2007, Cass. n. 14302/2002);
2.3. in relazione al secondo profilo di censura, concernente la pretesa ammissione da parte di RAGIONE_SOCIALE dell’avvenuto diretto esercizio di concreta gestione del rapporto di lavoro del COGNOME, si rileva, in primo luogo, che parte ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 cod. proc. civ., omette la integrale trascrizione delle difese di RAGIONE_SOCIALE, come indispensabile al fine di cogliere il complessivo significato del brano della memoria di primo grado estrapolato e trascritto in ricorso, destinato a dimostrare, in tesi, il riconoscimento da parte della società RAGIONE_SOCIALE di avere esercitato i tipici poteri datoriali nei confronti del COGNOME; in secondo luogo, la censura muove dalla inesatta configurazione dell’ambito a pplicativo del principio di non contestazione che per essere utilmente invocato deve riferirsi a precise circostanze fattuale e non, come viceversa avvenuto nel caso di specie, secondo quanto
evincibile dal ricorso per cassazione, ad espressioni meramente qualificatorie, inidonee a sostituire la necessità di procedere al concreto accertamento fattuale della situazione dedotta Corte (Cass. n. 20221/2016, Cass. n. 10111/2006);
in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi respinto e le spese regolate secondo soccombenza;
sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del l’11