Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22916 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
PU
Civile Sent. Sez. L Num. 22916 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 32284-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale avverso la sentenza n. 1340/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 307/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento ricorso principale e rigetto dei ricorsi incidentali.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza gravata, ha ritenuto fondato il credito portato dalla cartella opposta dall’attuale ricorrente , per maggiori premi, sanzioni e interessi dovuti all’ RAGIONE_SOCIALE per riclassificazione del rischio, in riferimento al periodo 2007-2014, nei limiti della minor somma indicata in dispositivo.
Il giudice di prime cure riteneva illegittima l’iscrizione a ruolo, in pendenza del giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo, RAGIONE_SOCIALE somme portate dalla cartella opposta e, valutato comunque il merito della dibattuta riclassificazione, riteneva fondate le somme pretese dall’RAGIONE_SOCIALE.
Sulla controversa questione della inesigibilità del credito RAGIONE_SOCIALE, devoluta dalla RAGIONE_SOCIALE sul presupposto della richiesta sospensione della riscossione RAGIONE_SOCIALE somme in pendenza del giudizio di accertamento
negativo, a norma dell’art. 1, co.537 e ss. legge n.228 del 2012, la Corte di merito, ribadito che la deduzione atteneva ad una inesigibilità meramente temporanea del credito iscritto a ruolo e preteso dall’RAGIONE_SOCIALE , rimarcava che prima del compimento del complesso iter, procedimentale e amministrativo, era intervenuto il decreto del primo giudice, di sospensione dell’efficacia della cartella opposta, onde gli effetti auspicati erano stati ottenuti con il provvedimento giudiziale e si palesavano, pertanto, carenti d ‘ interesse le doglianze intese a valorizzare il silenzio della PRAGIONE_SOCIALE. al diverso fine dell’annullamento di diritto del ruolo, predicabile solo in presenza di cause potenzialmente estintive della pretesa, insussistenti, invece, nella specie.
Inoltre, per quanto in questa sede rileva, la Corte di merito, in ordine al quantum , fatte proprie le conclusioni rassegnate da ll’ausiliare officiato in giudizio, condannava la società al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze per premi e accessori, senza includere gli interessi moratori.
Avverso tale sentenza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale la RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e ha proposto ricorso incidentale condizionato, avverso il quale la RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso principale, la RAGIONE_SOCIALE, con l’unico motivo, si duole di violazione dell’art. 1, co.540, legge n.228 del 2012 nel testo applicabile ratione temporis , previgente alla riforma di cui al d.lgs. n.159
del 2015, e assume l’erronea applicazione della norma , così come riformata, con la conseguenza che la cartella avrebbe dovuto essere annullata per inesigibilità del credito, in pendenza dell’azione di accertamento negativo del credito.
L’unica doglianza in tali termini svolta dalla parte ricorrente principale è da rigettare perché non scalfisce la decisione che ha motivato, ed illustrato, il fondamento della inesigibilità temporanea del credito, questione ben distinta dall’inesigibilità per sopravvenuti fatti estintivi esulante dalla vicenda all’esame, traendone la conseguente affermazione della carenza d ‘ interesse, in ragione del sopraggiunto provvedimento giudiziale del giudice investito del giudizio di opposizione alla cartella e determinatosi a sospendere l’efficacia esecutiva della cartella opposta.
Le disposizioni che si assumono violate, a sostegno, in tesi, della caducazione del credito nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, esulano dalla prospettazione e allegazione di fatti estintivi del credito per essere stata introdotta, nel giudizio di merito, una mera inesigibilità temporanea, ben diversa, come già detto, dall’estinzione definitiva del credito vantato dall’RAGIONE_SOCIALE (cfr., in tema di procedura di sospensione introdotta dall’art. 1, commi 537 – 540, l. n. 228/2012, Cass. n. 16249 del 2023).
Il ricorso principale è, pertanto, da rigettare.
Passando all’esame del ricorso incidentale dell’ RAGIONE_SOCIALE, con il primo motivo d’impugnazione si deduce nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, allegando l’ errore di calcolo per riclassificazione a seguito di rideterminazione del premio.
E’ pur vero che l’errore di calcolo non costituisce motivo d’impugnazione ma l’illustrazione del motivo ad ombra, efficacemente, l’ulteriore difformità tra conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio e la somma finale indicata e cristallizzata nel dispositivo, tale da rendere la motivazione apparente e inidonea, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale.
Del pari fondato è il secondo motivo con il quale l’RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione dell’art. 116, co.9, legge n.388/2000, per avere la Corte di merito escluso la maturazione degli interessi moratori.
A mente dell’art. 116, legge n.388 del 2000, recante: «Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare», il comma 9 recita: «Dopo il raggiungimento del tetto massimo RAGIONE_SOCIALE sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
Ebbene, nella descritta cornice normativa gli interessi moratori esprimono una intrinseca vis deterrente, per cui sono dovuti, come gli ulteriori accessori, senza ulteriore domanda, come del resto la voluntas legis ha reso palese mediante l’uso d ella locuzione «sul debito contributivo maturano interessi» e tanto guida l’interprete nel ritenere dovuti gli interessi moratori senza ulteriore domanda giacchè gli interessi maturano automaticamente.
Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato di ADER.
In definitiva, la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto e, per essere necessario nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto, la causa va rinviata alla stessa Corte d’appello , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettato il ricorso principale e assorbito l’incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14