Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14442 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27123 -2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’a INDIRIZZO e l’AVV_NOTAIO dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente e ricorrente incidentale – e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico e COGNOME NOME quale socio nell’interesse proprio e della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata la RAGIONE_SOCIALE in Roma, alla INDIRIZZO, presso e nello studio dell’ AVV_NOTAIO e NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi tutti da ll’ AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE anche dall’AVV_NOTAIO, giuste procure allegate al controricorso e alla memoria di costituzione, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI NAPOLI in data 29/4/2019, nel fascicolo NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/5/2025 dal consigliere COGNOME;
sentito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto , previo controllo dell’integrità del contraddittorio, l’accoglimento del secondo, terzo e ottavo motivo di ricorso principale e dell’unico motivo di ricorso incidentale del Ministero, assorbito il sesto motivo di ricorso principale e rigettati i restanti motivi e il ricorso incidentale delle due società;
lette le memorie delle parti;
sentito il difensore delle parti ricorrenti che ha rappresentato l’assoluzione di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 28304/2019); sentite le altre parti;
considerato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell’ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero, e, tra
esse, in particolare, i soggetti (nella specie, gli eredi dell’imputato deceduto) a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso (cfr. ex multis , Cass. Sez. 2, n. 24786 del 07/12/2010; Cass. Sez. 6 – 2, n. 13784 del 02/05/2022);
rilevato, tuttavia, che dagli atti depositati dai ricorrenti risulta la notifica del ricorso in opposizione ex art. 170 d. P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 nei confronti del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE presso la Corte d’appello di Napoli e non al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento n.NUMERO_DOCUMENTO, conclusosi con l’ordinanza del 29/4/2019 qui impugnata, allo scopo di verificare l’integrità del contraddittorio .
P.Q.M.
La Corte dispone, a cura della cancelleria, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento RG . n. 22625/2017, conclusosi con l’ordinanza del 29/4/2019 qui impugnata , rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda