Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14442 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14442 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27123 -2019 proposto da:
NOMECOGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati presso l’a vv. NOME COGNOME e l’avv. prof. NOME COGNOME dai quali sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis ;
– controricorrente e ricorrente incidentale – e contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico e NOME COGNOME quale socio nell’interesse proprio e della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata la RAGIONE_SOCIALE in Roma, alla INDIRIZZO presso e nello studio dell’ avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentati e difesi tutti da ll’ avv. NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE anche dall’avv. NOME COGNOME giuste procure allegate al controricorso e alla memoria di costituzione, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI NAPOLI in data 29/4/2019, nel fascicolo RG 22625/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/5/2025 dal consigliere NOME COGNOME
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto , previo controllo dell’integrità del contraddittorio, l’accoglimento del secondo, terzo e ottavo motivo di ricorso principale e dell’unico motivo di ricorso incidentale del Ministero, assorbito il sesto motivo di ricorso principale e rigettati i restanti motivi e il ricorso incidentale delle due società;
lette le memorie delle parti;
sentito il difensore delle parti ricorrenti che ha rappresentato l’assoluzione di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 28304/2019); sentite le altre parti;
considerato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nominato nell’ambito di un procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il pubblico ministero, e, tra
esse, in particolare, i soggetti (nella specie, gli eredi dell’imputato deceduto) a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso (cfr. ex multis , Cass. Sez. 2, n. 24786 del 07/12/2010; Cass. Sez. 6 – 2, n. 13784 del 02/05/2022);
rilevato, tuttavia, che dagli atti depositati dai ricorrenti risulta la notifica del ricorso in opposizione ex art. 170 d. P.R. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 nei confronti del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli e non al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento n.RG 22625/2017, conclusosi con l’ordinanza del 29/4/2019 qui impugnata, allo scopo di verificare l’integrità del contraddittorio .
P.Q.M.
La Corte dispone, a cura della cancelleria, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento RG . n. 22625/2017, conclusosi con l’ordinanza del 29/4/2019 qui impugnata , rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda