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Integrazione retribuzione direttore amministrativo: no bonus

Un ex Direttore Amministrativo di un’Azienda Sanitaria Locale ha richiesto un’integrazione retributiva del 20%, sostenendo che la valutazione positiva del Direttore Generale dovesse estendersi automaticamente a lui. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1796/2024, ha rigettato il ricorso. La Corte ha chiarito che l’integrazione retribuzione direttore amministrativo non è un automatismo, ma è subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici e individuali, fissati annualmente dal Direttore Generale. Viene sottolineata la netta distinzione tra il ruolo e il trattamento economico del Direttore Generale e quello del Direttore Amministrativo, il cui compenso è legato al conseguimento di risultati misurabili e personali.

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Pubblicato il 25 ottobre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Integrazione Retribuzione Direttore Amministrativo: non basta la valutazione positiva del Direttore Generale

L’integrazione retribuzione direttore amministrativo di un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) non è un diritto automatico che scaturisce dalla valutazione positiva del Direttore Generale. È necessario, invece, il raggiungimento di obiettivi specifici, annualmente fissati e misurati. Questo è il principio chiave ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la recente ordinanza n. 1796 del 17 gennaio 2024, che chiarisce i presupposti per l’erogazione della quota variabile dello stipendio per le figure apicali amministrative della sanità.

Il caso: la richiesta di integrazione economica

Un ex Direttore Amministrativo di un’ASL ha agito in giudizio per ottenere la condanna dell’ente a corrispondergli un’integrazione del trattamento economico pari al 20% della retribuzione base. A suo avviso, tale somma gli spettava in conseguenza della valutazione positiva ottenuta dal Direttore Generale dell’ASL da parte della Giunta Regionale.

Il ricorrente sosteneva che, poiché la gestione amministrativa a lui affidata rientrava nell’operato complessivo del Direttore Generale, il buon esito della valutazione di quest’ultimo avrebbe dovuto produrre effetti favorevoli anche nei suoi confronti, legittimando la sua pretesa economica. Sia il Tribunale in primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda, spingendo il dirigente a presentare ricorso in Cassazione.

La normativa di riferimento e l’integrazione retribuzione direttore amministrativo

La controversia ruota attorno all’interpretazione dell’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502 del 1995. Questa norma stabilisce che il trattamento economico dei direttori amministrativo e sanitario può essere integrato da un’ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, “sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori”.

Il ricorrente riteneva che le riforme successive, in particolare il d.lgs. n. 229/1999, avessero elevato il suo ruolo da mero coadiutore a co-gestore dell’azienda, rendendo superflua la fissazione di obiettivi individuali. La valutazione del Direttore Generale, quindi, avrebbe dovuto assorbire anche la sua.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto la tesi del ricorrente, giudicandola infondata. I giudici hanno chiarito che, nonostante le evoluzioni normative, la posizione del Direttore Amministrativo rimane distinta da quella del Direttore Generale. Anche il regime economico è differente: mentre il compenso del Direttore Generale è definito secondo parametri specifici, quello del Direttore Amministrativo è ancorato alla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza amministrativa.

La Corte ha sottolineato che questa distinzione è fondamentale. I compiti e gli obiettivi del Direttore Amministrativo, per quanto importanti, non possono coincidere con quelli, più ampi, del Direttore Generale, che ha incombenze che esulano dall’ambito strettamente giuridico-amministrativo. Di conseguenza, la norma che subordina l’integrazione economica alla “realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale” non può essere disapplicata.

La valutazione positiva del Direttore Generale a livello regionale non si estende automaticamente al Direttore Amministrativo. Per ottenere la quota variabile della retribuzione, è indispensabile che il Direttore Generale abbia preventivamente assegnato al Direttore Amministrativo degli obiettivi specifici e che il raggiungimento di tali obiettivi sia stato verificato. L’assenza di questa attribuzione di obiettivi individuali impedisce il sorgere del diritto all’integrazione economica.

Infine, la Corte ha ritenuto irrilevante il principio secondo cui l’inerzia della Pubblica Amministrazione non può danneggiare il privato. In questo caso, infatti, il ricorrente non ha lamentato un’inerzia dell’ASL nel fissare gli obiettivi, ma ha agito sul presupposto che tale attività non fosse necessaria, tesi che la Corte ha smentito.

Conclusioni: cosa significa questa ordinanza?

L’ordinanza n. 1796/2024 consolida un importante principio in materia di retribuzione dei dirigenti sanitari. L’integrazione retribuzione direttore amministrativo non è un accessorio automatico dello stipendio, ma una componente premiale legata a una performance individuale e misurabile. La decisione ribadisce la necessità di una gestione manageriale della sanità pubblica basata su obiettivi chiari, specifici e personali, anche per le figure dirigenziali. Per i direttori amministrativi, ciò significa che il diritto alla quota variabile dello stipendio matura solo dimostrando di aver raggiunto i traguardi specifici che la direzione generale ha loro assegnato.

L’integrazione del 20% della retribuzione per il Direttore Amministrativo di un’ASL è automatica se il Direttore Generale riceve una valutazione positiva?
No, non è automatica. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’integrazione economica è subordinata alla realizzazione di obiettivi specifici fissati annualmente dal Direttore Generale per il Direttore Amministrativo e misurata con appositi indicatori, come previsto dall’art. 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 502/1995.

Qual è la differenza fondamentale tra gli obiettivi del Direttore Generale e quelli del Direttore Amministrativo ai fini della retribuzione?
La Corte chiarisce che le posizioni e i regimi economici sono distinti. Gli obiettivi del Direttore Generale sono più ampi e possono esulare dall’ambito strettamente giuridico-amministrativo. Quelli del Direttore Amministrativo devono essere specifici per le sue funzioni e competenze e sono il presupposto necessario per poter ottenere l’integrazione economica.

L’inerzia dell’amministrazione nel fissare gli obiettivi annuali può giustificare il pagamento dell’integrazione economica?
La Corte ha dichiarato irrilevante questo punto nel caso specifico, perché il ricorrente non ha basato la sua azione sull’inerzia dell’ASL, ma sul presupposto errato che la fissazione di obiettivi individuali non fosse più necessaria dopo le riforme normative. La decisione, quindi, non si esprime su un’ipotetica inerzia, ma sulla necessità della fissazione degli obiettivi come condizione per il diritto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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