Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35647 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11497/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
VENETO BANCA SCPA, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- sul controricorso incidentale proposto da (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente
VENETO BANCA SCPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 295/2017 depositata il 13/01/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
*
Vista la propria ordinanza n. 15074 del 2022 con cui la Corte ha ordinato alla parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME, con termine di giorni centoventi dalla comunicazione della ordinanza medesima per la notifica del ricorso per cassazione;
vista l’istanza del 27 luglio 2023 con cui la stessa parte ricorrente ha chiesto concedersi una proroga del termine di giorni centoventi, per il completamento del procedimento di notificazione del ricorso, ancora in corso e non potutosi concludere per causa non imputabile;
considerato che l’istanza è meritevole di accoglimento, in considerazione delle circostanze in essa narrate
PER QUESTI MOTIVI
rinvia a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente ulteriore termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME.
Così deciso in Roma, il 07/09/2023.