Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21199 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21792/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1717 del 15/3/2022 della Corte d ‘ appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
CONSIDERATO CHE:
-la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proponevano opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., contestando il diritto di agire in executivis , minacciato con atto di precetto del 25-26/2/2015, della RAGIONE_SOCIALE;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 24591 del 9/12/2015, respingeva l ‘ opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 8.030, oltre ad accessori, nonché a pagare la somma di Euro 10.000,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
-l ‘ impugnazione di COGNOME e di COGNOME era decisa dalla Corte d ‘ appello di Roma con la sentenza n. 1717 del 15/3/2022, che accoglieva parzialmente il gravame -limitatamente alla condanna per lite temeraria -e confermava nel resto la prima decisione; in considerazione dell ‘ esito della lite, il giudice d ‘ appello regolava nuovamente le spese del giudizio condannando la COGNOME e NOME COGNOME, in solido tra loro, a pagare i 4/5 dei costi di lite sostenuti dalla controparte, liquidati in Euro 21.387,00 per il primo grado e in Euro 19.160,00 per il secondo;
-avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo;
-la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su tre motivi;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
-le impugnazioni delle parti non sono state notificate a NOME COGNOME, attore opponente in primo grado, appellante e destinatario della pronuncia di condanna, sia alle spese di lite, sia ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
-ai sensi dell ‘ art. 331 cod. proc. civ., nei confronti di NOME COGNOME deve preliminarmente disporsi -impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito -l ‘ integrazione del contraddittorio, entro il termine perentorio indicato in dispositivo ed impregiudicati gli oneri di tempestiva produzione della prova dell’ottemperanza al relativo ordine ;
p. q. m.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, ordinando l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,