Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9849 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9849 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. REGRESSO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27264/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrenti –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
contro
BASILE GERARDO E IOVINO NOME
-intimati – avverso la sentenza n. 988/2021 del la CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata il giorno 1° luglio 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che
NOME COGNOME domandò giudizialmente la condanna della RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e del Sindaco pro tempore d i quest’ultimo, NOME COGNOMECOGNOME al risarcimento dei danni patiti per la morte del proprio coniuge NOME COGNOME, deceduto in conseguenza RAGIONE_SOCIALE eventi franosi verificatisi in RAGIONE_SOCIALE il 5 maggio 1998, per i quali era stata riconosciuta la penale responsabilità di NOME COGNOME per omicidio colposo plurimo, con la condanna generica, unitamente ai soggetti responsabili civili, al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;
nel resistere, il RAGIONE_SOCIALE e le Amministrazioni statali spiegarono domanda di regresso nei confronti dei coobbligati;
a definizione del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Salerno: (i) accogliendo la domanda attorea, condannò i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno, quantificato in euro 239.220; (ii) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di regresso, condannò NOME COGNOME a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE le somme che gli stessi avrebbero corrisposto alla parte attrice; (iii) rigettò invece la domanda di regresso proposta nei confronti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalle Amministrazioni statali avente ad oggetto la reiezione della domanda di regresso nei riguardi dell’ente comunale;
ricorrono uno actu per cassazione la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
non svolgono difese in grado di legittimità NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il Procuratore Generale ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
considerato che
preliminarmente, a seguito del mancato rinvenimento del fascicolo di ufficio, è stata disposta la ricostruzione dello stesso, mediante invito rivolto alle parti al deposito di copie RAGIONE_SOCIALE atti in loro possesso, invito cui tuttavia non è seguita la auspicata attività;
ancora preliminare rispetto alla disamina dei sollevati motivi è il rilievo della mancanza di prova della notificazione a NOME COGNOME del ricorso in esame e della nullità della notificazione di esso eseguita nei confronti di NOME COGNOME, siccome effettuata – con spedizione dell’atto a mezzo EMAIL – presso difensori indicati come domiciliatari (AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO) benché la COGNOME nel giudizio di appello concluso con la sentenza qui impugnata risulti esser rimasta contumace;
mancata la costituzione in questo grado di tali soggetti ovvero lo spontaneo nuovo esperimento di valida notifica ad opera di parte ricorrente, va pertanto ordinata, ai sensi dell’art. 1 02 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di NOME COGNOME nonché, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione nei riguardi di NOME COGNOME, nei modi e nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, soltanto ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione;
p. q. m.
ordina a parte ricorrente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME e la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di NOME COGNOME, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE della Terza Sezione