Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5709 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5709 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
contro
Provincia di Pescara, Regione Abruzzo
– intimate –
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 529/2023 depositata il 12/04/2023;
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15620/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
COGNOME, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/03/2026, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
ritenuto che:
la Provincia di Pescara, a seguito d ell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 8206 del 24/03/2021 ha riassunto, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., la causa nei confronti di NOME COGNOME, quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito risarcitorio derivante da collisione di auto con un capriolo, riconosciutole dalla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1447 del 7/10/2019, cassata, dalla detta ordinanza, con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione personale; il Tribunale di Pescara, quale giudice di rinvio in fase di appello, ha emesso la sentenza n. 529 del 12/04/2023 e ha rigettato l’appello proposta dal COGNOME nei confronti della Provincia di Pescara e della Regione Abruzzo;
NOME COGNOME chiede, con ricorso affidato a due motivi, la cassazione della detta sentenza n. 529/2023 del Tribunale di Pescara, emessa a conclusione della fase di rinvio in grado d’appello ;
la Provincia di Pescara è rimasta intimata in questa fase di legittimità, ma non vi è prova di rituale notifica del ricorso nei suoi confronti;
la Regione Abruzzo è del pari rimasta intimata, ma per una ragione diversa dalla mancanza in assoluto della notifica bensì in quanto il ricorso è stato notificato al l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato di Roma ;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che:
il contraddittorio non risulta instaurato nei confronti della Provincia di Pescara e deve, pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del detto ente territoriale , mediante gli incombenti di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ.;
2. ai fini, inoltre, della rituale instaurazione del contraddittorio, nella fase di legittimità, il ricorso deve essere notificato alla Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
3. ai fini dei detti incombenti, da eseguirsi a cura del ricorrente, il Collegio reputa congruo fissare il termine perentorio di trenta giorni, da computarsi dalla rituale comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo e impregiudicati gli oneri di tempestivo deposito della prova della rituale ottemperanza da parte del ricorrente;
p. q. m.
la Corte ordina al ricorrente di procedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, al l’integrazione del contradditorio nei confronti della Provincia di Pescara, provvedendo agli incombenti di cui all’art. 371 bis cod. proc. civ. e alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della Regione Abruzzo presso l’Avvocatura Generale dello Stato; rinvia la causa a nuovo ruolo a successiva adunanza camerale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, sezione III civile, in data 11/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME