Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 847 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 847 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24193/2023 R.G.
proposto da
C.C. 31/3/2022
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIANA, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEe dello Stato (c.f. 80224030587), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE FIERE EVENTI E SERVIZI RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Palermo n. 1083 del 1° giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/1/2026 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
-l RAGIONE_SOCIALE, in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 3549/2011 promossa, presso il Tribunale di Palermo, da RAGIONE_SOCIALE nei
Ad. 9/1/2026 CC R.G.N. 24193/2023
confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva reso la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. ;
-i l giudice dell’esecuzione aveva provveduto all’assegnazione del credito con ordinanza del 17-28 marzo 2012;
-successivamente, su istanza RAGIONE_SOCIALE creditrice RAGIONE_SOCIALE, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 16 maggio 2013, aveva corretto la precedente ordinanza, disponendo l’assegnazione di ulteriori 290.285,55 Euro in favore RAGIONE_SOCIALE stessa RAGIONE_SOCIALE;
-l ‘RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proposto, in data 5 giugno 2013, un’istanza di correzione ex art. 287 c.p.c., «da valere, occorrendo, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.»;
-instaurato il giudizio di merito, con la sentenza n. 5220 del 2 gennaio 2015, il Tribunale di Palermo dichiarava non dovuta dall’RAGIONE_SOCIALE la differenza di 142.380,78 Euro, annullando gli effetti dell’ordinanza di correzione del 16 maggio 2013; condannava l’opposta alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma e al pagamento delle spese di lite;
–RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, al quale resisteva l ‘RAGIONE_SOCIALE ;
-c on la sentenza n. 1083 del 1° giugno 2023, la Corte d’appello di Palermo, accoglieva il gravame e, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le domande dell’RAGIONE_SOCIALE, condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi;
-a vverso tale decisione, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi;
-l ‘intimata RAGIONE_SOCIALE non svolgeva attività difensiva nel giudizio di legittimità;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 9/1/2026, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-in via preliminare si osserva che il contraddittorio nel giudizio di legittimità non è stato correttamente instaurato;
-infatti, non risultano intimati RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, già parti (benché contumaci) dei gradi di merito;
-perciò, deve preliminarmente disporsi – impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti sopra indicati, fermi gli oneri di tempestiva produzione RAGIONE_SOCIALE prova dell’ottemperanza a questo ordine ;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile, il giorno 9 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME