Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10779 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10779 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
Oggetto
Procedimento civile ─ Estinzione del processo ─ Per rinuncia agli atti del giudizio ─ Rinuncia agli atti del giudizio in momento anteriore alla costituzione della controparte ─ Statuizione sulle spese
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8297/2022 R.G. proposto da NOME COGNOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, Comune di Cave, Assicuratori dei Lloyd’s , Generali Italia S.p.aRAGIONE_SOCIALE e Acea S.p.a.;
-intimati – avverso la sentenza n. 1221/2022 della Corte d’appello di Roma, depositata il 22 febbraio 2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Tivoli, NOME COGNOME, NOME COGNOME, il Comune di Cave e la Acea Ato 2 S.p.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle abitazioni di loro proprietà, a causa della presunta situazione di grave pericolo determinata dallo sgombero disposto a partire dal 20 maggio 2014;
esteso il contradittorio nei confronti della Compagnia di Assicurazione dei LloydRAGIONE_SOCIALE e di Generali Italia S.p.A., rispettivamente chiamate in causa, per esserne manlevati, dal Comune e da Acea, il Tribunale pronunciò sentenza con la quale rigettò la domanda, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio;
di tale ultima decisione si dolsero gli odierni ricorrenti proponendo sul punto gravame;
avendo però in seguito ottenuto stragiudizialmente, da parte degli attori, il rimborso delle reclamate spese del giudizio di primo grado notificarono atto di rinuncia all’appello;
con sentenza n. 1221 del 2022 la Corte d’appello di Roma, preso atto di tale rinuncia, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c., condannando però gli appellanti rinuncianti a rifondere le spese del grado in favore di Generali Italia S.p.a. e di Acea Ato 2 RAGIONE_SOCIALE.p.a., costituitesi in giudizio;
per la cassazione di tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso affidato a due motivi;
nessuno degli intimati svolge difese nella presente sede;
la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;
i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei confronti di Generali Italia S.p.a., litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da Acea S.p.a., invece ritualmente evocata nel presente giudizio;
deve pertanto essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.;
la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE fissando a tal fine termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione