Integrazione del Contraddittorio: la Cassazione Rinvia alla Pubblica Udienza
L’ordinanza interlocutoria in esame offre un chiaro esempio di come il corretto svolgimento del processo sia un prerequisito fondamentale per arrivare a una decisione di merito. In questo caso, la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio per ordinare l’integrazione del contraddittorio, un passo cruciale per garantire che tutti i soggetti interessati dalla futura sentenza possano partecipare e difendersi. Vediamo nel dettaglio perché questa decisione è così importante.
I Fatti del Caso: Appello in Cassazione e Litisconsorti Assenti
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due soggetti contro una sentenza della Corte d’Appello. Al ricorso si sono opposti altri due individui, costituendosi come controricorrenti. Tuttavia, dall’analisi degli atti è emerso che altre due persone, definite “litisconsorti processuali”, pur avendo preso parte ai gradi di giudizio precedenti, non risultavano costituite nel procedimento di cassazione. Questo significa che non erano state formalmente coinvolte nell’ultimo grado di giudizio, pur essendo portatrici di un interesse diretto nella causa.
L’Ordinanza della Corte e l’Integrazione del Contraddittorio
Di fronte a questa situazione, la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento che non chiude il processo ma ne regola lo svolgimento.
La Corte ha rilevato due elementi fondamentali:
1. La mancata costituzione di due litisconsorti necessari.
2. La presenza, nel primo motivo di ricorso, di una questione che implica un “apprezzamento nomofilattico”, cioè di una questione di diritto di particolare importanza la cui soluzione può costituire un principio guida per casi futuri.
Per queste ragioni, la Corte ha preso una duplice decisione: ha ordinato ai ricorrenti di provvedere all’integrazione del contraddittorio, notificando il ricorso ai litisconsorti assenti entro 60 giorni, e ha rinviato la causa a una pubblica udienza per la discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base di questa ordinanza è duplice e strettamente connessa ai principi cardine del nostro ordinamento processuale. In primo luogo, il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) impone che il giudice, salvo casi eccezionali, non possa decidere una causa senza che tutte le parti nei cui confronti la sentenza produrrà effetti siano state messe in condizione di partecipare al processo. L’assenza di un litisconsorte necessario rende il processo “viziato” e la potenziale sentenza sarebbe inutiliter data, cioè inefficace nei suoi confronti.
In secondo luogo, la scelta di rimettere la causa alla pubblica udienza è dettata dalla rilevanza della questione giuridica sollevata. Quando un ricorso pone un problema di diritto complesso o di massima importanza, la Corte preferisce la trattazione in pubblica udienza anziché in camera di consiglio, per consentire una discussione più approfondita e articolata da parte dei difensori. L’integrazione del contraddittorio è quindi propedeutica a garantire che questa discussione avvenga alla presenza di tutti gli interessati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza interlocutoria analizzata ribadisce un principio fondamentale: la giustizia sostanziale non può prescindere dal rispetto delle regole procedurali. La corretta instaurazione del contraddittorio è una garanzia irrinunciabile per la validità del processo e della decisione finale. Per le parti coinvolte, questo provvedimento comporta un allungamento dei tempi processuali, ma è un passaggio necessario per assicurare che la futura sentenza sia giuridicamente inattaccabile. Per gli operatori del diritto, rappresenta un monito costante sull’importanza di verificare, sin dalle prime fasi dell’impugnazione, la corretta identificazione e citazione di tutte le parti necessarie, specialmente in cause con una pluralità di soggetti coinvolti.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso subito il ricorso?
La Corte non ha deciso perché ha riscontrato un vizio procedurale, ossia la mancata partecipazione al giudizio di due litisconsorti necessari, e perché ha ritenuto che una delle questioni sollevate fosse di tale importanza da richiedere una trattazione in pubblica udienza, una volta sanato il difetto.
Cosa significa in pratica ‘integrazione del contraddittorio’?
Significa che la parte ricorrente è obbligata a notificare formalmente il ricorso anche alle parti che non si erano ancora costituite in giudizio, dando loro la possibilità di partecipare al processo e presentare le proprie difese. In questo caso, è stato fissato un termine di 60 giorni per adempiere a tale obbligo.
Cosa succederà adesso nel processo?
I ricorrenti dovranno notificare l’atto ai litisconsorti assenti entro il termine stabilito. Una volta che il contraddittorio sarà stato correttamente instaurato nei confronti di tutte le parti, la causa verrà discussa in una pubblica udienza davanti alla Corte di Cassazione, che a quel punto potrà procedere alla decisione finale sul merito del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9426 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9426 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14634/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec dei difensori;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME che li rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 355/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che:
–NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro pubblicata il 20/2/2019 e NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso;
-che NOME COGNOME e NOME COGNOME litisconsorti processuali, non consta siano stati costituiti parte nel giudizio di cassazione;
che la questione posta con il primo motivo del ricorso implica apprezzamento nomofilattico;
P.Q.M.
rimessa la causa alla pubblica udienza, ordina integrarsi il contradditorio nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.