Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 27575 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27575 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24059-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 878/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.24059/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 08/10/2025
CC
RILEVATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 9/2020 della Corte d’appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME riconoscendogli il diritto all’integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal 1° maggio 2015 in regime di pro-rata internazionale a seguito del cumulo con contribuzione versata in Belgio.
Resiste NOME COGNOME con controricorso, in cui in primis eccepisce l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 58 del Regolamento (CE) n. 883/2004 ‘perché la Corte ha ritenuto che, ai fini della verifica della sussistenza del diritto alla integrazione al minimo del prorata italiano di pensione in regime internazionale, non rilevi la titolarità di una pensione autonoma liquidata da Stato estero’. Va preliminarmente osservato che la notificazione del ricorso di legittimità, eseguita all’avvocato difensore del primo grado di giudizio e non al difensore del secondo grado, presso cui la parte era elettivamente domiciliata, non è inesistente ma nulla e non va rinnovata perché l’atto ha raggiunto lo scopo con la costituzione (v. Cass. n. 17161/2024, n. 4288/2025), posto che, secondo il dictum delle Sezioni Unite della Corte, l’inesistenza della notificazione «è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale
dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass., Sez. Un. n. 14916/2016).
Tanto premesso, nel merito la Corte fiorentina ha così motivato. Il COGNOME è titolare dal febbraio 2014 di pensione belga, ottenuta con i soli contributi belgi (riferiti agli anni 1970/1983) e dal 1° maggio 2015 di pensione italiana, ottenuta sommando ai contributi italiani del periodo 1983/2001 (527) anche quelli belgi. Su tale pensione il COGNOME ha diritto alla integrazione al minimo sul presupposto che la pensione belga, da qualificare come reddito diverso, sia pacificamente inferiore al tetto massimo dei redditi annui entro il quale è possibile ricevere l’integrazi one al minimo della pensione in godimento. Va superato il contrario argomento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per cui la pensione italiana e quella belga dovrebbero essere ritenute un’unica prestazione pensionistica, di tal chè, considerata in senso unitario, il trattamento (composto dalla somma delle due prestazioni) supererebbe il trattamento minimo. Anche se le due
prestazioni non sono reciprocamente autonome, la pensione belga va, comunque, considerata un reddito diverso da valutare ai fini di verificare se sussistono le condizioni per integrare al minimo quella italiana. Si deve fare riferimento all’art. 8, commi 2 e 5, della legge n. 153/1969 per cui «i trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l’assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a dieci anni. Tale integrazione …è riassorbita in relazione agli importi di pro-rata eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri. …l’art. 6 del d.l. 463/1983 stabilisce che l’integrazione al minimo non spetta a coloro che sono titolari di altri redditi di importo determinato, che sono pacificamente superiori alla pensione belga in godimento. La conclusione raggiunta sulla base della normativa nazionale non viene smentita da quella eurounitaria. Secondo il regolamento CEE 883/2004, gli effetti giuridici che la pensione belga produce nello Stato italiano devono essere ricostruiti sulla base della disciplina nazionale italiana, senza che quella eurounitaria imponga alcuna considerazione unitaria delle due prestazioni ai fini del diritto all’integrazione riconosciuto dalla legge i taliana». L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dando atto dell’orientamento di legittimità in forza del quale lo speciale meccanismo di cui all’art. 8 sopra cit. può trovare applicazione solo se entrambe le prestazioni, ossia quella da erogare dall’ente previdenziale italiano e quella da erogar e a carico dell’ente previdenziale straniero, siano acquisite con il cumulo dei periodi assicurativi compiuti nei due Stati e non in presenza di una prestazione estera autonoma
(Cass. n. 16985/2019), pur tuttavia invoca la violazione dell’art. 58 del Regolamento CE n. 883/2004, articolo -collocato nel capitolo relativo alle Pensioni di vecchiaia e rubricato ‘Attribuzione di un’integrazione’ in forza del quale ‘Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo. 2. L’istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima’.
Da tale norma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricava che l’integrazione è dovuta solo se la somma delle due prestazioni (italiana e straniera) è inferiore a detto minimo e che ciò varrebbe anche laddove la prestazione estera sia autonoma, posto che fra le ‘prestazioni’ cui si riferisce l’art. 58 vi sono a ltresì le prestazioni autonome, contemplate nell’art. 52 del medesimo Regolamento, relativo ai criteri di liquidazione delle prestazioni, che prevede che ‘L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma); b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità: i) l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe
diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indi pendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico; ii) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione pro -rata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati’ e stabilisce anche che ‘L ‘interessato ha diritto a percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b)’.
Ad avviso del controricorrente, viceversa, dalla lettura combinata delle disposizioni del Regolamento invocato dal motivo di ricorso (artt. 23 e 58 in particolare) emerge che la disciplina è nel senso di stabilire che ‘gli effetti giuridici che la pensione belga produce in Italia devono essere rinvenuti sulla base della legislazione nazionale italiana, non imponendo alcuna considerazione unitaria delle due prestazioni pensionistiche ai fini del diritto all’integrazione riconosciutagli dallo Stato membro di residenza’, di tal chè ‘spetta al legislatore dello Stato membro di residenza (nel nostro caso quello italiano) statuire sul diritto all’integrazione al minimo, definendo entità della prestazione minima e parametri di accesso al beneficio’.
Stante la rilevanza nomofilattica del thema decidendum introdotto dal motivo di ricorso sopra sintetizzato, il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME