Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2066 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 2066 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2026
SENTENZA
sul ricorso 9221-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3412/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2024 R.G.N. 3798/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; uditi gli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME.
R.G. 9221/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del giorno 15.10.2022 n. 3412, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME volto a chiedere, previa dichiarazione di illegittimità della normativa di RAGIONE_SOCIALE, che fosse accertato il diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia ordinaria con integrazione al minimo, in luogo della pensione di vecchiaia unificata, con anticipazione rispetto all’età pensionabile ordinaria, ai sensi del nuovo Regolamento della RAGIONE_SOCIALE del 2012 (art. 20 del NRGP e l’allegata Tabella 1, mentre ai sensi dell’art. 28 del Nuovo Regolamento, l’integrazione spettava solo al titolare della pensione di vecchiaia ordinaria e non anticipata). La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame di RAGIONE_SOCIALE ha rilevato che la nuova normativa regolamentare aveva violato il principio del pro rata, in quanto, non riconoscendo l’integrazione al minimo, con riferimento all’intero periodo di anzianità contributiva, non teneva conto dell’anzianità maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento ed introduceva un meccanismo di calcolo della pensione che era peggiorativo.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il PG ha rassegnato le proprie conclusioni in udienza, nel senso dell’accoglimento del ricorso.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 D.L.gs. n. 509/1994, dell’art. 3, co. 12 L. n. 335/1995, dell’art. 24, co. 24 D.L. n. 201/2011, RAGIONE_SOCIALE artt.38 e 81 Costituzione, con riferimento all’art. 28 del Regolamento AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello non avrebbe considerato che l’art. 28 del Regolamento era stato adottato per assicurare l’equilibro finanziario di lungo termine imposto ad RAGIONE_SOCIALE dall’art. 24, co. 24 D.L. n. 201/2011.
Con il secondo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.1, 2, 3 D.Lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co. 12 L. n. 335/1995, dell’art. 38 Costituzione, con specifico riferimento al principio del pro rata e all’art. 28 del Regolamento AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’Ente ricorrente s ostiene che non vi sarebbe stata violazione del principio del pro rata, il quale attiene ai meccanismi di calcolo del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico e non ai requisiti di maturazione del diritto. L’integrazione al minimo non suppone un’anzianità contributiva, né rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione, ma richiede la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico.
Con il terzo motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt.1, 2, 3 D.Lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co. 12 L. n. 335/1995 e dell’art. 38 Costituzione, con specifico riferimento al principio di gradualità ed equità
intergenerazionale e all’art. 28 del Regolamento AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo argomenta che la pensione di vecchiaia anticipata, di cui ha inteso godere l’assicurata, è istituto nuovo, creato dal Regolamento del 2012, del tutto distinto dalla pensione di anzianità cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata.
Con il quarto motivo di ricorso, RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 Costituzione, dell’art. 2 D.Lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, co. 12 L. n. 335/1995 con riferimento alla natura della integrazione al minimo e all’art. 28 del Regolamento AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte, erroneamente, non avrebbe considerato che l’integrazione al minimo ha natura assistenziale, e che dunque il principio del pro rata resterebbe “fuori gioco”.
I motivi, data la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, e sono fondati.
Risulta pacifico che NOME chiese ed ottenne il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico di vecchiaia unificata a decorrere dall’1. 1 .20, beneficiando dell’anticipo RAGIONE_SOCIALEstico introdotto dal Regolamento AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 2012, all’art.20.3. Infatti, a quella data, aveva maturato il requisito contributivo di 30 anni imposto ai fini della pensione di vecchiaia (essendo stata iscritta all’RAGIONE_SOCIALE, dal 4.4.1984 al 18.12.2019, cfr. p. 3 del ricorso), ma non ancora il requisito anagrafico dei 65 anni, essendo nato il DATA_NASCITA.
Al suo trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, proprio per la richiesta di pensione anticipata rispetto all’età pensionabile ordinaria, fu applicata la riduzione sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento e fu esclusa l’integrazione al minimo ai sensi dell’art.28.5, lett. b) del medesimo Regolamento.
Quest’ultimo, in vigore dall’1.1.2013, ha sostituito il pregresso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, ne è seguito che:
-in luogo della pregressa pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità, viene erogata la pensione di vecchiaia unificata;
-i requisiti anagrafico e contributivo della pregressa pensione di vecchiaia, rispettivamente di 65 anni e di 30 anni, sono stati mantenuti nella nuova pensione di vecchiaia unificata;
-per la pensione di anzianità non era previsto un requisito anagrafico minimo, ma una riduzione del trattamento in proporzione agli anni mancanti per coloro che non avessero maturato 65 anni di età;
-mentre la pensione di vecchiaia era compatibile con l’esercizio della professione, non lo era la pensione di anzianità, la quale implicava l’obbligo di cancellazione dall’albo;
-la nuova pensione di vecchiaia unificata è compatibile con l’iscrizione all’albo e la continuazione dell’attività, e, come la precedente pensione di vecchiaia, attribuisce supplementi di pensione in relazione alla continuazione dell’attività;
.sia la pensione di vecchiaia sia quella di anzianità previste dal precedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano calcolate nel rispetto di un minimo;
. il nuovo Regolamento del 2012 ha introdotto la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia unificata in via anticipata rispetto al requisito anagrafico di 65 anni, avendo un’età minima di 63 anni; in tal caso spetta una riduzione sulla quota del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico calcolato con sistema retributivo e non spetta l’integrazione al minimo; di converso, il professionista può continuare a svolgere l’attività e ha diritto a
supplementi di pensione al compimento di ogni successivo quinquennio di iscrizione e contribuzione (art.25).
Alla luce di tale quadro regolamentare, la Corte d’appello ha ritenuto che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 violi il principio del prorata poiché non salvaguarderebbe l’anzianità maturata.
Tale assunto non può essere condiviso. In linea generale va ribadito (v. Cass.17980/23) che la regola del pro-rata introdotta con l’art.1, co.12 l. n.335/95 non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi RAGIONE_SOCIALEstici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva), ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo.
Secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass.34273/24), il principio del pro-rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso. In tal caso non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione.
Nel caso di specie il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni. Il controricorrente, non avendo il requisito anagrafico per conseguire la pensione di vecchiaia secondo il precedente RAGIONE_SOCIALE, non ha optato nemmeno per la pensione di anzianità, ma ha scelto di andare in pensione in forza del nuovo regime di pensione di vecchiaia unificata, con pensionamento in
via anticipata. Dunque, a tale sopravvenuto regime viene attratta tutta la disciplina del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico, ovvero: a) riduzione della quota calcolata col sistema retributivo ex art.20.3 del Regolamento; b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensi ex art.28.5, lett. b) del Regolamento.
Il principio del pro-rata non viene in gioco nei termini intesi dalla Corte d’appello, essendo già salvaguardato nei diversi termini previsti dall’art.20.2 del Regolamento 2012, ovvero prevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario, ove la prima quota riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012 è determinata col metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, è determinata col metodo contributivo.
Diversamente da quanto reputato dal collegio d’appello, non v’è alcuna anzianità maturata da salvaguardare né alcun relativo affidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipazione del pensionamento è stato introdotto a parti re dall’1.1.2013, e rispetto ad esso non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che tale nuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo.
Alla luce di quanto fin qui detto si manifesta inconferente il rilievo contenuto nella memoria di parte controricorrente, secondo cui gli assunti di Cass.34273/24 non potrebbero essere richiamati nel presente caso in quanto, nel detto precedente, sarebbe stata liquidata la pensione anticipata senza decurtazione di alcuna somma, mentre nel caso di specie la pensione sarebbe stata decurtata ex art.20.3 del Regolamento. L’applicazione dell’art.20.3, così come dell’art.28.5 del Regolamento del 2012, dipendono dal fatto che il diritto a
pensione è stato acquisito sotto la vigenza e in forza dell’introduzione dell’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipo sull’età pensionabile ordinaria, sicché in modo integrale al relativo regime il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico deve rifarsi.
Quanto poi all’affermazione secondo cui l’esclusione dell’integrazione al minimo violerebbe l’art.38, co.2 Cost., in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, occorre rilevare quanto segue.
Il diritto all’integrazione al minimo della pensione non può essere considerato in modo assoluto ma deve essere valutato in un giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cui quello di contenimento della spesa previdenziale. È così nel sistem a dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimo della pensione calcolata col metodo contributivo (art.1, co.6 l. n.335/95) risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (v. punto 5 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.400/99, nonché punto 12 del Considerato in diritto di Corte Cost. n.94/25), e dove, più in generale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è stato affermato che l’art.38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico (v. Corte Cost. n.240/94); ed è così anche nell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art.3, co.12 l. n.335/95, volto ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arco temporale non inferiore ai trenta anni, poi portato a cinquanta anni, con obbligo delle Casse di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine.
Né può dirsi che il predetto bilanciamento tra prestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestioni RAGIONE_SOCIALEstiche sia stato attuato, mercè l’eliminazione dell’integrazione al minimo, in modo del tutto sproporzionato rispetto al risparmio per seguito dall’ente previdenziale, come afferma la sentenza impugnata. Merita, inoltre, considerare: a) l’esclusione dell’integrazione al minimo è comunque frutto di una scelta dell’assicurato, il quale opta per un pensionamento con età anticipata e quindi decide consapevolmente a quale regime RAGIONE_SOCIALEstico sarà soggetto in luogo del regime di pensione di vecchiaia unificata ordinario. L’autonomia di opzione tra diversi possibili trattamenti RAGIONE_SOCIALEstici è una costante del sistema di previdenza obbligatoria, come testimoniato, ad esempio, dal diritto di opzione di cui all’art.1, co.23 l. n.335/95 tra sistema contributivo e retributivo, dal diritto di opzione ex art.5 l. n.44/73 relativo al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE (v. Cass.2223/07, che valorizza il dato dell’opzione esercitata in epoca successiva all’introduzione del limite al trattamento RAGIONE_SOCIALEstico), dell’opzione ex art.3 d.m. n.282/96 circa il computo entro la Gestione separata RAGIONE_SOCIALE accrediti contributivi esistenti presso l’AGO . Il dato comune è che il regime normativo del trattamento previdenziale dipende sempre dall’esercizio di un diritto potestativo dell’assicurato che di esso non può poi dolersi; b) l’esclusione dell’integrazione al minimo è controbilanciata dal vantaggio -inesistente entro la pregressa pensione di anzianità -di continuare ad esercitare l’attività e quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquennale (art.25 del Regolamento), in modo da eventualmente integrare l’originaria misura del trattamento RAGIONE_SOCIALEstico.
Una volta escluso che l’art.28.5, lett. b) del Regolamento del 2012 determini l’illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito dall’art.38, co.2 Cost., nemmeno vale più l’argomento, espresso in sentenza, secondo cui spetterebbe alla Cass a dimostrare che l’art.28.5 del Regolamento serva alla stabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio (sul punto la censura è rinvenibile a p.20 del ricorso). Va peraltro precisato che il risparmio di spesa dovuto alla mancata integrazione al minimo non può non contribuire alla stabilità finanziaria della RAGIONE_SOCIALE così da garantire risorse in favore di tutti gli iscritti e quindi anche alle nuove generazioni, in attuazione dell’equità intergenerazionale cui ha riguardo l’art.3, co.12 l. n.335/9 5.
Nemmeno la norma primaria rispetto alla quale risulterebbe -in ipotesi -contraria la previsione del Regolamento può essere individuata nell’art.7 l. n.544/88 cui ancora ha riguardo la sentenza impugnata. In forza dell’art.7, cit., ferma l’autonomia previdenziale riconosciuta alle Casse professionali, il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico a carico RAGIONE_SOCIALE ordinamenti professionali non può essere inferiore a quello minimo a carico del RAGIONE_SOCIALE. Ebbene, nel caso di specie la comparazione chiesta dalla norma non è praticabile poiché, a monte, l’integrazione al minimo è esclusa entro un istituto, quale la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione a 63 anni, non esistente nel sistema AGO. L’art.7 l. n.544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento RAGIONE_SOCIALEstico AGO non può essere inferiore a quello della RAGIONE_SOCIALE, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamen to di vecchiaia.
Conclusivamente, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 26.11.2025 Il Relatore Il Presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME