Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35963 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 35963 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr.10893/2018 proposto da:
CASSA di RISPARMIO del RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di COGNOME, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso il decreto n. 952/2018 del Tribunale di Vicenza depositato il 28/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 28/2/2018, ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, “CR RAGIONE_SOCIALE“) contro il decreto del giudice delegato al Fallimento di AVV_NOTAIO, che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo, la sua domanda di ammissione del credito ipotecario, vantato in forza di un contratto di mutuo stipulato il 2/9/2005 con l’imprenditore poi fallito.
2. Il tribunale ha osservato, in primo luogo, che, benché CR RAGIONE_SOCIALE non fosse stata destinataria della comunicazione ex art. 92 l.fall. , il curatore aveva inviato detta comunicazione a Banca Intesa, originaria titolare del credito, poi ceduto all’opponente, appartenente al suo medesimo gruppo, sicché un più accorto e collaborativo comportamento della cedente sarebbe stato sufficiente a consentire che l’avviso venisse correttamente indirizzato alla cessionaria; ha inoltre evidenziato che CR RAGIONE_SOCIALE era stata posta in condizione di conoscere del fallimento sin dal 26.4.2016, allorché, nella procedura esecutiva immobiliare da essa promossa contro NOME ancora in bonis , il curatore era intervenuto depositando in via telematica nota di precisazione del credito comunicata ‘massivamente’ via pec a tutti i creditori, e da tale momento la Banca aveva lasciato trascorrere il termine,
ritenuto non ragionevole, di oltre cinque mesi prima di insinuarsi al passivo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a due motivi illustrati con memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’ art. 92 l.fall., per avere il tribunale ritenuto che fosse a carico di Banca Intesa (oggi Intesa Sanpaolo s.p.a.), istituto presso il quale era stata recapitata la comunicazione ex art 92 l.fall., anziché del curatore, l’onere di farsi parte diligente e di effettuare le ricerche sulla titolarità della posizione creditoria derivante dal mutuo stipulato con NOME COGNOME. La ricorrente evidenzia di essere un soggetto giuridico distinto da Intesa Sanpaolo, pur appartenendo al medesimo gruppo imprenditoriale, e sostiene che dalla documentazione bancaria e dalle scritture contabili, non diligentemente consultate dal curatore, emergeva che era essa a intrattenere i rapporti con l’imprenditore poi fallito.
1.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 101 l.fall.. CR RAGIONE_SOCIALE assume di aver avuto contezza della dichiarazione del fallimento di NOME COGNOME solo il 13/9/2016, data in cui le era stata inviata una bozza del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell’immobile pignorato, e di essersi attivata immediatamente per insinuarsi allo stato passivo, con domanda depositata il 26/9/2016. Soggiunge che, anche a voler ritenere corretta l’interpretazione del giudice del merito, secondo cui sarebbe stata informata dell’intervenuto fallimento sin dal 26/4/2016, il lasso temporale di cinque mesi per presentare la domanda di ammissione doveva considerarsi ragionevole.
2 Il principio della ragione più liquida impone di scrutinare prioritariamente il secondo motivo del ricorso, che investe la principale ratio sulla quale si fonda la decisione impugnata.
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2. Risulta incontroverso che CR RAGIONE_SOCIALE ha depositato la domanda di ammissione al passivo il 26/9/2016, quando era ormai da tempo scaduto il termine di cui all’art. 101. 1° comma, l fall.
2.3 Il tribunale ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile alla ricorrente (che aveva promosso- come si legge nel decreto impugnato- la procedura esecutiva immobiliare pendente a carico di NOME COGNOME al momento della dichiarazione di fallimento, o vi era comunque intervenuta per far valere il proprio credito ipotecario) in quanto ha accertato che il curatore, anch’ egli intervenuto nella procedura sin dal marzo del 2015, il 26/4/2016 aveva effettuato il deposito telematico, di cui era stata perciò data notizia massiva a tutte le altre parti del processo esecutivo a mezzo pec, della propria nota di precisazione del credito
2.4. Questo accertamento è stato sostanzialmente ignorato da CR RAGIONE_SOCIALE, la quale si è limitata a sostenere di aver saputo per la prima volta del sopravvenuto fallimento del debitore esecutato il 13/9/2016 (quando ha ricevuto una bozza del progetto di riparto) per il solo fatto di non aver avuto alcuna notizia dell’atto di intervento del curatore nella procedura, depositato in via cartacea, e mai notificatole, nel marzo 2015, quando già si era tenuta la prima ed unica udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, dopo la quale il fascicolo era stato trasmesso al notaio delegato alla vendita: in buona sostanza, la banca ha contrastato la motivazione, in parte qua , del decreto impugnato sulla scorta di circostanze di fatto irrilevanti, perché non tenute in alcuna considerazione dal tribunale, mentre non ha neppure accennato ad eventuali ragioni, di diritto o di fatto, che le avrebbero impedito di avere conoscenza del deposito della nota di precisazione di credito da parte del curatore.
2.5. In particolare, la ricorrente non ha contestato che la notizia del deposito di detta nota sia stata effettuata in via massiva, a mezzo
pec, a tutte le parti del processo esecutivo, né ha censurato, nonostante la sua ambiguità, l’affermazione del giudice del merito secondo cui da quel momento essa ‘ era (stata) messa in condizione di sapere dell’intervenuto fallimento’ .
2.6. Non v’è dunque spazio, nella specie, per l’applicazione del principio, che tuttavia appare opportuno qui ribadire, secondo cui, in tema di valutazione dell’imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda c.d. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto la comunicazione di cui all’art. 92 l.fall. «l’accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l’astratta conoscibilità) da parte di quel creditore dell’emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, nonché della data del suo conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall ‘art. 92 cit.; con la conseguenza che la domanda di ammissione non può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termin e di cui all’art. 101, 1° comma, l. fall., se non risulti l’esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all’avviso, che dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell’apertura della procedura e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato ex lege »(cfr. Cass. nn. 21760/2022, 30846/023, nonché Cass. nn. 3195/2023 e 13635/2023).
2.7. Il motivo è inammissibile anche là dove la ricorrente lamenta che il tribunale le abbia imputato il ritardo nella presentazione della domanda supertardiva, avvenuta a distanza di quasi cinque mesi dalla data di deposito della nota di credito del curatore, ritenendo tale periodo di tempo ‘non ragionevole’, ovvero eccessivo.
2.8. E’ principio di recente enunciato da questa Corte, e pienamente condiviso dal collegio, che «in tema di ammissione dei
crediti al passivo fallimentare, il disposto dell’ultimo comma dell’art. 101 l. fall., relativo alle domande cd. ultratardive o supertardive, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimostrare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l’inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente e il compimento dell’atto, dovendo escludersi che, venuto meno l’impedimento, la richiesta di ammissione al passivo possa comunque essere presentata entro lo stesso termine (dodici mesi) del quale sia stata allegata l’impossibilità di osservanza, essendo necessaria l’attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento» (Cass. n. 11000/2022).
2.9 Il principio dà continuità all’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il creditore ultratardivo è tenuto a depositare la domanda non già entro il termine di un anno dalla scoperta del fallimento del proprio debitore (come sostenuto da Cass. nn. 18544/2019, 28799/2019, 3872/020, 12735/021) ma entro un termine che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, appaia, in base a un criterio di ragionevolezza e in rapporto alle peculiarità del caso concreto, giustificato dalla necessità di prendere contezza del fallimento e di redigere la suddetta domanda ( cfr. tra le tante Cass. nr 27590/2020 , 30133/2019, 17594/2019, 21661/2018, 14701/2017, 2559/2016 e 23975/2015).
2.10. In altri termini, nell’ipotesi di domanda di ammissione al passivo ai sensi dell ‘ art. 101 u.c. l. fall., cioè proposta – come nel caso – oltre il termine di un anno dalla data di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla
valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità ( cfr. tra le tante Cass. 7190/2020, 4787/2020 30760/2019 10121/2019 23159/ 2018 ).
2.11. Nel caso di specie l’apprezzamento del tribunale, che ha reputato eccessivo il periodo di quasi cinque mesi trascorso dal momento in cui CR RAGIONE_SOCIALE ha avuto notizia del fallimento al momento in cui ha depositato la domanda di ammissione al passivo, non solo non appare illogico o irragionevole, tenuto conto che la domanda non presentava alcuna complessità o difficoltà di redazione in quanto la Banca aveva già precisato il proprio credito in sede di procedura esecutiva, ma risulta contestato dalla ricorrente in via del tutto generica, ossia mediante la mera contrapposizione della propria diversa valutazione, senza che sia indicato -secondo quanto richiesto dall’art. 360. 1° comma, n. 5 c.p.c. – il fatto decisivo omesso, oggetto di discussione, che, ove considerato dal giudice, avrebbe determinato un diverso esito della decisione.
Il primo motivo del ricorso, che investe l’ulteriore e distinta ratio decidendi sulla quale si fonda il decreto impugnato, là dove imputa a Banca Intesa, anziché al curatore, un dovere di diligenza non previsto da alcuna disposizione normativa, va parimenti dichiarato inammissibile.
3.1.Trova infatti applicazione il principio secondo cui, ove la motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto in contestazione, l’omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione inutilmente impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua , della sentenza (cfr., tra le tante,
Cass, nn. 4738/2022 , 3194/2021, 22607/2021 15075/2018 e 15350/2017 )
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.200 di cui € 200 per esborsi oltre Iva, cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il Giudice La Presidente NOME Crolla NOME