Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 208/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME DI COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ISTRUZIONE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE
del Ministro pro tempore
, in persona ;
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Insegnante lingua straniera con laurea e titolo di abilitazione conseguiti all’estero -Decreto di equipollenza -Inserimento GAE -Presupposti
R.G.N. 208/2019
Ud. 20/03/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Dirigente responsabile pro tempore;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Dirigente responsabile pro tempore tutti domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che li rappresenta e difende
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello Venezia n. 249/2018 depositata il 21/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 249/2018 pubblicata il 21 giugno 2018, la Corte d’appello di Venezia, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE , ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Verona, n. 63/2016.
NOME COGNOME, insegnante di lingua francese con laurea e titolo di abilitazione conseguiti in Romania (decreto di riconoscimento del titolo professionale abilitativo concesso 16 aprile 2010), aveva chiesto accertarsi il suo diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Verona, dopo che le domande di inserimento da essa presentate -formulate in data 10 luglio 2010 ed in data 7 maggio 2014 -erano state entrambe disattese.
Il giudice di prime cure aveva respinto la domanda, rilevando che il decreto di equipollenza aveva efficacia costitutiva ed era stato concesso alla ricorrente in data successiva alla chiusura RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 605, L. n. 296/200 6.
La Corte d’appello ha disatteso il gravame in ragione RAGIONE_SOCIALEa tempistica sia del decreto di equipollenza -sopravvenuto successivamente alla chiusura RAGIONE_SOCIALEe graduatorie all’esito RAGIONE_SOCIALEa loro trasformazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 1, comma 605, L. n. 296/2006, da graduatorie permanenti a graduatorie ad esaurimento -sia RAGIONE_SOCIALEe domande di inserimento nelle graduatorie.
Richiamato il quadro normativo di riferimento, la Corte territoriale ha osservato che il possesso RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione all’insegnamento non era sufficiente a conseguire l’inserimento nelle GAE, in quanto dette graduatorie erano ormai ‘chiuse’, non essendo consentiti nuovi inserimenti se non in casi eccezionali, tra i quali non rientrava quello RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, la quale aveva sia conseguito la certificazione attestante la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa lingua italiana sia attivato la procedura di riconoscimento sia presentato la domanda di inserimento in data successiva alla chiusura RAGIONE_SOCIALEe graduatorie ex L. n. 296/2006.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia ricorre NOME COGNOME.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE VII RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dl RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Il procuratore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al mandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a sei motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la ‘v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.L. n. 59/2008 convertito in Legge comunitaria 101/2008 Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio pubblico svolto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea. Esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia resa in data 26.12.2006 nella causa C-371/04 Procedimento infrazione n. 2002/4888 ‘ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce ‘v iolazione di quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE art. 11 lettera c. Relativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe qualifiche Professionali; D.L. 206/2007 art. 10 CE attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2005/36/CE ‘ .
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce la ‘v iolazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 36/2005 e del principio RAGIONE_SOCIALEa parità di trattamento e più precisamente violazione degli art. 39 CE e 3, n. 1 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 e successivi, il Regolamento 492/2011 capo I, art. 1 e 3 relativi alla libera circolazione dei lavoratori all’interno RAGIONE_SOCIALEa Comunità ‘ .
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce la ‘violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento, imparzialità, trasparenza e accesso agli uffici pubblici a parità di trattamento, nonché degli artt. 113 e 117 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Legge Comunitaria 101/2008, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 3 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2005/36/CE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 CE, del D.L. 206/2007, nonché degli obblighi comunitari sanciti dai trattati di cui all’art. 45 TFUE, i quali affermano che il legislatore non ha previsto l’inserimento nelle GAE dei docenti abilitati all’estero ma solamente dei docenti abilitati in Italia, dimenticando che il provvedimento di riconoscimento professionale è il documento in base al quale i titoli conseguiti e la carriera professionale
maturata negli altri Stati RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, acquisiscono lo stesso valore giuridico dei titoli conseguiti in Italia ‘ .
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce la ‘v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento comunitario. L’art. 14 comma 2-ter DL 216/2011 come convertito dalla legge n. 14/2012 ‘ .
1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce la ‘v iolazione o falsa applicazione degli artt. 4, 33, 34, 35 co. 1, Cost. l’impossibilità di accedere a specifici corsi abilitanti già estinti non può determinare una limitazione del diritto allo studio e del diritto di aspirare, sulla base dei requisiti di idoneità, a qualsiasi lavoro ‘ .
Tutti i motivi, ad eccezione del quarto, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
Le censure in questione, infatti, non investono quella che è l’effettiva ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, la quale si è venuta a fondare , tra l’altro, sul fatto che la domanda di inserimento era stata presentata quando le graduatorie permanenti erano già chiuse, non rientrando la ricorrente in alcuna RAGIONE_SOCIALEe categorie di soggetti cui era consentito dalla legge l’inserimento successivo.
Il quarto motivo -che risulta invece almeno in parte indirizzato alla concreta ratio RAGIONE_SOCIALEa decisione -risulta invece infondato.
Il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, infatti, risulta conforme a diritto, pur dovendosi procedere ad una parziale correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Necessita di correzione, in particolare, l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui il riconoscimento in Italia del titolo professionale abilitante all’esercizio in Italia RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento avrebbe efficacia costitutiva, dovendosi invece ribadire nella presente sede il principio per cui detto riconoscimento ha efficacia meramente dichiarativa, mirando ad accertare stati o qualità già esistenti nella
sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l’equipollenza, con l’effetto giuridico, non già di creare ex novo , e quindi ex nunc , il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento italiano, bensì d’imporre alla P.A. procedente di considerarne la perfetta equivalenza nell’ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l’enunciato, la titolarità ed il dies a quo del conseguimento (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 37430 del 21/12/2022).
Operata tale puntualizzazione, il dispositivo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata risulta tuttavia conforme a diritto, in quanto nell’ iter decisionale RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è stata contemporaneamente valorizzata l’ulteriore circostanza già evidenziata – costituita dal fatto che anche la domanda di inserimento nelle graduatorie era stata presentata quando le graduatorie medesime erano state ormai ‘chiuse’ , con la conseguenza che la preesistenza -in virtù del principio testé richiamato -del titolo abilitativo rispetto alla chiusura RAGIONE_SOCIALEe graduatorie non poteva in ogni giovare all’inserimento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in queste ultime, una volta constatato che la domanda di inserimento risultava comunque successiva alla chiusura stessa.
Le conclusioni cui in tal modo è pervenuta la Corte territoriale -e si passa così al vaglio vero e proprio del motivo -ben lungi dal realizzare il dedotto effetto di discriminazione, determinano invece il contrario risultato di assicurare un’applicazione del diritto interno tale da evitare trattamenti differenziati tra cittadini italiani e cittadini di altri Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
Valgono, invero, i principi dettati, in primo luogo, da Corte di giustizia UE 28 aprile 2022, causa C-86/21, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (ma si veda anche Corte di giustizia UE 15 giugno 2023, causa C-32/22, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE,
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, avendo in tale occasione precisato la Corte unionale che una disposizione del diritto nazionale, benché indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, dev’essere ritenuta indirettamente discriminatoria laddove, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori cittadini di altri Stati membri che sui lavoratori nazionali e, di conseguenza, rischi di risultare sfavorevole in modo particolare ai primi, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito.
Nel caso in esame, tuttavia, ben lungi dal condurre ad un effetto discriminatorio, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale ha determinato un’applicazione del diritto interno pienamente paritaria per cittadini italiani e cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione.
L ‘operatività del meccanismo legale di preclusione all’inserimento nelle graduatorie, infatti, ha ricevuto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente la medesima applicazione che avrebbe ricevuto nei confronti di un cittadino RAGIONE_SOCIALEa Repubblica italiana che avesse, parimenti, presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie dopo la ‘chiusura’ di queste ultime , atteso che anche in tale secondo caso la domanda di inserimento non avrebbe potuto essere accolta, sempre a causa RAGIONE_SOCIALEa chiusura RAGIONE_SOCIALEe graduatorie.
Si deve, anzi, rilevare che sarebbe proprio l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a determinare un effetto discriminatorio ‘rovesciato’, in quanto verrebbe ad assicurare ad una cittadina RAGIONE_SOCIALE‘Unione un risultato che invece è da ritenersi precluso p er i cittadini RAGIONE_SOCIALEa Repubblica.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
5. Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 20 marzo